C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – 6 / P – Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di:
6 / P - Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Mazzei Ferdinando tesserato quale Dirigente, all’epoca dei fatti, per la Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D.; - Orsini Marco Presidente, all’epoca dei fatti, della Società Fornacette Casarosa, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. - in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del S.G.S. della Stagione sportiva 2016/2017 - per avere organizzato e/o non aver impedito che in un Torneo Giovanile si facesse ricorso all’utilizzo di arbitri non tesserati F.I.G.C., ciò in contrasto con quanto disposto dal Regolamento di detto torneo. - F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.. Le indagini conseguenti alla segnalazione formulata dalla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Pisa, pervenuta tramite il C.R. Toscana, ha determinato la Procura Federale a disporre il deferimento rubricato in epigrafe. Il fatto. La Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. ha organizzato, per i giorni 27 e 28 maggio 2017, un Torneo Internazionale, denominato King‟s Cup 2017, riservato a calciatori della Categoria “Esordienti 2° anno”, da disputarsi con le modalità previste dal Regolamento compilato a cura della Società Fornacette Casarosa in qualità di organizzatrice. Tra le altre disposizioni detto Regolamento prevedeva, all‟art. 12, l‟utilizzo di arbitri tesserati per la F.I.G.C. – A.I.A.. Con nota in data 3/7/2018, la Delegazione Provinciale di Pisa comunicava al C.R. Toscana di “aver appreso e per giunta illustrato via web mediante face-book che almeno la finale è stata arbitrata da un arbitro UISP……”. La nota veniva quindi trasmessa alla Procura Federale che ha provveduto alla consueta necessaria istruzione alla quale fa seguito il presente procedimento. Il dibattimento. Questo Tribunale, disposto che la discussione avvenisse nella data odierna, ne ha dato comunicazione alle parti interessate che sono così presenti: - Mazzei Ferdinando, responsabile dell‟organizzazione del Torneo, in proprio; - Orsini Marco, Presidente della Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. (di seguito Fornacette) organizzatrice del Torneo, il quale è assistito dal legale di fiducia; Non è presente la Società Fornacette che ha comunicato, con e-mail pervenuta in data odierna, di non poter partecipare all‟adunanza.La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore Avvocato Tullio Cristaudo. In apertura di dibattimento i Signori Mazzei Ferdinando e Orsini Marco unitamente al rappresentante della Procura Federale informano il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue nei confronti della Società Fornacette in ordine alla quale l‟Avvocato Cristaudo, rilevato che il deferimento è stato proposto dopo aver acquisito in sede di indagine la documentazione fotografica con cui si evidenzia la presenza sul campo di persone indossanti tenute non in uso agli Arbitri A.I.A. e, ancor più, dalle testimonianze – rilasciate in sede di indagine da soggetti coinvolti nella realizzazione del Torneo – dalle quali emerge, in maniera univocamente concorde, che tutte le gare sono state in effetti arbitrate non da Arbitri A.I.A. e conclude chiedendo che, confermato il deferimento, il Tribunale infligga alla Società Fornacette l‟ammenda di € 600,00 (seicento).
