C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – Gara Badesse – Castiglionese (1-1) del 24 marzo 2019. Campionato Eccellenza. In C.U. n. 59 del 28 marzo 2019 C.R. Toscana.
Gara Badesse – Castiglionese (1-1) del 24 marzo 2019. Campionato Eccellenza. In C.U. n. 59 del 28 marzo 2019 C.R. Toscana.
Reclama la A.S.D. Badesse Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 28/12/2019 RESTI DANIEL (BADESSE CALCIO) Dalla panchina, a gioco fermo, con una mano lanciava un pallone verso il D.G., in segno di protesta, colpendolo alla testa e provocandogli momentaneo dolore, senza conseguenza fisica ulteriore. L’Arbitro era in grado di riprendere la direzione della gara”. La Società reclamante preliminarmente eccepisce che vi sarebbe stato uno scambio di persona, infatti l’autore del gesto sanzionato non sarebbe stato il calciatore Resti Daniel, bensì il proprio compagno Pupilli Simone, portiere di riserva, che si trovava in panchina insieme al predetto. A sostegno della propria tesi produce, tra le altre cose, una dichiarazione in tal senso del proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale. Successivamente la medesima reclamante contesta anche il quantum della sanzione, ritenendo quest’ultima sproporzionata ed eccessivamente afflittiva ed all’uopo richiama alcuni precedenti giurisprudenziali dell’adita Corte, i quali – sempre a detta dell’A.S.D. Badesse – confermerebbero che il gesto de quo meriterebbe una sanzione più lieve. Sul punto evidenzia altresì la circostanza che l’Arbitro nel proprio rapporto utilizza il termine “lanciava” il che implicherebbe una mancanza di pericolosità e di intrinseca violenza del gesto attestata anche dal fatto che l’Arbitro rileva come la condotta in esame fosse stata posta in essere in segno di protesta e d’altra parte il D.G. si contraddirebbe laddove, da un lato riferisce che il colpo subito dal pallone non gli ha causato alcun danno fisico, dall’altro evidenzia un momentaneo dolore. Alla luce delle motivazioni del gravame la Società reclamante chiede, in via istruttoria e cautelare che la Corte invii gli atti alla Procura Federale onde poter effettuare un approfondimento istruttorio, nel merito chiede la revoca della sanzione in ragione del preteso scambio di persone ovvero in ipotesi una riduzione della sanzione stessa. Formula infine formale richiesta di audizione. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo conferma che l’autore del gesto in questione è stato il calciatore Resti Daniel e di essere sicuro di ciò in quanto al momento del fatto stava annotando un precedente provvedimento di espulsione, venendosi a trovare in posizione frontale rispetto alla panchina della Società Badesse e potendo così vedere chiaramente l’effettivo autore del gesto; d’altronde, evidenzia sempre il D.G., se è pur vero che il Resti al momento della notifica del provvedimento disciplinare a suo carico pronunciava per una volta la frase “non sono stato io”, è altrettanto vero che abbandonava immediatamente il terreno di gioco senza ulteriori proteste nonostante il preteso scambio di persona. Inoltre, anche a fine gara, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che andava a ritirare i documenti e le distinte non manifestava al D.G. alcuna perplessità in ordine all’espulsione del calciatore Resti Daniel. Alla riunione del 31 maggio 2019 era presente la Società reclamante a mezzo del proprio difensore munito di idonea procura il quale, dopo aver preso conoscenza di quanto affermato dal D.G. nel supplemento reso, dopo una breve discussione orale, si riportava al ricorso e ribadiva le richieste ivi già formulate. In merito al supposto scambio di persone il Collegio rileva come dagli atti ufficiali si possano già ricavare tutti gli elementi necessari onde addivenire ad una decisione sul punto senza necessità di alcun ulteriore accertamento da parte della Procura Federale. Infatti la dichiarazione del D.G. risulta chiara ed inequivocabile, in particolare nel supplemento di rapporto, nel quale il medesimo afferma di essere sicuro dell’identità dell’autore del gesto in quanto si trovava in posizione frontale rispetto alla panchina ed ha potuto vedere distintamente chi ha lanciato il pallone. Per altro – giova ricordare – che ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. alla refertazione arbitrale ed ai relativi supplementi viene attribuita forza probatoria privilegiata. D’altro canto la Società reclamante, nel proprio gravame, non fornisce elementi idonei ad incidere sulla versione riportata dall’Arbitro. Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che rilascia la dichiarazione testimoniale, tra l’altro inutilizzabile nel presente procedimento, è guarda caso lo stesso soggetto cui, a fine gara, il D.G. riconsegna distinte e documenti, tuttavia in tale occasione il citato dirigente non manifesta alcuna perplessità in ordine al un supposto scambio di persona e quest’ultima circostanza fa sorgere ancor più dubbi sul fatto che tale scambio sia realmente avvenuto. Inoltre appare quantomeno singolare, che la Società reclamante, si limiti a fornire una dichiarazione di un proprio dirigente, come detto inutilizzabile, senza invece produrre una formale assunzione di responsabilità da parte di Pupilli Simone; solo una siffatta dichiarazione, casomai, avrebbe potuto indurre la Corte quantomeno ad un approfondimento istruttorio. Di guisa che il Collegio ritiene che dagli atti ufficiali risulti ampiamente confermata l’individuazione del calciatore Resti Daniel quale effettivo autore del lancio del pallone. Il quantum della sanzione, diversamente da quanto sostenuto dalla Reclamante, risulta congruo e conforme ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte ed invece quei precedenti richiamati nel gravame non sono appropriati in quanto afferenti a fattispecie diverse o parzialmente diverse (così ad esempio per il caso in cui il D.G. non è stato colpito dal pallone). Nel procedimento di specie il Collegio ha comunque ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in modo da chiarire del tutto la dinamica della condotta posta in essere dal Resti. Cosicché il D.G. è stato dapprima contattato per le vie brevi e, successivamente, ha fornito un ulteriore supplemento scritto dove ha precisato quanto segue: di essersi trovato ad una distanza non superiore a 4 metri dal calciatore Resti, di aver visto una traiettoria del pallone diretta verso di lui ed infine di aver avuto la netta percezione che il gesto del calciatore fosse volontario e rivolto a colpire il D.G.. Alla luce di ciò il Collegio ritiene che non vi siano dubbi circa l’intenzionalità della condotta e la percezione avuta dall’Arbitro risulta senz’altro confermata anche da elementi fattuali quali la poca distanza tra i due protagonisti (circa 4 metri appunto) e la traiettoria diretta del pallone. Ciò premesso, il Collegio evidenzia altresì la potenzialità lesiva del gesto, infatti, se è pur vero che il pallone non è stato lanciato in modo violento, è altrettanto vero che attinge l’Arbitro alla testa, una parte evidentemente delicata del corpo, provocandogli altresì momentaneo dolore. Infine il Collegio osserva che il G.S.T. ha certamente tenuto conto anche della circostanza che, al di là della volontarietà, l’intento del Resti fosse quello di mettere in atto più che altro una protesta all’indirizzo del D.G., di talché il Primo Giudice ha correttamente contenuto la sanzione che in effetti risulta più mite rispetto a quella usualmente inflitta da questa Corte per episodi analoghi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.