C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – RECLAMO DELLA U.P.D. ISOLOTTO AVVERSO REGOLARITA’ GARA A.S.D. GIOVANI ROSSONERI 2010 – U.P.D. ISOLOTTO DEL 10.03.2019 (2-1).

RECLAMO DELLA U.P.D. ISOLOTTO AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. GIOVANI ROSSONERI 2010 - U.P.D. ISOLOTTO DEL 10.03.2019 (2-1).

 Con tempestivo e rituale reclamo la U.P.D. Isolotto ha contestato la regolarita' della gara in epigrafe supponendo la commissione di un errore tecnico del Direttore di Gara, avvenuto al minuto 84 di gioco, che avrebbe comportato un danno alla società scrivente. L'errore tecnico sarebbe consistito nell'aver sanzionato con una ammonizione il comportamento del portiere della ASD Giovani Rossoneri 2010, che avrebbe trattenuto il pallone tra le mani oltre il tempo consentito, senza però fermare il gioco e decretare un calcio di punizione indiretto a favore della reclamante. La societa' precisa inoltre che l'Arbitro avrebbe riconosciuto il suo errore al termine della gara, rilasciando una dichiarazione a tergo della distinta dell'UPD Isolotto, che viene allegata al reclamo e conclude facendo istanza di audizione. Controdeduce, con altrettanto tempestiva memoria, la societa' ASD Giovani Rossoneri 2010 formulando alcune eccezioni preliminari al merito del reclamo, In particolare la società ritiene che la reclamante non abbia avanzato alcuna richiesta circa l'annullamento e la ripetizione della gara, non abbia motivato sufficientemente gli effetti potenziali dell'errore tecnico e non abbia specificato quale regola del Regolamento del Giuoco del Calcio sarebbe stata violata o non correttamente applicata dal Direttore di Gara, invocando quindi - in via preliminare - l'improponibilita' e/o improcedibilita' del reclamo. Nel merito della questione la societa' ASD Giovani Rossoneri 2010 svolge una serie di considerazioni in ordine alla rilevanza delladichiarazione rilasciata dall'Arbitro al termine della gara nonché circa l'insussistenza di un concreto danno per la reclamante, finendo per concludere con la richiesta di omologazione del risultato conseguito sul campo. Questo G.S.T., a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 56 del14.3.2019, esaminati gli atti ufficiali, lette le memorie difensive e viste le norme regolamentari, osserva quanto segue. Il reclamo e'ammissibile ma non e' fondato nel merito e deve essere respinto. L'eccezione preliminare di improponibilita' e/o improcedibilita' del reclamo deve essere respinta in quanto, seppur non espresso nei termini rituali, dalla lettura del reclamo e' chiaramente rilevabile la doglianza della societa' U.P.D. Isolotto e conseguentemente, per ilprincipio di salvaguardia degli effetti della domanda, se ne deve dedurre la volonta' di chiedere la ripetizione della gara in caso di accoglimento. Deve invece essere respinta l'istanza di audizione perche' non prevista in questo grado di giudizio. Passando quindi al merito del reclamo, il G.S.T., preso atto di quantoesposto dalla reclamante, ha chiesto opportuni chiarimenti al Direttore di Gara il quale ha confermato la mancata assegnazione di uncalcio di punizione indiretto all'interno dell'area di rigore dopo l'ammonizione comminata al portiere dell'ASD Giovani Rossoneri 2010. D'altro canto le controdeduzioni svolte, nel merito, dalla società reclamata sono ragionevoli in punto di inefficacia probatoria della ''prima'' dichiarazione sottoscritta dal Direttore di Gara a tergo della distinta di gioco della U.P.D. Isolotto ed allegata al reclamo, vuoi per l'assoluta irritualità della stessa che per il suo contenuto,assolutamente incerto nella grafia e nella esposizione, tale che fa davvero supporre che la dichiarazione sia stata rilasciata in uno stato di agitazione e nella concitazione del post gara. Spettava dunque a questo G.S.T. accertare i fatti, come realmente accaduti, ed il chiarimento richiesto successivamente al Direttore di Gara, costituendo fonte di prova privilegiata, può far adesso verosimilmente confermare la dinamica dei fatti. L'ultima questione da affrontare e' quella della valenza dell'errore tecnico commesso dall'Arbitro rispetto ai criteri con i quali considerare irregolare lo svolgimento di una gara. E' pacifico, per costante giurisprudenza sportiva, che non ogni errore tecnico del Direttore di Gara ne comporti l'annullamento e/o la ripetizione ma solamente quelli che, per valutazione discrezionale del Giudice Sportivo, ne abbiano concretamente inficiato la regolarita'. Orbene, questo G.S.T. aderisce alla posizione interpretativa piu' restrittiva dell'intervento della Giustizia Sportiva, cercando di tutelare, ove possibile, il principio superiore di salvaguardia del risultato acquisito sul campo. Si deve infatti ritenere che si possa distinguere quegli errori tecnici che oggettivamente costituiscano unairregolare alterazione del gioco, come ad esempio la mancata espulsione del calciatore che riceve due ammonizioni oppure il caso incui l'Arbitro decreti la fine della gara prima della fine del tempo regolamentare, in quanto il fatto che ne consegue, cioè che una squadra abbia giocato con un calciatore in posizione divenuta irregolare oppure che la gara abbia avuto una durata inferiore a quella regolamentare, e' chiaramente percepibile anche nella sua portata lesiva degli interessi della squadra soccombente la gara. Di fronte a queste situazioni il G.S.T. ha certamente un margine di discrezionalita' assai limitato e l'irregolarita' della gara, quasi sempre, emerge assai chiaramente. Nel caso di specie, invece, all'errore tecnico del Direttore di Gara, che non ha decretato un calcio di punizione indiretto in seguito all'ammonizione del portiere, se ne vorrebbe far discendere l'immediata caducazione di tutti gli effetti della gara svolta, come se la mera - seppur censurabile - perdita di chance della squadra U.P.D. Isolotto di calciare una punizione indiretta potesse essere automaticamente valorizzata con la concessione dell'intera ripetizionedella gara. In buona sostanza, appare a questo G.S.T. sproporzionato l'effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, che comporterebbe la ripetizione della gara, con la mancata concessione di un calcio di punizione indiretto, che non ha le stesse caratteristiche oggettive diirregolarita' rispetto agli altri casi citati in precedenza, quanto meno anche sotto il profilo della durata, atteso che l'irregolarita' di cui ai punti precedenti si concretizza per un certo lasso di tempo mentre l’irregolarità oggi contestata si sarebbe comunque concretizzata e risolta con un singolo episodio, il cui esito favorevole per la reclamante sarebbe del tutto incerto e comunque impossibile da dimostrare Pertanto, tutto ciò premesso e precisato, pur tenendo conto del censurabile errore tecnico dell’Arbitro e del successivo improvvido comportamento del medesimo, rappresentato dall’aver rilasciato la dichiarazione a tergo della distinta di gara, P.Q.M. Il G.S.T., sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 56 del 14.3.2019 e definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla U.P.D. Isolotto avverso la regolarità della gara A.S.D. Giovani Rossoneri 2010 - U.P.D. Isolotto del 10.03.2019, confermandone il risultato di 2-1 acquisito sul campo. Ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.

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