C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 29/04/2019 – Delibera – 17 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Tesserati: – Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore della Società F.C.D. Le Piagge, – Lapi Gianluca, Calciatore della medesima Società, ai quali contesta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S; – della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S..

17 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Tesserati: - Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore della Società F.C.D. Le Piagge, - Lapi Gianluca, Calciatore della medesima Società, ai quali contesta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S; - della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S..

La circostanziata ed accorata segnalazione inviata dal Consigliere Delegato della Società Dilettantistica Monsummano su quanto accaduto prima e nel corso della gara del Campionato di I Categoria Piagge /Monsummano, disputata in data 8/4/2018, con la quale la Società Monsummano denuncia il comportamento oltremodo minaccioso ed intimidatorio tenuto dalla Società Le Piagge e dei tesserati qui deferiti, è pervenuta alla Procura Federale. Con la denuncia si rileva che la Società ed i suoi tesserati non sono nuovi ad episodi del genere di quelli accaduti e si chiede l’intervento della Federazione con l’attuazione di provvedimenti disciplinari di carattere definitivo. L’Ufficio, acquisita la necessaria documentazione ed ascoltati undici tesserati delle due Società, ha disposto il deferimento indicato, previa redazione di ampia relazione sull’istruttoria compiuta che si conclude con la citazione di precedenti specifici addebitati nella stagione 2015/2016 ai medesimi Tesserati ed alla Società. La proposta di deferimento è stata puntualmente preceduta dalla comunicazione ai deferiti dell’avvenuta conclusione delle indagini. Convocate le parti per la data odierna, è presente il legale di fiducia dei Signori; - Selvaggio Rosario, quale Presidente e Calciatore tesserato delle F.C.D. Le Piagge - Lapi Gianluca, Calciatore. Il difensore ha presentato nei termini ampia memoria illustrativa. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Dando avvio al dibattimento il rappresentante della Procura contesta l’eccezione di improcedibilità affermando la regolarità delle procedure eseguite dall’Ufficio e quindi delle notifiche; rileva la gravità dei comportamenti tenuti nell’ambito di una gara di III Categoria, conferma l’esistenza delle minacce subite dai tesserati della Società Monsummano. Ritiene il deferimento fondato e passa a chiedere l’applicazione delle sanzioni che così quantifica: - a Rosario Selvaggio, quale Presidente e Calciatore, la squalifica per 13 (tredici) giornate di gara; - a Gianluca Lapi, Calciatore, la squalifica per 12 (dodici) gare; - alla Società F.C.D. Le Piagge l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Interviene quindi il difensore dei deferiti il quale, ribadendo quanto ha fatto oggetto di memoria, rileva preliminarmente la improcedibilità del deferimento atteso che esso non è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini. Cita in proposito decisioni della C.F.A. che ritiene attinenti al caso e richiama norme del c.p.c. Rileva a tal fine che i soggetti deferiti hanno, in occasione dell’audizione da parte del rappresentante della Procura federale, eletto domicilio presso il suo studio al quale non è pervenuta altra notifica se non quella relativa all’atto di deferimento emesso in data 21 febbraio 2019 con ciò violandosi il disposto dell’art. 32 ter, c. 4, del C.G.S. ed impedendo ai deferiti di poter partecipare alla costituzione delle prove e comunque privandoli della possibilità di definire il contesto evitando in tal modo l’azione disciplinare. In punto di fatto afferma che l’impianto accusatorio è basato unicamente sulle dichiarazioni del denunciante e che sarebbero state smentite sia dai Tesserati della Società Monsummano che da tutti gli altri tesserati ascoltati in istruttoria.

