C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. GAMBASSI TERME AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA GAMBASSI TERME/ SAN DONATO ACLI DEL 21.10.2018 (0-1).
RECLAMO DELL'U.S.D. GAMBASSI TERME AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA GAMBASSI TERME/ SAN DONATO ACLI DEL 21.10.2018 (0-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 27 del 25.10.2018; -Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla societa' Gambassi Terme; rilevato come la reclamante chieda che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 comma 5 e 22 comma 6 del C.G.S., alla societa' San Donato Acli per avere un proprio calciatore Pastorelli Bernardo nato il 28 maggio 1999, preso parte alla gara di cui all'oggetto, dall'inizio della gara, con la maglia nº 11, nonostante lo stesso, fosse squalificato per una giornata (C.U. 59 del 3/05/2018 del C.R. Toscana) mentre militava nelle file della societa' Grosseto del campionato Juniores Under 19 Regionale . Infatti, successivamente a tale data l'U.S. Grosseto non aveva disputato alcuna gara. Pertanto alla data del 30 giugno 2018 il calciatore Pastorelli doveva scontare ancora la propria squalifica. Nella stagione attuale il calciatore veniva trasferito alla societa' San Donato Acli (partecipante al Campionato di Promozione) e veniva inserito in distinta senza poi utilizzarlo nelle prime quattro gare di campionato. Di conseguenza, secondo la reclamante, il calciatore avendo cambiato societa', doveva scontare la squalifica residua nel campionato con la prima squadra della nuova societa'. Il reclamo e' fondato e deve pertanto essere accolto. L'art. 22 comma 6 del C.G.S., infatti, prevede che la squalifica residua, nel caso in cui il calciatore abbia cambiato societa', debba essere scontata "in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societa'"; tale norma non puo'subire interpretazioni che siano contrarie al principio di effettivita' e certezza della esecuzione della pena inflitta. Sulla base degli atti ufficiali e tenuto conto che il Pastorelli e' stato inserito, senza utilizzarlo, nelle distinte delle prime quattro gare della Pol. D. San Donato Acli si ritiene utile ricordare quanto contenuto nell'art. 22, comma 3, del C.G.S. e cioe': "omissis .. fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato e' precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19". Risulta quindi evidente che il calciatore Pastorelli Bernardo, alla data di cui in oggetto, non aveva scontato la squalifica irrogata con C.U. nº 59 del 3.05.2018del C.R. Toscana e pertanto la sua presenza in campo ha alterato il risultato della gara. Per questi motivi il G.S.T. delibera di accogliere il reclamo, di comminare alla società San Donato Acli la punizione sportiva della della gara con il punteggio di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 350,00, squalifica il calciatore Pastorelli Bernardo (Pol. D. San Donato Acli)per UNA ulteriore giornata; inibisce fino al 22 novembre 2018 il Signor Zauli Donato, Dirigente Accompagnatore Ufficiale Pol. D. San Donato Acli nella gara del 21.10.2018, ai sensi dell'art. 19, punto 1,lett. h) del C.G.S.. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza ed ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.