C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 04/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.S.D. Città di Chiusi chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento tenuto dall’Allenatore della Società, Francesco Giuliacci, in occasione della gara di II Categoria A.S.D. Città di Chiusi / S.S. Voluntas A.S.D., disputata in data 18/2/2018.

Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.S.D. Città di Chiusi chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento tenuto dall’Allenatore della Società, Francesco Giuliacci, in occasione della gara di II Categoria A.S.D. Città di Chiusi / S.S. Voluntas A.S.D., disputata in data 18/2/2018. Con ordinanza in data 15 marzo u.s., pubblicata con il C.U. n. 57 del successivo giorno 21, questo Tribunale – rese edotte le parti – disponeva il rinvio della discussione alla data odierna. Il Collegio motivava il rinvio avendo ritenuto pregiudiziale, agli effetti dell’esame del caso, la definizione, presso il Settore Tecnico, della posizione dell’Allenatore della Società il cui comportamento ha causato il deferimento della Società. Sono oggi presenti: - la Società A.S.D. Città di Chiusi in persona del Presidente pro tempore, Avvocato Giovanni Cupelli. - il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Tullio Cristaudo. Dopo aver richiamato i fatti, già descritti nel corso della precedente udienza, il Collegio invita ad intervenire l’Avvocato Cristaudo il quale, unitamente al rappresentante della Società, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l’applicazione nei confronti della Società A.S.D. Città di Chiusi della sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 200,00 (duecento). Dichiara chiuso il procedimento.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it