C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 17/01/2019 – Delibera – RECLAMO DELL’A.C. SPORTING CECINA 1929AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA GIOVANILE AMIATA/SPORTING CECINA DEL 23.12.2018.

RECLAMO DELL'A.C. SPORTING CECINA 1929AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA GIOVANILE AMIATA/SPORTING CECINA DEL 23.12.2018.

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 40 del 3.01.2019; -la gara Giovanile Amiata/Sporting Cecina 1929 del Campionato Regionale Allievi Under 17, Girone B, non veniva disputa per impraticabilita' del campo. Infatti, l'arbitro riferiva che il campo era in pessime condizioni a causa dei solchi profondi 5 cm presenti per la quasi totalita' del terreno di gioco. L'A.C. Sporting Cecina propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana e chiede che venga applicata in suo favore la disposizione di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Motiva che l'impraticabilita' del campo non era stata provocata da eventi atmosferici, ma era stata causata dal passaggio di un mezzo meccanico che ne aveva pregiudicato l'integrita'. Controdeduce l'A.C.D. Giovanile Amiata addebitando il tutto alla negligenza dell'impresa incaricata alla manutenzione del campo dal Comune di Arcidosso e chiedendo la programmazione per una nuova disputa della gara. Il proposto reclamo puo' essere accolto sulla scorta delle considerazioni seguenti: - il principio per cui le societa' ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di giuoco risulta inequivocabilmente dalla Decisione n. 3 della F.I.G.C. annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco; -gli organi di giustizia sportiva si sono costantemente uniformati al suddetto principio; vale per tutte la decisione laddove e' scritto che"ogni societa' e' responsabile della gestione e della praticabilita' del terreno di giuoco indipendentemente da titoli di proprieta' eventualmente vantati da terzi"; -nella domanda di iscrizione al Campionato in oggetto l'A.C.D. Giovanile Amiata indicava come campo di giuoco quello di Arcidosso Via Firenze. Non puo' infine accettarsi come esimente la dichiarazione del Comune di Arcidosso del 24 dicembre 2018 dell'essere il tutto avvenuto per uno spiacevole equivoco in ordine all'aver dato corso a lavori di sistemazione del campo di giuoco nella giornata del sabato, pregiudicandone le gia' precarie condizioni. Tale dichiarata colpevole azione quindi non puo' comportare il riconoscimento a favore dell'A.C.D. Giovanile Amiata dell'esonero di responsabilita' per forza maggiore. Per questi motivi, ritenuto l'A.C.D. Giovanile Amiata responsabile della mancata disputa della gara, infligge alla stessa, in accoglimento del reclamo presentato dall'A.C. Sporting Cecina 1929 di Cecina (Livorno), la punizione sportiva di perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3. Ordina non addebitarsi la relativa tassa.

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