C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 24/01/2019 – Delibera – 11 / P – Stagione Sportiva 2018 / 2019. Deferimento a carico di: – Enrico Della Bona, Presidente della Società U.S.D. Virtus Poggioletto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S, in relazione al disposto del comma 1 dell’art. 38 delle N.O.I.F.; – Società U.S.D. Virtus Poggioletto, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Il Coordinatore del S.G.S. della Sezione di Massa Carrara segnalava alla propria Delegazione Provinciale di essere stato oggetto, nel corso della visita tecnica effettuata il giorno 25.10.2017 presso il Centro Calcistico dell’U.S.D. Virtus Poggioletto, di offese e minacce da parte del Signor Mariano Zaccagna, Allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico, presente sul campo, il quale lo avrebbe quindi allontanato dichiarandogli, davanti ai piccolissimi atleti ed ai loro genitori, non essere persona gradita. La segnalazione veniva inoltrata al C.R.T., da questi quindi alla Procura Federale, dal Presidente della Delegazione Provinciale di Massa il quale, nell’occasione, precisava che la Società Virtus Poggioletto ha depositato la richiesta di tesseramento del Signor Mariano Zaccagna, quale Allenatore, in data 23.11.2017, ovvero in epoca posteriore allo scontro verbale oggetto della denuncia. La Procura, accertata la sussistenza del fatto, notificava alle parti l’avviso di conclusione delle indagini e, quindi, dopo aver esaminato le memorie a difesa inviate dagli interessati, ha disposto il deferimento a questo Tribunale del Presidente Della Bona e della Società Virtus Poggioletto, e al Settore Tecnico dell’Allenatore Zaccagna Mariano.
11 / P – Stagione Sportiva 2018 / 2019. Deferimento a carico di: - Enrico Della Bona, Presidente della Società U.S.D. Virtus Poggioletto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S, in relazione al disposto del comma 1 dell’art. 38 delle N.O.I.F.; - Società U.S.D. Virtus Poggioletto, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Il Coordinatore del S.G.S. della Sezione di Massa Carrara segnalava alla propria Delegazione Provinciale di essere stato oggetto, nel corso della visita tecnica effettuata il giorno 25.10.2017 presso il Centro Calcistico dell’U.S.D. Virtus Poggioletto, di offese e minacce da parte del Signor Mariano Zaccagna, Allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico, presente sul campo, il quale lo avrebbe quindi allontanato dichiarandogli, davanti ai piccolissimi atleti ed ai loro genitori, non essere persona gradita. La segnalazione veniva inoltrata al C.R.T., da questi quindi alla Procura Federale, dal Presidente della Delegazione Provinciale di Massa il quale, nell’occasione, precisava che la Società Virtus Poggioletto ha depositato la richiesta di tesseramento del Signor Mariano Zaccagna, quale Allenatore, in data 23.11.2017, ovvero in epoca posteriore allo scontro verbale oggetto della denuncia. La Procura, accertata la sussistenza del fatto, notificava alle parti l’avviso di conclusione delle indagini e, quindi, dopo aver esaminato le memorie a difesa inviate dagli interessati, ha disposto il deferimento a questo Tribunale del Presidente Della Bona e della Società Virtus Poggioletto, e al Settore Tecnico dell’Allenatore Zaccagna Mariano.
Convocate, per quanto di propria competenza, le parti per la data odierna, il Collegio rileva la presenza della Procura Federale nella persona dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, mentre risultano assenti entrambi i soggetti deferiti per quanto siano stati formalmente convocati. Dando avvio al procedimento, il rappresentante della Procura Federale chiede la integrale conferma dell’atto di incolpazione, emesso a carico del Presidente Della Bona e della Società che egli rappresenta. Richiama a tal fine, quale elemento fondamentale, la dichiarazione spontaneamente resa, in sede di trasmissione della denuncia del Mosti al C.R.T., dal Delegato Provinciale di Massa Carrara il quale ha comunicato che l’Allenatore Zaccagna, per quanto regolarmente iscritto nell’Albo degli Allenatori presso il Settore Tecnico, non era ancora tesserato per la Società Virtus Poggioletto al momento dell’alterco avuto con il Coordinatore dell’attività di base della Delegazione Provinciale. Chiede che vengano conseguentemente applicate le segeuenti sanzioni: - al Signor Enrico Della Bona, l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società Virtus Poggioletto l’ammenda di € 900,00 (novecento). Non essendo stata svolta alcuna attività a difesa il Collegio si pronuncia. La violazione contestata ai soggetti qui deferiti ed emersa nel corso dell’indagine relativa sorta per un diverso contesto, trova pieno fondamento nella precisazione fornita dal Responsabile della Delegazione Provinciale di Massa Carrara rilevata dagli atti ufficiali della Delegazione. Il tesseramento, infatti, è avvenuto in data 23 novembre 2017 (richiesta n. 434 in pari data) mentre il fatto generatore del deferimento – le offese e minacce ricevute dal denunziante Mosti – è accaduto nella precedente data del 25 ottobre 2017. E’ quindi documentalmente dimostrato che lo Zaccagna ha agito quale Allenatore per conto della Società Virus Poggioletto in assenza di tesseremento il che costituisce violazione delle norme federali ed in particolare dell’art. 38 delle N.O.I.F. il quale, con disposizione di carattere generale, prescrive l’obbligo di tesseramento per gli Allenatori che intendono svolgere la propria attività a favore di una società. La violazione di detta norma determina l’applicazione del comma 1 bis dell’art. 1 del C.G.S.. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge agli incolpati le seguenti sanzioni: - al Signor Enrico Della Bona, l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società Virtus Poggioletto l’ammenda di € 600,00 (seicento).
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