C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. MONTALLESE AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA ATLETICO PIAZZE/MONTALLESE DELL’11.11.2018 (2-1).

 

RECLAMO DELL'A.S.D. MONTALLESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ATLETICO PIAZZE/MONTALLESE DELL'11.11.2018 (2-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 32 del 15.11.2018; -avverso l'esito e la regolarita' della gara Atletico Piazze-Montallese, disputata l'11 novembre 2018 nell'ambito del Campionato di 2' categoria, girone N e terminata col punteggio di 2 a 1 l'A.S.D. Montallese propone rituale reclamo avverso la regolarita' dell'incontro sostenendo che nel corso della gara, al 32' del primo tempo, in seguito ad un provvedimento di espulsione di un calciatore locale, lo stesso aggrediva l'Arbitro stringendogli il collo con le mani e facendolo cadere rovinosamente a terra. Tale episodio comportava l'interruzione dell'incontro, che veniva ripreso dopo alcuni minuti e proseguiva sino alla scadenza del termine regolamentare. Sostiene la reclamante che dopo questo evento venne a crearsi nell'arbitro uno stato di disagio psicologico tanto grave da indurlo a favorire addirittura la squadra di casa. Per tale stato di turbativa inquinante la regolarita' di svolgimento della gara la societa' Atletico Piazze deve essere ritenuta responsabile per cui la reclamante chiede assegnarsi la vittoria dellagara per 0-3.- Controdeduce l'A.S.D. Atletico Piazze contestando l'assunto della reclamante e sottolineando la regolarita' dell'incontro nonostante l'inqualificabile ed isolato gesto compiuto da un proprio calciatore. Il reclamo non e' meritevole di accoglimento. Va osservato, in via di principio, che l'ipotesi di punizione sportiva di perdita della gara per 0-3, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ha carattere eccezionale e puo' ritenersi verificata soltanto quando siano state accertate, in maniera incontrovertibile, irregolarita' tali da pregiudicare il regolare svolgimento della gara. Soltanto allorche' ricorrano tali condizioni l'ordinamento sportivo consente che sia modificato il risultato conseguito sul campo, infliggendo la sanzione della perdita della gara alla societa' responsabile delle irregolarita', mentre negli altri casi soccorrono sanzioni diverse, che non influiscono sul risultato della gara. Ai fini dell'accertamento dei fatti che possono dar luogo all'applicazione della sanzione in questione, deve poi farsi riferimento all'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che attribuisce fede privilegiata al rapporto dell'arbitro. Cio' posto, la presente decisione, deve far corretta applicazione di tali principi, esaminando automaticamente le risultanze del rapporto dell'arbitro e pervenendo alla conclusione logica che la gara si e' svolta senza che fossero riscontrabili i fatti o le situazioni previste dall'art. 64 delle Norme Organizzative Interne. Non puo' , in particolare, condividersi l'assunto della societa' reclamante, secondo cui l'arbitro avrebbe fatto proseguire lagara pro-forma, giacche' tale assunto e' smentito espressamente proprio dall'arbitro nei documenti ufficiali ed a nessuno puo' essere consentito di essere giudice delle intenzioni dello stesso. Analogamente e' smentita dal rapporto e dal supplemento dell'arbitro la mancanza delle condizioni psico-fisiche per poter continuare la gara, in quanto in tali atti si precisa, anzi, che l'incontro temporaneamente sospeso, fu ripreso proprio perche' l'arbitro si sentiva nelle condizioni idonee a continuare la gara avendo anche rilevato non esserci alcuna situazione di pericolo. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Montallese di Montallese (Siena) e dispone l'addebito della tassa.

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