C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – 5 / P – Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di:
5 / P - Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Giuseppe Montagna, in qualità di Presidente dell’A.S.D. Polisportiva Margine Coperta al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in riferimento a quanto disposto dal punto 14 del C.U. n. 1 della L.N.D. della Stagione sportiva 2015/2016; - l’A.S.D. Polisportiva Margine Coperta per le conseguenti responsabilità di carattere sia diretta che oggettiva, previste dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. Il Signor Alessandro Consani, Allenatore dell’attività di base (squadre minori) conveniva, innanzi il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., la Società A.S.D. Polisportiva Margine Coperta per non avere detta Società rispettato gli accordi economici nascenti dal contratto di lavoro tra essi stipulato, non depositato. L’istante affermava che essa non aveva corrisposto il saldo dell’accordo economico pattuito con atto sottoscritto da entrambe le parti, precisando che l’assegno dell’importo di € 2.400,00 consegnatogli dalla Società, è rimasto insoluto e quindi protestato. Nell’esaminare i documenti allegati al ricorso il Collegio Arbitrale ha rilevato che la clausola relativa alle spettanze economiche prevedeva la corresponsione di un compenso superiore a quello stabilito dalla normativa vigente per la categoria giovanile, per cui, accogliendo il ricorso nei limiti economici previsti dalla norma, ha contestualmente disposto l’invio degli atti, per competenza, alla Procura Federale. Esaminando la documentazione acquisita l’Ufficio requirente accertava la violazione di quanto disposto, in materia di trattamento economico degli Allenatori, dalla L.N.D. con il C.U. n.1 per la Stagione Sportiva 2015/2016, per cui disponeva – previa notifica ai tesserati ed all’Ente inquisiti dell’avviso di conclusione delle indagini – il deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, dell’Allenatore Signor Alessandro Consani e, a questo Tribunale, del Presidente pro-tempore della Società, Signor Giuseppe Montagna nonché della Società medesima, per le violazioni descritte in epigrafe. Questo Collegio, con rituale notifica ai soggetti deferiti, ha fissato per la data odierna l’udienza di discussione alla quale dà atto essere presente unicamente la Procura Federale nella persona dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore Assente il Signor Giuseppe Montagna, in proprio e quale rappresentate della Società A.S.D. Polisportiva Margine Coperta, pur avendo ritirato gli atti del procedimento nel termine previsto.. In avvio di dibattimento il rappresentante della Procura Federale riafferma la fondatezza del deferimento in considerazione del fatto che la violazione contestata è stata documentalmente accertata dal Collegio arbitrale della L.N.D. presso il quale il contratto stipulato dalle parti era stato depositato in uno con il ricorso.
Chiede pertanto che il Tribunale, confermando l’atto di incolpazione, infligga le seguenti sanzioni: - al Presidente della Società, Montagna Giuseppe, l’inibizione per la durata di mesi 2 (due); - all’A.S.D. Polisportiva Margine Coperta, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600.00 (seicento). Esaurita la fase dibattimentale il Collegio passa a decisione. Gli accordi economici tra i Tecnici Federali e le società dilettantistiche vengono regolamentati con il C.U. n. 1 che la L.N.D. emana all’inizio di ogni stagione calcistica. Il C.U. n. 1 relativo alla Stagione sportiva 2015/2016 indica al punto “14) Allenatori”, quanto segue: ”Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente stagione agonistica 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati”. Vengono quindi indicati in maniera decrescente gli importi suddivisi per categorie, importi che, partendo dal Campionato Nazionale Serie D si concludono, al n. 15, con la voce Campionato Nazionale “Under 21” Calcio a Cinque. Tra la Società Margine Coperta e l’Allenatore Consani è stato sottoscritto un contratto di assistenza tecnica per la categoria Giovanissimi B che rientra nella voce che viene inquadrata dal punto 14 in esame sotto la voce “Allenatori squadre minori”: l’importo previsto per tale categoria è di € 2.500,00 (duemilacinquecento). Lo stabilire la norma che si tratti di importi massimi, indica che il compenso da erogarsi è omnicomprensivo, come del resto emerge dal contratto con la clausola riportata all’art. 6 il quale prevede espressamente che: “Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri”. A conferma che l’importo massimo indicato è comprensivo di tutte le attività che il tecnico è chiamato ad espletare è da rilevare che la disposizione in esame, quando ha voluto derogare, ha previsto che gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con Società dilettantistiche hanno la possibilità di sottoscrivere “accordi economici”, evidentemente in deroga a quanto stabilito con la norma di carattere generale, accordi che – contrariamente a quanto accade per le Attività minori – devono essere depositati presso i competenti Uffici. Ebbene gli Allenatori di Base Uefa B, qualifica rivestita dal Consani, non rientrano tra gli Allenatori con abilitazione professionistica per cui la disposizione che indica il limite massimo di compenso per l’attività di allenatore di squadre della Categoria Giovanissimi non può essere superato. La violazione di essa costituisce illecito disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 1 bis del C.G.S. ed è sanzionato a norma dell’art.8, c. 6, dello stesso codice. Il deferimento è, pertanto, da accogliere. Per completezza di argomento il Collegio rileva che l’allenatore Alessandro Consani ha definito la propria posizione presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S.. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Signor Montagna Giuseppe, Presidente, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); - alla Società Polisportiva Margine Coperta la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 1.500,00 (millecinquecento) ovvero contenuta nella misura minima prevista dal comma 6 dell’art. 8 del C.G.S.. La cifra indicata è stata così determinata: € 4.000,00 (pattuito) - € 2.500,00 (massimale stabilito) = € 1.500,00. La norma infatti prevede, nei casi di specie, l’applicazione dell’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.