C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Rotondi Massimiliano, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Accompagnatore avente anche le funzioni di Allenatore della Società U.S.D. Casellina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Bassolino Andrea, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. Laurenziana, per la violazione dell’art. 15 del C.G.S.. In data 11.12.2017 il Presidente dell’A.S.D. Laurenziana denunciava al Presidente del C.R. Toscana che, nel corso della gara del Campionato di II Categoria Casellina / Laurenziana disputata in data 10.12.2017, il proprio Calciatore era stato colpito da uno spettatore che, dapprima sconosciuto, veniva successivamente identificato per essere l’Allenatore della Società Casellina, Rotondi Massimiliano, a quella data colpito da squalifica. A sua volta il G.S.T. della Toscana, esaminati gli atti della gara sopra indicata, rilevava l’episodio e, non avendo a quel momento elementi utili all’identificazione dell’aggressore, disponeva, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 30 del 14.12.2017, la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. L’Ufficio, incardinato il procedimento, riceveva le dichiarazioni del denunciante, dei due tesserati coinvolti nell’episodio ed acquisiva la denuncia-querela presentata dal Calciatore Andrea Bassolino nei confronti dell’Allenatore Massimiliano Rotondi, nonché il provvedimento di D.A.S.P.O. emesso a carico di quest’ultimo dal Questore di Firenze, con la relativa convalida emessa dal Tribunale di Firenze. Accertato, tramite tali atti, lo svolgersi degli avvenimenti, la Procura Federale dava comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini ai Tesserati Rotondi e Bassolino, nonché ai legali rappresentanti delle Società Casellina e Laurenziana, i quali ultimi definivano i contesti che li riguardavano in applicazione di quanto disposto dall’art. 32 sexies del C.G.S.. Esaurita tale fase procedimentale la Procura ha deferito i tesserati Rotondi e Bassolino a questo Tribunale il quale ha disposto che la discussione avvenisse nella data odierna, dandone rituale comunicazione agli interessati.
Deferimento della Procura Federale a carico di: - Rotondi Massimiliano, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Accompagnatore avente anche le funzioni di Allenatore della Società U.S.D. Casellina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; - Bassolino Andrea, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. Laurenziana, per la violazione dell’art. 15 del C.G.S.. In data 11.12.2017 il Presidente dell’A.S.D. Laurenziana denunciava al Presidente del C.R. Toscana che, nel corso della gara del Campionato di II Categoria Casellina / Laurenziana disputata in data 10.12.2017, il proprio Calciatore era stato colpito da uno spettatore che, dapprima sconosciuto, veniva successivamente identificato per essere l’Allenatore della Società Casellina, Rotondi Massimiliano, a quella data colpito da squalifica. A sua volta il G.S.T. della Toscana, esaminati gli atti della gara sopra indicata, rilevava l’episodio e, non avendo a quel momento elementi utili all’identificazione dell’aggressore, disponeva, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 30 del 14.12.2017, la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. L’Ufficio, incardinato il procedimento, riceveva le dichiarazioni del denunciante, dei due tesserati coinvolti nell’episodio ed acquisiva la denuncia-querela presentata dal Calciatore Andrea Bassolino nei confronti dell’Allenatore Massimiliano Rotondi, nonché il provvedimento di D.A.S.P.O. emesso a carico di quest’ultimo dal Questore di Firenze, con la relativa convalida emessa dal Tribunale di Firenze. Accertato, tramite tali atti, lo svolgersi degli avvenimenti, la Procura Federale dava comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini ai Tesserati Rotondi e Bassolino, nonché ai legali rappresentanti delle Società Casellina e Laurenziana, i quali ultimi definivano i contesti che li riguardavano in applicazione di quanto disposto dall’art. 32 sexies del C.G.S.. Esaurita tale fase procedimentale la Procura ha deferito i tesserati Rotondi e Bassolino a questo Tribunale il quale ha disposto che la discussione avvenisse nella data odierna, dandone rituale comunicazione agli interessati.
Il Collegio, da atto della presenza di: - Bassolino Andrea, rappresentato dal legale di fiducia; - Rotondi Massimiliano, in proprio; - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale, Prima dell’inizio del dibattimento il Signor Rotondi ed il Difensore del Calciatore Bassolino, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Dirigente Rotondi Massimiliano l’inibizione per mesi 8 (otto); - al Calciatore Bassolino Andrea la squalifica per mesi 4 (quattro) nonchè l’ ammenda di € 325,00 (trecentoventicinque). Dichiara chiuso il procedimento
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