C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 21/03/2019 – Delibera – 13 / P – Stagione Sportiva 2018 / 2019. Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.S.D. Città di Chiusi chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento tenuto dall’Allenatore della Società, Francesco Giuliacci, in occasione della gara di II Categoria A.S.D. Città di Chiusi / S.S. Voluntas A.S.D., disputata in data 18/2/2018.
13 / P - Stagione Sportiva 2018 / 2019. Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.S.D. Città di Chiusi chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento tenuto dall’Allenatore della Società, Francesco Giuliacci, in occasione della gara di II Categoria A.S.D. Città di Chiusi / S.S. Voluntas A.S.D., disputata in data 18/2/2018. Il Legale rappresentante della Società S.S. Voluntas informava, in data 20/2/2018, il Presidente del C.R. Toscana che, prima della gara Città di Chiusi / Voluntas, disputata il precedente giorno 18, l’Allenatore della squadra avversaria, Signor Francesco Giuliacci, convocava nel proprio spogliatoio il Calciatore della sua squadra, Havari Fridi, per intimidirlo con la frase “oggi non fare il gazzilloro” mentre gli mostrava il tesserino di appartenenza alla Polizia municipale. Gli atti della gara venivano fatti pervenire alla Procura Federale la quale, acquisite le dichiarazioni di tutti i tesserati coinvolti, ha disposto il presente deferimento, previa notifica della comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini. Per effetto della convocazione delle parti per la data odierna sono presenti: - la Società A.S.D. Città di Chiusi in persona del Presidente pro tempore Avvocato Giovanni Cupelli. - il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Tullio Cristaudo. In via preliminare il Collegio: - constatato che il procedimento, avviato nei confronti della Società Città di Chiusi in applicazione della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S. è conseguente al comportamento tenuto dall’Allenatore Francesco Giuliacci in occasione della gara indicata in epigrafe; - che detto Tesserato è stato deferito alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, rileva l’opportunità che l’esame della posizione della Società venga effettuato dopo che il Settore Tecnico si sarà pronunciato nei confronti dell’Allenatore Giuliacci. Dispone pertanto il rinvio del dibattimento alla data del 29 marzo p.v. del che le parti si dichiarano edotte.
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