Passando a decisione il Collegio rileva, in via preliminare, che l‟attività del Settore Giovanile e Scolastico (S.G.S.) è regolamentata annualmente dal C.U. n. 1 di Settore il quale, oltre a determinare le fasce di appartenenza per età dei giovani calciatori, dispone minutamente le regole di funzionamento in riferimento alle diverse attività agonistiche sia per quanto riguarda i Campionati di categoria che i Tornei nazionali ed internazionali. In particolare per quanto riguarda questi ultimi è previsto che nel caso in cui una società deliberi di far disputare un Torneo, essa deve sottoporre il Regolamento all‟autorizzazione da parte dell‟Ufficio Tornei del S.G.S. e che, nel caso di Tornei Internazionali, la relativa richiesta deve pervenire tramite il competente Comitato Regionale, chiamato a sua volta a formulare il proprio parere, come statuito dall‟art. 8 – a/1 del C.U. n. 1 2016/2017. Il fac-simile dei modelli di regolamento è stato predisposto dal S.G.S. e contiene tutte le norme da applicare e prevede, in particolare, agli artt. 9 i Tempi di gara e svolgimento e all‟art 12 gli Arbitri, ponendo, per quest‟ultimo, due opzioni a disposizione delle Società organizzatrici, ovvero l‟utilizzo di Arbitri A.I.A. (relativamente a gare 11 >11) o di Tecnici e Dirigenti regolarmente Tesserati per la F.I.G.C.. Nel caso di specie la Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. alla voce n. 12 (Arbitri) ha richiesto, originariamente, trattandosi di gare da disputarsi 11 contro 11, l‟utilizzo di Arbitri F.I.G.C. / A.I.A.. A tal proposito il Collegio, nell‟esaminare gli atti di causa, ha rilevato che dalla segnalazione-denuncia è emerso che la Società organizzatrice, nel venire a conoscenza dei costi relativi alle spese arbitrali, ha comunicato che avrebbe “provveduto con Arbitri Dirigenti, a scopo di risparmio economico.” Poichè tale modifica avrebbe dovuto essere autorizzata, stante la procedura in corso, dal S.G.S. prima dell‟inizio delle gare, a completamento e legittimazione della disputa del Torneo, il Collegio ha ritenuto opportuno chiedere, ai fini del giudizio, al C.R.T. se l‟autorizzazione avesse compreso la deroga formulata rispetto alla originaria proposta. E‟ stata comunicata, in risposta, l‟inesistenza agli atti del Comitato di qualsiasi richiesta di autorizzazione alla disputa del Torneo da parte della Società e che nessuna comunicazione in merito è comunque pervenuta da parte del S.G.S. Nazionale, unico Ente deputato alla concessione di tali autorizzazioni. Ciò, a parere del Collegio, evidenzia l‟aver commesso la Società organizzatrice una diversa e distinta violazione rispetto a quella in esame, per cui ritiene necessario un ulteriore approfondimento della vicenda. In ordine all‟esame del presente deferimento si osserva che la Procura Federale, procedendo a seguito della segnalazione formulata dalla Delegazione territorialmente competente, ha acquisito, in via istruttoria, le dichiarazioni del Presidente del Torneo (Luca Baldi), dell‟Arbitro della gara di finale (Massimiliano Di Coscio), del Presidente pro-tempore della Società organizzatrice Fornacette Casarosa (Marco Orsini), nonché del responsabile dell‟Organizzazione, Mazzei Ferdinando, dalle quali emerge in maniera chiara che le gare sono state tutte arbitrate da arbitri non A.I.A. e in particolare da Arbitri affiliati all‟U.I.S.P.; Il deferimento è pertanto fondato e da accogliere, avendo la Società Fornacette, attraverso i propri Dirigenti addetti all‟organizzazione, disatteso sia la norma regolamentare generale che prevede l‟utilizzo di Dirigenti e Tecnici tesserati F.I.G.C. sia il Regolamento del Torneo da essa stessa predisposto, attraverso l‟utilizzo di Arbitri non A.I.A. almeno nella gara finale dato che l‟indagine è stata – inopinatamente – circoscritta solo a tale gara, ma appartenenti ad altro Ente Sportivo. In sede di determinazione delle sanzioni il Collegio, rilevato che dagli atti risulta che né il Mazzei né l‟Orsini sono, alla data odierna, tesserati, ha acquisito presso l‟Ufficio Tesseramento del C.R.T. il loro status federale accertando che: - Mazzei Ferdinando, è stato tesserato per la Società Fornacette con la qualifica di allenatore con decorrenza 2016 pur non essendo tesserato presso il Settore Tecnico. E‟ stato tesserato per la Società A.S.D. Pisa Academy, quale Direttore Generale, dimettendosi in data 19.02.2018 e non più tesseratori; - Orsini Marco, tesserato come Presidente della Società Fornacette in data 01.07.2017 si è dimesso in data 31.01.2018, ovvero entrambi in epoca successiva alla denuncia formulata dalla Delegazione di Pisa. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento: - infligge alla Società F.C. Fornacette Casarosa la sanzione pecuniaria dell‟ammenda nella misura di € 600,00 (seicento); - dispone la applicazione, ex art. 23 del C.G.S, delle seguenti sanzioni: - a Orsini Marco, inibizione per mesi 2 (due);