C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica San Frediano Calcio, avverso le inibizioni e le squalifiche inflitte dal G.S.T.: ai dirigenti Miniati Claudio e Noccioli Michele fino al 12/05/2020; all’allenatore Falleni Bertei Leonardo fino al 12/11/2020; ai calciatori Formaggi Matteo e Noccioli Lorenzo fino al 12/01/2020; ai calciatori Cappagli Francesco, Cei Matteo, Frizzi Andrea, Lanza Lorenzo, miniati Enrico e Sabatini Samuele per tre gare (C.U. n. 62 del 15/05/2019). L’associazione Sportiva San Frediano Calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 12/05/2019, contro la Società Perignano.

 

Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica San Frediano Calcio, avverso le inibizioni e le squalifiche inflitte dal G.S.T.: ai dirigenti Miniati Claudio e Noccioli Michele fino al 12/05/2020; all'allenatore Falleni Bertei Leonardo fino al 12/11/2020; ai calciatori Formaggi Matteo e Noccioli Lorenzo fino al 12/01/2020; ai calciatori Cappagli Francesco, Cei Matteo, Frizzi Andrea, Lanza Lorenzo, miniati Enrico e Sabatini Samuele per tre gare (C.U. n. 62 del 15/05/2019).

L'associazione Sportiva San Frediano Calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 12/05/2019, contro la Società Perignano.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: MINIATI CLAUDIO - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/05/2020 - “accerchiava il d.g. con altri dirigenti strattonandolo con forza per la maglia e le braccia facendogli cadere di mano il taccuino e il fischietto spingendolo dentro il proprio spogliatoio procurandogli un leggero dolore. Nel tenere tale comportamento offendeva e minacciava il d.g.”; NOCCIOLI MICHELE - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/05/2020 - “accerchiava il d.g. con altri dirigenti strattonandolo con forza per la maglia e le braccia facendogli cadere di mano il taccuino e il fischietto e spingendolo dentro il proprio spogliatoio procurandogli un leggero dolore. Nel tenere tale comportamento offendeva e minacciava il d.g.”; FALLENI BERTEI LEONARDO - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/11/2020 - “entrava indebitamente sul terreno di gioco colpendo con il cronometro che teneva in mano il viso del d.g. procurandogli leggero dolore, nel contempo lo offendeva e lo minacciava ripetutamente. Al termine della gara all'interno degli spogliatoi accerchiava il d.g. con altri dirigenti strattonandolo con forza per la maglia e per le braccia facendogli cadere di mano il taccuino e il fischietto e spingendolo dentro il proprio spogliatoio provocandogli un leggero dolore. Nel tenere tale comportamento minacciava e offendeva il d.g.”; FORMAGGI MATTEO - squalifica fino al 12/01/2020 - “spintonava con forza il d.g. facendolo arretrare di qualche metro senza provocargli danno fisico ma un leggero dolore e nel contempo lo offendeva ripetutamente. Sanzione che tiene conto del periodo di sosta estiva del campionato”; NOCCIOLI LORENZO - squalifica fino al 12/01/2020 - “spintonava con forza il d.g. facendolo arretrare di qualche metro senza provocargli danno fisico ma un leggero dolore e nel contempo lo offendeva ripetutamente. Sanzione che tiene conto del periodo di sosta estiva del campionato”; CAPPAGLI FRANCESCO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”; CEI MATTEO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”; FRIZZI ANDREA - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”; LANZA LORENZO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”; MINIATI ENRICO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”; SABATINO SAMUELE - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”; La società, nell'ampio reclamo, confuta la ricostruzione operata dal D.G. e contesta che possano essersi verificate condotte identiche - così per come descritte nel rapporto di gara e per come riportate nella parte motiva dei provvedimenti impugnati – contemporaneamente attribuite a più soggetti. A tale proposito deposita decisione relativa al reclamo n. 118 della stagione sportiva 2018/2019 proposto dalla società Pisa Ovest (C.U. C.R. Toscana n. 71 del 16/05/2019) nel quale la Corte Sportiva di Appello - in relazione ad uno specifico punto che viene citato e che avvalorerebbe la censura sopra determinata - afferma: “...la descrizione operata dal D.G. appare carente nel dettagliare le singole responsabilità atteso che risulta difficilmente credibile che tutti e tre gli atleti abbiano, contemporaneamente, leso la dignità del D.G. attuando, in sincrono, le medesime azioni e pronunciando in coro le stesse espressioni”. Inoltre, per quanto attiene le singole posizioni, eccepisce, per i dirigenti Miniati Claudio e Noccioli Michele, l'illogicità della descrizione in quanto gli assalitori avrebbero circondato da una parte e spinto dall'altra il D.G. all'interno dello spogliatoio. Il medesimo ormai al sicuro all'interno del locale non avrebbe chiamato le forze dell'ordine ma sarebbe uscito dopo 5 minuti al fine di identificare un altro assalitore ma sarebbe stato nuovamente accerchiato determinandosi finalmente a rifugiarsi nuovamente nello spogliatoio per chiamare le autorità.

