C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 28/12/2018 – Delibera – 8 / P – Deferimento della Procura Federale a carico della U.S.D. Casellina la quale viene chiamata a rispondere, in applicazione dell’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal Presidente e dai Dirigenti Accompagnatori in occasione della disputa del Campionato Giovanissimi, Girone A, della Provincia di Prato nel corso della stagione 2017/2018. Il G.S.T. della Provincia di Prato ha, con provvedimento assunto in data 24.1.2018 (in C.U. n. 34/2018), inflitto all’U.S.D. Casellina la punizione sportiva della perdita della gara per avere, nel corso della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali girone A disputata contro la Società La Querce 2009 in data 6.1.2018, utilizzato il Calciatore Ingenni Simone in assenza di tesseramento. Il medesimo provvedimento sanzionava il Dirigente Accompagnatore, Daniele Fanfani, nonché – per una giornata di gara – il Calciatore Ingenni. Il 26 successivo perveniva al C.R. Toscana una nota con la quale, a firma del D.S. della Società F.C.D. La Querce 2009, si segnalava che il medesimo calciatore aveva partecipato, sempre in assenza di tesseramento, ad altre dodici gare del medesimo campionato. La paternità di tale segnalazione veniva, con raccomandata inviata al C.R.T. in data 8 febbraio successivo, smentita dalla Società La Querce che sosteneva di non aver sottoscritto alcuna lettera. Il 13 febbraio il C.R.T. trasmetteva, per competenza e quale atto dovuto, le due note alla Procura Federale la quale iscriveva la vicenda, in data 3 settembre, nel registro dei procedimenti dandone comunicazione alle parti interessate in data 4.10.2018. Il Presidente della Società, Signor Giovanni Bellosi, nel corso dell’audizione avvenuta in data 19 ottobre alla presenza del difensore di fiducia, eccependo che il calciatore aveva conseguito l’idoneità fisica in data 7.6.2018, riconosceva – giustificandola quale mero errore – la violazione che veniva contestata. La Procura Federale, che aveva nel frattempo accertato che il Calciatore Ingenni veniva tesserato per la Società Casellina solo in data 10.1.2018, acquisite le liste delle dodici gare alla quale il Calciatore aveva partecipato per conto della Società Casellina prima di tale data, ha notificato al Presidente Bellosi, in proprio e quale legale rappresentante della Società, a due Dirigenti Accompagnatori, nonché al Calciatore l’avviso di conclusione delle indagini.

8 / P - Deferimento della Procura Federale a carico della U.S.D. Casellina la quale viene chiamata a rispondere, in applicazione dell’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal Presidente e dai Dirigenti Accompagnatori in occasione della disputa del Campionato Giovanissimi, Girone A, della Provincia di Prato nel corso della stagione 2017/2018. Il G.S.T. della Provincia di Prato ha, con provvedimento assunto in data 24.1.2018 (in C.U. n. 34/2018), inflitto all’U.S.D. Casellina la punizione sportiva della perdita della gara per avere, nel corso della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali girone A disputata contro la Società La Querce 2009 in data 6.1.2018, utilizzato il Calciatore Ingenni Simone in assenza di tesseramento. Il medesimo provvedimento sanzionava il Dirigente Accompagnatore, Daniele Fanfani, nonché – per una giornata di gara – il Calciatore Ingenni. Il 26 successivo perveniva al C.R. Toscana una nota con la quale, a firma del D.S. della Società F.C.D. La Querce 2009, si segnalava che il medesimo calciatore aveva partecipato, sempre in assenza di tesseramento, ad altre dodici gare del medesimo campionato. La paternità di tale segnalazione veniva, con raccomandata inviata al C.R.T. in data 8 febbraio successivo, smentita dalla Società La Querce che sosteneva di non aver sottoscritto alcuna lettera. Il 13 febbraio il C.R.T. trasmetteva, per competenza e quale atto dovuto, le due note alla Procura Federale la quale iscriveva la vicenda, in data 3 settembre, nel registro dei procedimenti dandone comunicazione alle parti interessate in data 4.10.2018. Il Presidente della Società, Signor Giovanni Bellosi, nel corso dell’audizione avvenuta in data 19 ottobre alla presenza del difensore di fiducia, eccependo che il calciatore aveva conseguito l’idoneità fisica in data 7.6.2018, riconosceva – giustificandola quale mero errore – la violazione che veniva contestata. La Procura Federale, che aveva nel frattempo accertato che il Calciatore Ingenni veniva tesserato per la Società Casellina solo in data 10.1.2018, acquisite le liste delle dodici gare alla quale il Calciatore aveva partecipato per conto della Società Casellina prima di tale data, ha notificato al Presidente Bellosi, in proprio e quale legale rappresentante della Società, a due Dirigenti Accompagnatori, nonché al Calciatore l’avviso di conclusione delle indagini.

