C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.C.D. GEOTERMICA AVVERSO REGOLARITA’ GARA FORNACETTECASAROSA/GEOTERMICA DEL 16.09.2018 (1-0).

RECLAMO DELL'A.C.D. GEOTERMICA AVVERSO REGOLARITA' GARA FORNACETTECASAROSA/GEOTERMICA DEL 16.09.2018 (1-0).

L'A.C.D. Geotermica presenta reclamo rilevando che, alla gara Fornacette Casarosa/Geotermica del 16.09.2018, il Fornacette aveva schierato il calciatore Lombardi Gregorio nonostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica, residua della precedente stagione sportiva. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 22.6 C.G.S. testualmente recita: ''Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato societa', anche nel corso della stagione, la squalificae' scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societa' di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'19, comma 11.1 e 11.3. .'' Nella specie la prima partita ufficiale del Campionato di 1^ Categoria dell'attuale stagione e' stata disputata dal F.C. Fornacette Casarosa proprio il 16.09.2018, gara organizzata dallo stesso Comitato che ebbe ad organizzare la gara di 2^ Categoria 2017/2018 Sporting Club La Torre/Vada in relazione alla quale il calciatore Lombardi Gregorio ebbe ad essere sanzionato con la squalifica. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo, come sopra proposto dall'A.C.D. Geotermica di Serrazzano (Pisa), infligge al F.C.Fornacette Casarosa la punizione sportiva della perdita della gara per0-3; al calciatore Lombardi Gregorio UNA ulteriore giornata di squalifica; all'accompagnatore ufficiale Carli Marco (del F.C. Fornacette Casarosa) l'inibizione fino al 17.10.2018 ed al F.C. Fornacette Casarosa l'ammenda di euro 350,00. Ordina non addebitarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it