C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – 03 / P – Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Vannucci Erio che, per quanto non tesserato federale, è inquadrabile tra coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse di una società, indicata nella specie nella S.S.D. Seano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S..

03 / P – Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Vannucci Erio che, per quanto non tesserato federale, è inquadrabile tra coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse di una società, indicata nella specie nella S.S.D. Seano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.. La Procura Federale, ricevuta la denuncia con la quale il Vice Presidente del Comitato Regionale Toscana ed il Delegato Provinciale di Prato segnalavano di essere stati oggetto, nel corso della gara di finale della Coppa di III categoria Toscana, di offese e minacce da soggetto indossante la tuta con i colori sociali della società S.S.D. Seano, disponeva il deferimento qui pervenuto. L‟esposto indicava, inoltre, che la stessa persona, successivamente identificata nel Vannucci Erio, al momento della premiazione delle squadre strappava dalle mani del Delegato Provinciale la Coppa per gettarla in un cestino dei rifiuti ubicato nelle vicinanze. L‟Ufficio provvedeva a disporre l‟audizione del Presidente della Società, di due calciatori presenti ai fatti e del Vannucci stesso, e, dopo aver acquisito le copie di alcuni articoli pubblicati sulle cronache sportive locali da parte di organi di stampa, notificava l‟avviso di conclusione delle indagini – propedeutico al deferimento – al Presidente protempore della Società S.S.D. Seano, alla Società stessa per la connessa responsabilità oggettiva ed al Vannucci. In quella sede il Presidente della Società in proprio e quale rappresentante del sodalizio, definiva entrambe le posizioni in applicazione di quanto disposto dall‟art. 32 sexies del C.G.S.. La Procura Federale ha quindi deferito, con atto del 2 agosto 2018, il Signor Erio Vannucci a questo Tribunale il quale, disponendo che la trattazione avvenisse in data odierna, ha ritualmente convocate le parti. Al dibattimento è presente unicamente il rappresentante della Procura Federale nella persona dell‟AvvocatoTullio Cristaudo, Sostituto, il quale, in avvio di dibattimento, afferma essere il deferimento provato dagli atti esistenti nel fascicolo e suffragato dalle dichiarazioni che lo stesso Vannucci ha rilasciato in sede di audizione, chiede che il Collegio, dichiarando fondato il deferimento, infligga al Signor Erio Vannucci la sanzione dell‟inibizione da qualsiasi attività, in ambito federale, per la durata di anni 1 (uno). Il Collegio, preso atto dell‟assenza di qualsiasi atto a difesa da parte del deferito, passa a decisione. Premesso che gli accertamenti eseguiti consentono di confermare che il Vannucci è soggetto alla normativa federale perché da inquadrare tra i soggetti di cui all‟art. 1, c. 5, del C.G.S. ovvero “……tra coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale” e che tale sua posizione è ampiamente dimostrata dagli atti di causa, si osserva che il comportamento tenuto dal Vannucci in occasione della gara di finale della Coppa Toscana di III categoria si è svolto in due tempi: il primo con il rivolgere offese, nel corso della gara, al vice Presidente del C.R.T. Taiti ed agli Organi Federali; il secondo, al momento della premiazione, con il reiterare le offese – rivolgendole questa volta anche agli arbitri – e quindi con lo strappare dalle mani del Delegato Falco la coppa e le medaglie per gettarle in un vicino cestino dei rifiuti. Iniziando da questo secondo fatto il Collegio osserva che la violazione contestata è confermata non solo dalla denuncia ma anche e soprattutto dalle dichiarazioni rese dal Vannucci il quale afferma di aver tolto coppa e medaglie di mano all‟addetta alla biglietteria e non al Delegato Provinciale.

Sulla violazione non esiste, quindi, dubbio alcuno apparendo al Collegio irrilevante che la coppa sia stata tolta dalle mani dell‟addetta alla biglietteria e non ad un Dirigente Federale, dovendosi sanzionare il gesto in sé perché costituente offesa a coloro che partecipano alla manifestazione (calciatori, dirigenti, società) e, attraverso essi, alla intera Federazione. L‟averla strappata dalle mani del Dirigente Federale costituirebbe, semmai, un‟ ulteriore aggravante. Per quanto riguarda il primo capo di incolpazione, costituito dall‟aver offeso Organi Federali, esso non risulta dall‟istruttoria compiuta, dovendosi rilevare che il Vannucci si è limitato, da parte sua, a negare il fatto senza addurre a sostegno alcuna prova o testimonianza. Il deferimento è fondato e merita conferma. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge al Signor Vannucci Erio la sanzione della inibizione da ogni attività in ambito federale – anche se prestata a mero titolo di collaborazione – per la durata di anni 1 (uno).

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