A detta notifica ha fatto seguito la richiesta – da parte di tutti i sopraindicati soggetti – di definizione del contesto per le vie brevi, ex art. 32 sexies del C.G.S., richiesta che veniva accolta dalla Procura Federale e quindi trasmessa alla Procura Generale dello Sport la quale, accogliendo la proposta di definizione relativa ai Tesserati Bellosi, Ingenni, Azzolini, Fanfani, modificava quanto concordato dalle parti in riferimento all’U.S.D. Casellina. La Società non ha accettato la riformulazione della proposta con la conseguenza che la Procura Federale ha disposto, con provvedimento n. 103 del 16.11.2018, il deferimento a questo Tribunale Territoriale della Società U.S.D. Casellina per la responsabilità diretta ed oggettiva prevista dal C.G.S. all’art.4. Ritualmente informate le parti sulla data della discussione, sono oggi qui presenti: - la Società U.S.D. Casellina rappresentata dal proprio legale che ha depositato tempestiva memoria; - la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. Dato inizio al dibattimento il rappresentante della Procura chiede la conferma del deferimento quale risulta dal confronto tra la data del tesseramento del Calciatore, acquisito tramite l’estratto dell’A.S. 400, e la copia delle 12 liste di gara alle quali ha preso parte irregolarmente. Evidenzia che la violazione è stata ammessa dal Presidente della Società in sede di audizione e conclude chiedendo che all’U.S.D. Casellina vengano inflitte le seguenti sanzioni: - n. 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione; - sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 600,00 (seicento). Interviene quindi il difensore della Società che ribadisce quanto ha fatto oggetto di memoria ovvero ponendo, preliminarmente, in evidenza la collaborazione fornita alla Procura Federale con il riconoscere immediatamente la violazione commessa, dovuta all’elevato numero di tesseramenti da richiedere per l’inizio della stagione. Ritiene eccessiva la sanzione finale così come riformulata dalla Procura Generale dello Sport (punti 4 di penalizzazione e € 400,00 (di ammenda). A tal fine richiama, sia una precedente definizione agevolata concordata dalla stessa Procura in altra fattispecie che, afferma, ha caratteristiche similari a quella in esame, sia il principio di temperamento riconosciuto dalla Corte Federale di Appello in una delibera assunta nel corso della stagione 2015/2016, depositandone le copie. Afferma ancora essere stata “accertata la presenza delle certificazioni mediche in essere per tutti gli incontri contestati” per cui verrebbe meno la più grave delle violazioni a suo tempo contestate. Conclude chiedendo che il Tribunale nella determinazione della sanzione tenga conto di quanto argomentato. Chiuso il dibattimento il Collegio in sede di decisione non può che confermare il deferimento stante le prove documentali prodotte dalla Procura Federale da un lato e, dall’altro, il riconoscimento della violazione commessa effettuato dal Presidente Bellosi in sede di audizione. In ordine alla determinazione della sanzione non si può non tener conto del rilevante numero di gare (dodici) alle quali il calciatore ha partecipato irregolarmente perché privo di tesseramento. Inoltre, a prescindere dal principio di indipendenza di cui ciascun giudicante gode, che non può venir meno semplicemente in virtù di una singola decisione della quale si sconosce la genesi, preme al Collegio osservare che la costante giurisprudenza di questo Tribunale, originariamente indirizzata a sanzionare con un punto di penalizzazione ciascuna giornata di gara alla quale un calciatore ha partecipato in forma irregolare, si è già da tempo orientata ad una mitigazione di tale principio passando ad esempio dalla sanzione di 10 punti di penalizzazione ed € 2.000,00 di ammenda per aver un calciatore preso parte nel corso della stagione 2015/2016 a 6 gare (procedimento 21/P), a sanzionare, nel corso della stagione 2017/2018, almeno in sei occasioni, con 1- 2 punti di penalizzazione e € 200 - 300,00 di ammenda le Società che hanno utilizzato in maniera irregolare un calciatore per non più di due gare. Sanzioni maggiori – 3 - 4 punti di penalizzazione e € 300 - 400,00 fino ad un massimo di € 800,00 – sono state determinate, anche per la definizione in via breve, per l’uso in modo irregolare di calciatori per un numero di gare compreso tra 4 e 9. E’ da rilevare, infine, che tra i provvedimenti citati, assunti nel corso della scorsa stagione, questo Tribunale ha accolto la richiesta di definizione agevolata ex art. 23 del C.G.S. dell’U. S. D. Casellina concordando, per la medesima violazione qui contestata, l’applicazione della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica e € 300,00 di ammenda per avere detta Società utilizzato nel corso di una gara il Calciatore Gjonaj Elton (C.U. n.33 del 28.12.2017).

E’ evidente che solo tali costanti precedenti possono - in tema di determinazione delle sanzioni - vincolare, per eguali eventi, le decisioni del Collegio, per cui la richiesta formulata dalla Procura Federale è da considerarsi più che congrua. Ritiene opportuno, infine il Collegio, ricordare alle società che i comportamenti del genere di quello qui in esame, oltre a costituire violazione delle norme federali, di per sé stessi oggetto di sanzioni, potrebbero fare incorrere, a livello personale, i dirigenti in responsabilità di carattere civile con le relative conseguenze a loro carico qualora si dovesse verificare, nel corso delle gare, un incidente di gioco con conseguenze fisiche per il calciatore. Ciò a prescindere dai connessi aspetti di carattere etico. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge alla Società A.S.D. Casellina le seguenti sanzioni: - penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nel corso della presente stagione nell’ambito del Campionato di competenza; - sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00 (seicento).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it