C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 21/01/2021 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. RIBOLLA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA ROSIGNANO SEI ROSE/RIBOLLA DEL 18.10.2020 (5-2).

RECLAMO DELL’A.S.D. RIBOLLA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA ROSIGNANO SEI ROSE/RIBOLLA DEL 18.10.2020 (5-2).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 27 del 22.10.2020; -il 18 ottobre 2020 si è disputata a Bibbona (Livorno) la gara Rosignano Sei Rose/Ribolla, conclusasi in campo col risultato di 5-2 e valida per il Campionato dilettanti di Seconda Categoria. Nelle file del G.S.D. Rosignano Sei Rose veniva schierato il calciatore Mattia Rossi, nato nel 1990, identificato attraverso la tessera F.I.G.C. con n. 696740. Contro la regolarità ed esito della gara propone reclamo l’A.S.D. Ribolla sostenendo che il giocatore Rossi non avrebbe avuto titolo a prendere parte ad essa, in quanto squalificato per somma di ammonizioni, come da provvedimento di questo Giudice Sportivo pubblicato il 5 marzo 2020 nel Com. Uff. n. 51 del Comitato Regionale Toscana. Il ricorso è fondato. Ed invero l’art. 10 comma 6 C.G.S. che punisce ogni utilizzazione di calciatori non aventi titolo a partecipare legittimamente a gare, contempla alla lettera a) l’ipotesi dell’impiego di calciatori squalificati. E’ il caso appunto del G.S.D. Rosignano Sei Rose che, al momento della gara con l’Associazione Sportiva Ribolla, ha schierato il Rossi “ancora sotto squalifica” e, quindi, in posizione irregolare invalidante la gara medesima. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo così come proposto dall’A.S.D. Ribolla di Ribolla (Siena) ed infligge: al G.S.D. Rosignano Sei Rose la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonchè l’ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore Rossi Mattia UNA ulteriore giornata di squalifica. Ordina il non addebito della tassa. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

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