C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 57 del 22.05.2019 Reclamo del sig. Fabio Gori avverso la squalifica inflitta dal G.S. Prato al 13.10.2019 (quattro mesi e 21 giorni).

Oggetto: C.U. n. 57 del 22.05.2019 Reclamo del sig. Fabio Gori avverso la squalifica inflitta dal G.S. Prato al 13.10.2019 (quattro mesi e 21 giorni).

Con tempestivo reclamo il sig. Fabio Gori impugna il provvedimento con il quale il G.S. Prato ha inflitto al medesimo, f.f. di allenatore, la squalifica fino al 13 ottobre 2019 (quattro mesi e 21 giorni), con la seguente motivazione: ‘Allontanato dal campo per reiterate proteste, nell’intervallo della gara rientrava indebitamente nel recinto degli spogliatoi. Posizionandosi successivamente in tribuna offendeva reiteratamente il D.G.. A fine gara faceva nuovamente ingresso, indebitamente, nel recinto spogliatoi. La sanzione tiene conto della sospensione estiva dell’attività sportiva’. Con il gravame il ricorrente chiede la riforma del provvedimento impugnato, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta e chiedendo una riduzione della stessa in rapporto all’effettiva gravità dei fatti. Precisa al riguardo di aver avuto sì un atteggiamento di protesta, ma mai offensivo. Riconosce inoltre di aver contestato dalla tribuna alcune decisioni arbitrali, ma senza proferire offese. Nega infine di aver fatto indebito ingresso nel recinto spogliatoi nell’intervallo della gara, mentre riconosce di essere rientrato a fine gara (dopo circa 40 minuti dal termine della partita) per ritirare il materiale sportivo. Conclude il ricorso chiedendo di essere ascoltato dalla Corte. Tale ultima istanza ha poi trovato sfogo all’udienza del 14 giugno 2019, ove il ricorrente, comparso personalmente, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito le ragioni ed i motivi di doglianza, negando, in particolare, di aver proferito espressioni offensive all’indirizzo del D.g. e di aver fatto ingresso nel recinto spogliatoi durante l’intervallo della gara. Terminata l’udienza, la Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per discutere il reclamo, a seguito della quale, addotta la seguente decisione. L’impianto motivazionale del provvedimento impugnato merita di essere ampiamente confermato poiché le risultanze istruttorie versate in atti (art. 35 CGS) appaiono tutte, anche in ragione del carattere fidefacente loro riconosciuto dalla normativa federale, chiare, precise e concordanti nel cristallizzare il comportamento anti-regolamentare del tesserato. Ciò vale sia per l’atteggiamento di reiterata protesta e di aperta polemica, poi sfociata in espressione dal tenore offensivo ('incompetente') e/o comunque irriguardoso nei confronti del D.g., sia per l’indebito ingresso nel recinto spogliatoi avvenuto nell’intervallo della gara e, successivamente, al termine della stessa; circostanze quest’ultime confermate dal D.g. nel supplemento di rapporto, sulla cui attendibilità il Collegio non ravvisa elementi di dubbio. Passando a verificare l'entità della sanzione inflitta, il Collegio, valutate diversamente le risultanze istruttorie e tenuto conto che la sanzione risulta parametrata anche in ragione del periodo di sospensione estiva dell'attività sportiva, ritiene congrua applicarsi al tesserato una sanzione per complessivi mesi 3 (tre) di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da Fabio Gori, riduce la squalifica inflitta dal GST al 22.08.2019. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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