C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. CERBAIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA IDEAL CLUB INCISA/CERBAIA DEL 30.09.2018 (3-0).

RECLAMO DELL'U.S.D. CERBAIA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA IDEAL CLUB INCISA/CERBAIA DEL 30.09.2018 (3-0).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 23 del 4.10.2018; -alla regolarita' ed esito dell'incontro Ideal Club Incisa/Cerbaia, avvenuto il 30 settembre 2018 in Incisa Valdarno per il Campionato di 1^ Categoria, l'U.S.D. Cerbaia reclama a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che l'avversaria aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno due calciatori appartenenti a prestabilita fascia di eta' (due nati dal 1.1.1997 in poi). L'U.S.D. Cerbaia chiede, di conseguenza, che per detta infrazione, la S.S. Ideal Club venga perseguita con la punizione sportiva della perdita della gara. La S.S. Ideal Club Incisa, con note controdeduttive inviate in data 9 ottobre 2018 e volte alla conferma del favorevole risultato conseguitosul campo (3-0), ha confermato la legittimita' dell'utilizzo dei calciatori giovani durante la gara evidenziando il banale disguido creatosi circa l'aver fatto indossare per ragioni di "taglia" al calciatore prescelto per scendere sin dall'inizio con il ruolo del portiere (Arnetoli 1997) la maglia n. 12 che in distinta era stata assegnata ad altro calciatore. Il tutto dopo esplicito assenso del direttore di gara. Il reclamo presentato dall'U.S.D. Cerbaia non puo' essere accolto. Poiche', infatti, il tessuto probatorio di ogni vicenda che riguardi la posizione irregolare di calciatori e' costituito dalle risultanze dei documenti ufficiali,ed e' a questi, che bisogna riferirsi per risolvere il problema proposto. Ora, ad onta di ogni interessata prospettazione di parte, e' del tutto pacifico, se non altro perché l'arbitro lo ha con sicurezza confermato, che l'atleta utilizzato dalla società ospitante come portiere titolare, fu sicuramente quell' Arnetoli Cosimo, il cui nominativo risulta presegnalato in distinta e che venne identificato con il nº 1. Premesso cio', risulta comunque evidente come spettasse alla reclamata , secondo la chiara dizione dell'art. 61.3 delle N.O.I.F. , provvedere alla trascrizione delle variazioni dal n. 1 al 12 e da riserva a titolare venissero riportate sulle copie dell'elenco di gara. Di cio' quindi la S.S. Ideal Club Incisa ne deve rispondere ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) C.G.S.. E' assurdo, quindi, che oggi l'U.S.D. Cerbaia, possa trarre vantaggio da una situazione eterodossa e del tutto formale ed irrilevante nell'ottica di regolarita' della gara quando sia certa la corrispondenza fra atleta impiegato e quello indicato in lista e quando ricorra il requisito della titolarita'. Per quanto riguarda altresì il rilievo circa la violazione della normativa sull'utilizzazione di calciatori "giovani", questo Giudice ha provveduto a controllare che la normativa fosse stata rispettata per cui risulta dagli stessi atti ufficiali che la S.S. Ideal Club Incisa inizio' la gara con il calciatore n. 12 Arnetoli Cosimo 1998 ed il calciatore n. 9 Focardi Edoardo 1997 , che la S.S. Ideal Club poi al 17' del s.t. effettuò una sostituzione ininfluente agli effetti del presente reclamo e che poi sostitui': al 28' del s.t. il calciatore n. 7 Vastola Alessio 1993 con il n. 15 Iannicelli Andrea 1998 - al 33' del s.t. il sopracitato calciatore n. 9 Focardi con il n. 16 Ndiongue Babacar 1997 - al 36' del s.t. il calciatore n. 2 Vannini Alessio 1987 con il n. 13 Fingalli Lorenzo 1999. Risulta quindi dagliatti stessi evidente che l'odierna societa' reclamata ha sempre correttamente adempiuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno duecalciatori appartenenti ad una prestabilita fascia di eta'. La tassa va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. rigetta il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Cerbaia di Cerbaia Val di Pesa (Firenze) ed ordina addebitarsi la relativa tassa. Infligge alla S.S. Ideal Club Incisa l'ammenda di Euro 150,00.

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