C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Gara Atletico Lucca S.C. – Margine Coperta (0-1) del 24 aprile 2019. 19° memorial Nilo Pieracci Under 14 Giovanissimi B. In C.U. n. 57 del 15 maggio 2019 D.P. Lucca.

Gara Atletico Lucca S.C. – Margine Coperta (0-1) del 24 aprile 2019. 19° memorial Nilo Pieracci Under 14 Giovanissimi B. In C.U. n. 57 del 15 maggio 2019 D.P. Lucca.

Reclama l’Atletico Lucca S.C. avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca: “A CARICO ASSISTENTI ARBITRO’ INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 07/9/2019 CONTI GIUSEPPE (ATLETICO LUCCA) Spingeva il D.G. con intensità media non rispettando la distanza che lo stesso gli diceva di tenere nei suoi confronti, quindi lo minacciava e lo offendeva.” “A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/6/2019 GHIGLIONI GIANLUCA (ATLETICO LUCCA) Intervenuto per soccorrere un proprio calciatore, gettava acqua sul volto del D.G. con intensità forte.” “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 07/03/2020 DI GIOVANNI DANIEL (ATLETICO LUCCA) Sanzione applicata al capitano in quanto il giocatore colpevole di aver spruzzato spray sugli occhi del D.G., causandogli dolore per circa cinque minuti, non è stato identificato.” In merito alla inibizione inflitta al sig. Ghiglioni Gianluca la Società reclamante rileva che il protagonista dell’episodio contestato sarebbe stato il massaggiatore sig. Andreozzi Davide e non il Ghiglioni Gianluca facente invece funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale, in particolare – sempre a detta della Reclamante – l’Andreozzi sarebbe intervenuto per soccorrere un proprio calciatore seriamente infortunato e nell’agitazione del momento è possibile che, mentre schizzava l’acqua sul calciatore, abbia schizzato involontariamente anche il D.G.. A seguito di tale episodio i componenti di entrambe le panchine si riversavano sul terreno di gioco per rendersi conto dell’accaduto e nella confusione venutasi a creare è possibile che l’assistente all’arbitro Conti Giuseppe sia venuto occasionalmente in contatto con il D.G. ma solo in quanto spinto dalle altre persone che si trovavano in campo in quel momento, inoltre la Reclamante nega che il Conti abbia potuto pronunciare le frasi offensive e minacciose che gli sono state attribuite, ciò tenuto anche conto del momento di forte preoccupazione per le condizioni del ragazzo a terra.

Per quanto riguarda infine la squalifica inflitta a Di Giovanni Daniel in quanto capitano, l’Atletico Lucca fa presente che, a seguito di una breve indagine tra i propri calciatori, è stato accertato che l’autore del gesto sanzionato sarebbe stato il sig. Degli Innocenti Lapo il quale peraltro si sarebbe limitato a spruzzare in aria la bomboletta spray del ghiaccio e non direttamente negli occhi del D.G. che altrimenti avrebbe avuto conseguenze fisiche ben più serie. La reclamante pertanto, previa richiesta di audizione, richiede l’annullamento o quantomeno la riduzione della inibizione inflitta ai propri calciatori, nonché la revisione della squalifica già inflitta al proprio capitano. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma essere stato il sig. Gianluca Ghiglioni ad avergli gettato volontariamente e con forte intensità l’acqua sulla faccia, mentre per quanto riguarda il sig. Conti Giuseppe conferma la volontarietà della spinta infertagli da quest’ultimo, precisando che, tra le varie persone presenti sul terreno di gioco, il Conti è andato a cercare specificatamente il D.G. per colpirlo con la predetta spinta. Alla riunione della Corte del 07 giugno 2019 era presente la Società nella persona del Presidente il quale, preso atto del supplemento reso dal D.G., ribadisce che a schizzare l’acqua verso il D.G. (peraltro involontariamente) sia stato il dirigente Andreozzi facente funzioni di massaggiatore e non il sig. Ghiglioni. Per il resto si riporta integralmente al reclamo. Il Collegio, in ragione della forza probatoria privilegiata che deve essere attribuita alle refertazioni arbitrali ed ai relativi supplementi ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., ritiene doversi confermare le inibizione inflitte a Ghiglioni Gianluca e Conti Giuseppe. Infatti per quanto riguarda il primo, il D.G., preso conoscenza di quanto sostenuto nel gravame circa un supposto scambio di persona, conferma essersi trattato proprio del Ghiglioni, pertanto la tesi difensiva non può trovare accoglimento, peraltro la sanzione inflitta appare già piuttosto mite in considerazione dell’addebito contestato. Per quanto riguarda il secondo, dovendosi ritenere confermata la volontarietà della spinta all’arbitro, il Collegio ritiene che l’inibizione sia congrua anche sotto il profilo del quantum, poiché sostanzialmente conforme alla giurisprudenza della Corte in relazione ad episodi simili. Infine, in relazione all’impugnazione della squalifica inflitta al calciatore Di Giovanni Daniel in quanto capitano, il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla Società che individua il signor Lapo Degli Innocenti quale autore del fatto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S. dichiara cessata squalifica nei confronti di Di Giovanni Daniel e rimette gli atti al G.S.T. per l’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Degli Innocenti Lapo. Tra l’altro la Corte rileva che nelle more,con il C.U. n. 60, è stata pubblicata a cura del G.S.T., una precisazione al C.U. 57 del 15.05.2019 con la quale si “trasferiva” la squalifica dal capitano al secondo soggetto. Tale precisazione non può avere alcun pregio e/o rilevanza, osservando il Collegio che il G.S.T., soggetto competente ad adottare provvedimenti disciplinari di primo grado, avrebbe dovuto procedere a formale revoca del provvedimento ritenuto errato e a sostituirlo con altro adeguatamente motivato al fine di non privare il destinatario della sanzione di un grado di giudizio. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo con riferimento a Ghiglioni Gianluca e Conti Giuseppe. Revoca con effetto immediato la sanzione inflitta a Di Giovanni Daniel e rimette gli atti al G.S.T. di Lucca per l’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico di Degli Innocenti Lapo. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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