La descrizione dei due dirigenti e dell'allenatore, che si sarebbero tutti posizionati a 5 centimetri di distanza dal volto dell'arbitro, non appare compatibile con il fatto che il D.G. non abbia fatto menzione di un qualsiasi contatto, contatto che la difesa considera inevitabile all'interno della riferita dinamica. Con riferimento all'allenatore Falleni Bertei Leonardo che avrebbe, oltre a quanto sopra descritto e dettagliato, colpito con il cronometro il viso dell'arbitro, si contesta la sussistenza del gesto violento in quanto, nella stessa descrizione contenuta nel rapporto arbitrale, si attesta un mero contatto e non un colpo. La condotta dei giocatori Formaggi Matteo e Noccioli Lorenzo, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. D C.G.S. fattispecie che, non identificando un minimo edittale, potrebbe essere applicata in forma ridotta. Infine, per quanto concerne i calciatori Cappagli Francesco, Cei Matteo, Frizzi Andrea, Lanza Lorenzo, Miniati Enrico, Sabatino Samuele la difesa eccepisce che, nella descrizione del D.G. un solo giocatore (Turini Gabriele) avrebbe impedito allo stesso di uscire dal campo e lo avrebbe insultato. La condotta di accalcarsi attorno all'arbitro non potrebbe essere foriera di alcuna sanzione e pertanto la società conclude chiedendo l'annullamento di questa ultima sanzione ed invoca invece la riduzione per le altre posizioni. All'udienza del 7 giugno 2019 il legale della società, avuta lettura del supplemento, illustrava ulteriormente il reclamo e si riportava alle sue conclusioni come da verbale sottoscritto e versato nel fascicolo. Il reclamo merita solo parziale accoglimento. Preliminarmente occorre sottolineare che la difesa ha correttamente evidenziato una evidente carenza nella descrizione dei fatti operata dal D.G. nelle singole responsabilità ascritte e ha opportunamente citato una recente decisione che evidenziava tale criticità censurandola. Emerge però, nel caso in esame, che la “semplificazione” operata dal D.G. nell'allegato al rapporto di gara (unico documento su cui si poteva fondare la decisione del G.S.T.) è stata superata, contrariamente a quanto avvenuto nel reclamo citato, dal successivo supplemento arbitrale nel quale l'arbitro ha avuto modo di dettagliare i fatti singolarmente attribuiti. Il D.G. ha infatti, nel suo ultimo atto, esaminato le singole posizioni ed evidenti distonie - come il fatto che più soggetti avessero avvicinato il viso a “5 centimetri” di distanza dal suo volto - sono state arginate da una puntuale ricostruzione contenuta in ben quattro pagine di descrizione. Dal documento emerge che il medesimo è stato infatti fatto oggetto, in più occasioni ed in tempi diversi, di intimidazioni poste in essere da più soggetti non solo mediante minacce (oltre che ingiurie di condimento) proferite dai singoli tesserati ma anche attraverso comportamenti aggressivi e censurabili come l'avvicinarsi con il volto in modo da incutere un serio timore per la sua incolumità. Non si ravvisa alcuna illogicità nel fatto Miniati Claudio e Noccioli Michele, assieme all'allenatore, abbiano effettivamente allarmato ed intimorito il D.G. circondandolo e spintonandolo all'interno del suo spogliatoio. La ricostruzione difensiva non appare corretta in quanto la descrizione delle condotte illecite, da parte dei due dirigenti e dell'allenatore, è collocata temporalmente dopo il triplice fischio e dopo che D.G. si era avvicinato al suo spogliatoio per effetto delle proteste di altri giocatori. Le illegittime condotte dei tre uomini si sono consumate solo successivamente e sono state determinanti per la richiesta di ausilio delle forze dell'ordine. A quanto appena descritto l'allenatore Falleni Bertei Leonardo aggiunge la condotta posta in essere prima della fine della gara con il suo indebito ingresso in campo e con la sua chiara azione di “spiaccicare” il cronometro sul naso del D.G., azione che è stata evidentemente non considerata “violenta” dal G.S.T. avendo il medesimo avuto un incremento di squalifica rispetto ai dirigenti di soli sei mesi. Appare invece condivisibile l'inquadramento delle condotte dei giocatori Formaggi Matteo e Noccioli Lorenzo nella fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. D C.G.S.: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:[...] d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

La sanzione però risulta correttamente parametrata sia con riferimento alla gravità dei fatti sia con riferimento al contenuto potenzialmente lesivo degli “spintoni” che non possono, in alcun modo, essere paragonati (come ipotizzato nel reclamo che cita una decisione ritenuta analoga) a lievi contatti con un dito che costringono il D.G. ad indietreggiare. Per quanto concerne invece la posizione dei sei calciatori sanzionati con tre giornate il D.G., pur precisando che le condotte erano attribuite a tutti e sette i calciatori - compreso il Turini la cui posizione non è stata correttamente reclamata, anche per evitare una ipotesi di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. - non è riuscito a chiarire esattamente la ragione per cui nella descrizione dei fatti avrebbe utilizzato il singolare (“mi accompagnava...urlando ed inveendo contro me”), singolare che invece sembra riferito ad un solo giocatore, e cioè il Turini. In ogni caso, anche dopo la lettura del supplemento che sembra riferire il verbo utilizzato al “capannello” che si era creato, il D.G. non è in grado di specificare nulla ad eccezione di una condotta certamente irriguardosa posta in essere da tutti i calciatori che stavano protestando in modo certamente incivile ed illegittimo. Risulta pertanto necessaria una blanda riduzione delle squalifiche comminate sia con riferimento alla assenza di qualsiasi specifico addebito in capo ai singoli giocatori sia con riferimento alla concreta lesività delle condotte arginate ad un mero ambito di incivile protesta sebbene aggravato dalla forza intimidatrice dovuta al numero dei soggetti. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e, in parziale riforma delle decisioni del G.S.T., riduce le squalifiche irrogate ai calciatori Cappagli Francesco, Cei Matteo, Frizzi Andrea, Lanza Lorenzo, Miniati Enrico, Sabatino Samuele a due giornate anziché tre, conferma nel resto la decisione ed ordina la restituzione della relativa tassa.

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