C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 28/02/2019 – Delibera – RECLAMO DELLA S.S.D. DIAVOLI NERI GORFIGLIANO AVVERSO REGOLARITA’GARA TIRRENIA/DIAVOLI NERI GORFIGLIANO DEL 10.02.2019 (3-3).

RECLAMO DELLA S.S.D. DIAVOLI NERI GORFIGLIANO AVVERSO REGOLARITA'GARA TIRRENIA/DIAVOLI NERI GORFIGLIANO DEL 10.02.2019 (3-3).

 Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che la societa' Diavoli Neri Gorfigliano ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la societa' Diavoli Neri Gorfigliano chiede l'applicazione, ai danni della societa' Tirrenia, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver fatto partecipare alla gara con il n. 18 nella lista dei calciatori consegnati all'arbitro, il calciatore Aziegbe Jeffery che non aveva titolo a parteciparvi perche' - a detta della reclamante - non tesserato alla data della disputa della gara. Questo G.S.T. ha trasmesso il ricorso all'Ufficio Tesseramenti presso il C.R. Toscana ed ha acquisito agli atti la nota di risposta dalla quale si evince che il calciatore Aziegbe risulta essere NON tesseratoper la societa' Tirrenia alla data di disputa della gara in epigrafe; dalla lettura del referto e dal supplemento relativo, pero' emerge cheil calciatore Aziegbe ha iniziato la gara in panchina e NON e' stato effettivamente utilizzato. Il comma 5 dell'art. 17 CGS testualmente recita: 5. La punizione sportiva della perdita della gara e' inflitta,nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla societa' che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque nonabbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbianotitolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per legare dell'attivita' di calcio a cinque. Ne consegue che nel caso di specie non e' possibile l'applicazione della sanzione della perdita della gara, in quanto il calciatore Aziegbe non e' stato utilizzato e pertanto il reclamo, cosi' come proposto dalla societa' Diavoli Neri Gorfigliano, deve essere rigettato. Per questi motivi il G.S.T. rigetta il reclamo cosi' come proposto dalla societa' Diavoli Neri Gorfigliano di Gorfigliano (Lucca), commina alla societa' Tirrenia un'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00); inibisce il Dirigente Menconi Eugenio (Tirrenia), che ha sottoscritto la lista dei calciatori presentata all'arbitro, sino al 20.03.2019. Latassa reclamo sara' addebitata sul conto della societa' reclamante giacente presso il Comitato Regionale Toscana. GARE DEL 17/ 2/2019

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it