C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 21/03/2019 – Delibera – 14 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: – Pignatello Giuseppe, Presidente della Pol.va S.Maria A.S.D. al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione a quanto disposto dall’art. 33 ai commi 1 e 2 del C.G.S.; – della Polisportiva S. Maria A.S.D. per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, del medesimo Codice. La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana (C.S.A.T.T.), pronunciandosi sul reclamo proposto avverso la declaratoria di inammissibilità, sollevata dal C.S.T. della Toscana, in relazione al reclamo proposto dalla Pol.va S. Maria A.S.D. e riferito all’esito della gara Coiano S.Lucia / Pol.va S. Maria, ha disposto l’invio degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l’autenticità della firma del Presidente apposta a sottoscrizione dell’atto di impugnazione.
14 / P - Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Pignatello Giuseppe, Presidente della Pol.va S.Maria A.S.D. al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione a quanto disposto dall’art. 33 ai commi 1 e 2 del C.G.S.; - della Polisportiva S. Maria A.S.D. per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, del medesimo Codice. La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana (C.S.A.T.T.), pronunciandosi sul reclamo proposto avverso la declaratoria di inammissibilità, sollevata dal C.S.T. della Toscana, in relazione al reclamo proposto dalla Pol.va S. Maria A.S.D. e riferito all’esito della gara Coiano S.Lucia / Pol.va S. Maria, ha disposto l’invio degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l’autenticità della firma del Presidente apposta a sottoscrizione dell’atto di impugnazione.
La Procura, acquisita la deposizione del Presidente della Società, Signor Giuseppe Pignatello, ha disposto il deferimento che viene oggi esaminato alla presenza dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, per conto della Procura Federale E’ assente il Presidente Pignatello regolarmente avvisato. In avvio di dibattimento l’Avvocato Cristaudo chiede la conferma del deferimento riportandosi alla dichiarazione con la quale il Pignatello, nel corso dell’istruttoria, ha ammesso che il reclamo recante la data del 25.9.2017 non è stato da lui sottoscritto. Chiede che vengano, di conseguenza, applicate le seguenti sanzioni: - al Presidente Pignatello, l’inibizione per giorni 30 (trenta); - alla Società A.S.D. Polisportiva S. Maria l’ammenda di € 300,00 (trecento). Il Presidente Pignatello non ha svolto alcuna attività a difesa. Questa la decisione che il Collegio ha assunto in Camera di consiglio. Il deferimento è fondato perché basato su dichiarazione confessoria e quindi da accogliere. Il Collegio rileva in via preliminare la gravità della violazione commessa, contrariamente alla dichiarazione che il Presidente ha reso in istruttoria. Infatti, come correttamente rilevato dalla C.SA.T.T. nella decisione del 26.10.2017, la violazione dell’art. 33 del C.G.S. non priva semplicemente di validità il reclamo proposto ma viola i principi generali di comportamento che ciascun tesserato con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento è chiamato ad osservare. Ciò, ovviamente, a prescindere dalla rilevanza che tale comportamento può determinare in ambito statuale. P.Q.M. la C.S.A.T.T. accogliendo il deferimento infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Presidente Giuseppe Pignatello, l’inibizione per giorni 30 (trenta); - alla Società Polisportiva S.Maria A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 300,00 (trecento). Dichiara chiuso il dibattimento.
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