C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 03/01/2019 – Delibera – RECLAMO DELL’A.C.D. MARZOCCO SANGIOVANNESE AVVERSO MANCATA DISPUTAGARA C.F. PISTOIESE 2016/MARZOCCO SANGIOVANNESE DEL 2.12.2018.

RECLAMO DELL'A.C.D. MARZOCCO SANGIOVANNESE AVVERSO MANCATA DISPUTAGARA C.F. PISTOIESE 2016/MARZOCCO SANGIOVANNESE DEL 2.12.2018.

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 36 del 6.12.2018; -la Societa' Marzocco Sangiovannese interpone reclamo avverso la mancata disputa dell'incontro C.F. Pistoiese 2016-Marzocco Sangiovannese valevole, per il Campionato Regionale di Eccellenza Femminile organizzato dal Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti e previsto per il 2 dicembre 2018. La reclamante segnala che sul medesimo campo ed alla medesima ora era in programma un incontro di calcio a livello regionale di seconda categoria per cui, anche a causa della mancata presentazione della squadra locale, la gara non veniva disputata. L'impugnazione va accolta. Va infatti richiamata la disposizione dell'art. 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui ''i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione'' . L'A.S.D. Pistoiese , infatti, doveva essere a conoscenza sin dal 29 novembre 2018 giorno di pubblicazione del Com. Uff. n. 34, della programmazione della gara al Campo Comunale Frascari via Calamandrei Pistoia, per cui aveva sufficiente margine di tempo per poter segnalare l'indisponibilita' del campo al Comitato Regionale Toscana richiedendo la possibilita' dello spostamento della gara con l'A.C.D. Marzocco Sangiovannese. Infatti , eventuali rilievi, in ordine alla legittimita' od alla opportunita' dell' organizzazione della gara in altro luogo, avrebbero potuto essere sollevati dalla Societa' interessata prima della data stabilita per l'incontro, ma non possono piu' esserlo in questa sede, dopo che la squadra non si e' presentata a disputare la gara. Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, espletati gli incombenti istruttori del caso, ritiene nella specie sussistere l'ipotesi di cui all'art. 53 n. 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e, per l'effetto, infligge all'A.S.D. C.F. Pistoiese 2016 le sanzioni della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica e dell'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00) quale 1' rinuncia. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.

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