C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 24/01/2019 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. PESCIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA PESCIA/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 5.01.2019 (0-2).

RECLAMO DELL'U.S.D. PESCIA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA PESCIA/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 5.01.2019 (0-2).

 Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 42 del 10.01.2019; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Pescia, con il quale si chiede l'applicazione dell'art. 17 comma 4) lett. b) C.G.S. per avere la Soc. Valdinievole Montecatini durante l'incontro sostituito il calciatore n. 1, con altro atleta che indossava la maglia n. 12, mentre in distinta a tale numero di maglia non risultava indicato alcun nominativo di calciatore. Per tale motivo sostiene la illegittima partecipazione all'incontro di cui trattasi del predetto calciatore (n. 12), sconosciuto alla reclamante, perche' non riportato nell'elenco dei calciatori della Societa' Valdinievole Montecatini presentato all'inizio gara all'arbitro. Osserva questo G.S.T. come l'arbitro nel supplemento di referto precisi che al 1' del secondo tempo la Societa' Valdinievole Montecatini effettuava la sostituzione del calciatore n. 1 Romani Jacopo con il ruolo di portiere , con altro calciatore indossante la maglia n. 12 da portiere di riserva. Precisa inoltre il direttore di gara nel proprio documento che ha comunque avuto la certezza di avere identificato regolarmente tale calciatore (Ingrassia Giulio) prima dell'inizio della gara con la maglia n. 16. A tale proposito va ricordato che a norma dell'art. 71 delle NOIF l'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Il Direttore di gara deve, altresi', provvedere ad identificarli in uno dei modi previsti dal regolamento. Nella gara in esame e' stato certamente provato che sono scesi in campo i calciatori indicati nella relativa lista di gara cosi' come dichiarato dall'arbitro nel suo supplemento richiesto da questo G.S.T.. E' pero' doveroso precisare che anche in presenza di un caso di discrepanza sulla numerazione non si puo' automaticamente ritenere cheuna tale irregolarita' possa viziare il regolare svolgimento della gara. Infatti, anche un'irregolare numerazione riportata nella lista di gara dovra' certamente essere sanzionata, ma tale irregolarita' non puo' inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui all'art. 17 comma 6) C.G.S.. Altra e ben piu' autorevole giurisprudenza ha statuito che le irregolarita' formali , se pur sussistenti, potranno avere conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara a meno che all'irregolarita' non si accompagnino l'allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona ovvero di partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello indicato in distinta (C.A.F. C.U. nr. 30/C del 23/03/1984). Nel caso di specie, in realta', il calciatore e' stato identificato dall'arbitro all'atto dell' appello ed era stato inserito in distinta con il n. 16 ma in virtu' della sostituzione con il portiere gli era stata imposta la maglia da portiere di riserva con il n. 12 . Inoltre ulteriori accertamenti sono stati espletati da questo G.S.T. presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R.T. (circa la posizione del calciatore Ingrassia Giulio nato il 27/11/2001 in distinta con il n. 16) e, pertanto, tale discrepanza nella distinta consegnata all'altra squadra non ha influito sulla regolarita' della gara e ne', tanto meno, ha alterato il potenziale agonistico schierato in campo dalla Soc. Valdinievole Montecatini. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo proposto dalla U.S.D. Pescia di Castellare di Pescia (Pistoia), omologa il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Pescia-Valdinievole Montecatini 0-2, addebita la tassa reclamo alla societa' Pescia, inibisce il Dirigente Accompagnatore della Soc. Valdinievole Montecatini Sig. Mariotti Simone in relazione al dispositivo di cui all'art. 17 comma 6 C.G.S. fino al 14/02/2019 ed infligge alla societa' Valdinievole Montecatini l'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00).

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