C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 15 del 06/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. ALBINIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ALBINIA/SAN DONATO ACLI DEL 2.09.2018 (0-2).

RECLAMO DELL'U.S.D. ALBINIA AVVERSO REGOLARITA' GARA ALBINIA/SAN DONATO ACLI DEL 2.09.2018 (0-2).

Il giorno 2.9.2018 si è svolto ad Albinia (Gr) la gara tra la squadra dell' Albinia e la Societa' San Donato Acli, valida per la Coppa Italia di Promozione. L'U.S.D. Albinia propone reclamo ora a questo Giudice Sportivo Territoriale, ma lo stesso non puo' essere preso in esame ostandovi il disposto di cui all'art. 33 comma 5 C.G.S.. La norma richiamata obbligava l'attuale reclamante ad inviare contestualmente i motivi di reclamo alla controparte e rimettere, unitamente al reclamo, l'attestazione comprovante l'obbligo assolto a questo G.S.T.. Osserva questo Giudice come, se la mera dimenticanza dell'allegazione al reclamo della documentazione necessaria, per costante giurisprudenza, puo' essere sopperita con successivo invio, altrettanto non puo' dirsi per la mancata contestualita'. Questa rappresenta norma perentoria ed inequivocabile resa ancora piu'necessaria nelle manifestazioni a rapido svolgimento, quali la Coppa Italia e la Coppa Toscana , per cui la controparte deve essere posta in condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa in tempi rapidi (entro le ore 12 del giorno successivo al ricevimento dei motivi e quindi nel caso specifico entrole ore 12 del 4.9). Nel caso di specie, l'attuale reclamante, ha inoltrato reclamo (fra l'altro incompleto) a questo Giudice per telefax in data 3 settembre 2018 ed alla societa' avversaria per "raccomandata a.r."(al momento ancora in transito ed in lavorazione dal centro operativo postale).Da cio' deriva che data l'inscindibilita' di tali atti e soprattutto la contestualita' della loro trasmissione, e quindi della cognizione degli stessi da parte dei loro destinatari (organo giudicante e controparte), l'U.S.D. Albinia avrebbe dovuto notificare in data ed orario certo anche alla controparte i motivi del reclamo, consentendole di osservare le prescrizioni in ordine alla regolare costituzione del diritto di difesa nel giudizio di primo grado. Accertata quindi tale violazione, il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Albinia di Albinia (Gr) deve essere dichiarato inammissibile con il conseguente addebito della tassa.

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