C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Pieve Fosciana, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Regoli Tommaso per tre gare (C.U. n. 71 del 16/05/2019).

Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Pieve Fosciana, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Regoli Tommaso per tre gare (C.U. n. 71 del 16/05/2019).

La decisione del G.S.T., impugnata nel reclamo, si riferisce al comportamento violento assunto dal giocatore Regoli nei confronti di un avversario, durante l’incontro casalingo disputato, contro la Società Sportiva Audace Galluzzo, in data 12 maggio 2019. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la sanzione applicata: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Nel reclamo viene negata la sussistenza del gesto contestato; il giocatore si sarebbe semplicemente difeso dall'attacco di due avversari, che avrebbe respinto senza porre in essere nessuna azione violenta. La vicenda infatti sarebbe stata originata da un calciatore (Leao Tiago) che, in risposta ad un fallo, avrebbe colpito in modo violento un compagno del Regoli dando origine ad una mischia nella quale l'incolpato non avrebbe assunto, bensì solo subito, comportamenti aggressivi. Ad avviso della reclamante la sanzione impugnata non appare compatibile con la squalifica irrogata proprio al giocatore Leao Tiago sanzionato, nello stesso comunicato, con le stesse tre giornate e pertanto conclude per la revoca o la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può essere accolto. Nel rapporto di gara si legge che il Regoli venne espulso“perché, a gioco fermo, dalla sua porta si è recato correndo a centrocampo ed ha colpito con una manata il collo dell'avversario senza farlo cadere in terra e senza richiedere l'intervento del massaggiatore”. La dinamica viene ulteriormente ribadita nel supplemento di gara - espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva che provvedeva ad inoltrare al D.G. il reclamo per le sue opportune integrazioni - nel quale l'arbitro precisa che dopo il colpo il portiere avrebbe anche spintonato l'avversario prima che un compagno riuscisse ad allontanarlo. La dinamica dei fatti, così cristallizzata, evidenzia il comportamento illecito assunto dal giocatore che, pur non avendo alcuna ragione per abbandonare la propria porta non rivestendo qualifica di Capitano, sarebbe corso dal Leao Tiago per colpirlo prima con una “manata” e poi con uno spintone. La condotta integra quanto contenuto nell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.”. Ovviamente non si evidenzia la particolare gravità che alla lettera c) porterebbe la squalifica a cinque giornate ed inoltre l'inconsistenza del contatto sembra escludere la possibile aggravante del gioco fermo. In ogni caso le dichiarazioni arbitrali confermano la dinamica originariamente riferita e i gesti dettagliati, potenzialmente lesivi e da sempre considerati violenti, non possono sottrarsi alla disciplina di riferimento nulla rilevando l'illiceità della pregressa condotta dell'avversario. La rilevanza dell'episodio, in evidente contrasto con l'art. 19 comma 4 lett. B C.G.S., risulta dunque confermata sia dal rapporto che dal supplemento e pertanto deve trovare applicazione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la sanzione minima di tre giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

 

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