Afferma che l’intero deferimento è riferito a sole tre frasi pronunciate dai calciatori deferiti, che analizza, ritenendo che nessuna di esse possa costituire violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.; pone insistentemente l’accento sul fatto che un tesserato dell’A.S.D. Le Piagge ascoltato (il portiere) abbia negato i fatti e che tale negazione si rinviene anche nelle dichiarazioni rese dall’Arbitro. Contesta che nella fase istruttoria non sia stato interpellato il Commissario di campo che afferma essere presente, e ritiene di assoluta gravità la differenza di date esistente tra la stesura della relazione e la data di comunicazione della conclusione delle indagini. Conclude chiedendo che: - in via pregiudiziale il Tribunale dichiari la improcedibilità del deferimento; - in via principale si affermi l’insussistenza di qualsiasi violazione; - in via subordinata si dichiari l’illegittimità del provvedimento perché generico e contraddittorio; - in via ancor più subordinata irrogarsi le sanzioni nel minimo edittale rilevata la parvità dei comportamenti. Chiuso il dibattimento il Collegio decide ricordando in via generale, ma con specifico riferimento alla denuncia che ha dato origine al procedimento, che gli Organi della Disciplina Sportiva assumono le proprie decisioni solo dopo specifica istruttoria ed applicano le eventuali sanzioni nella più stretta osservanza delle previsioni normative del C.G.S.. Sempre in via preliminare rileva la infondatezza della eccezione, pregiudizialmente sollevata dal difensore degli incolpati, circa il non aver la Procura Federale comunicato alle parti l’avvenuta conclusione delle indagini al domicilio che i deferiti avevano eletto presso lo studio del difensore. IL Collegio rileva che detta comunicazione, la cui copia si trova in atti, è stata eseguita dalla Procura federale come evidenziano le raccomandate inviate in data 19.12.2018, sottoscritte dal ricevente in data. 21.12.2018, così indirizzate: - Rosario Selvaggio, c/o Avv. Lorenzo Signorini, via Belfiore 4, Fi., n. 61724401424; - F.C.D. Le Piagge, “ “ “ “ n. 61724401426: - Gianluca Lapi “ “ “ “ n. 61724401425. La Procura Federale ha quindi adempiuto alle formalità richieste in sede di c.c.i. e ogni altra eccezione derivante dalla citata deve pertanto considerarsi caducata. In ordine alla carenza istruttoria consistente nel non aver acquisito notizia sui fatti dal Commissario di campo, a prescindere da ogni altra considerazione, il Collegio ricorda agli istanti che l’attività di detto Commissario è rigidamente regolata dall’art. 68 delle N.O.I.F. il quale prevede che la sua attività sia limitata a riferire sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre, con esclusione quindi di tutto ciò che riguarda il comportamento dei calciatori. Passando ad esaminare il merito della questione, si osserva che viene contestato ai due Tesserati di aver tenuto prima e durante la gara un comportamento minaccioso ed intimidatorio, tale da determinare la compagine avversaria a tenere una condotta ampiamente rinunciataria e quindi non nella pienezza dei propri mezzi. Sono infatti univoche le dichiarazioni dei calciatori della Società Monsummano nel descrivere, con espressioni diverse ma concordemente riferite, la violenza morale subìta, come è facile ed immediato rilevare da frasi del tipo: “Noi si è giocato poco”; “Se c’era da metterci la gamba non ce la mettevi”, “Oggi non è aria, se no non fate neanche la doccia” riferite dai calciatori ascoltati dalla Procura, mentre i Dirigenti, nella medesima occasione, hanno affermato anche che “…i passaggi erano molto sbrigativi e i giocatori erano intimoriti”; “L’effetto è stato che i giocatori erano impauriti e non hanno di fatto giocato la gara….” ; “..loro dovevano vincere e noi dovevamo avere un atteggiamento più remissivo”; “ La squadra non ha espresso nulla”; “ I giocatori cercavano di evitare i contatti per non farsi male”. Tutte le minacce sono state profferite prima dell’inizio della gara, mentre le squadre attendevano l’Arbitro giunto in ritardo, e, successivamente, durante la competizione allorché questi poneva la propria attenzione allo svolgersi del gioco in altra parte del campo. Tattica, quest’ultima, non nuova ai tesserati deferiti che, unitamente ad altro calciatore oggi estraneo ai fatti, è stata tenuta, come rilevato da questo Tribunale, in altra occasione e che ha determinato la C.F.A. in sede di appello a definire il relativo comportamento come “..fattispecie di indubbia gravità in quanto non vi è stata solo la violazione dei principi che hanno trovato tutela giuridica nell’art. 1 bis C.G.S., ma un vero stravolgimento che rinnega l’essenza stessa dello Sport.” (v. C.U. n. 20 stagione 2016/2017). Affermava, inoltre, quel Collegio giudicante, dando ampia valenza alla denuncia, che i fatti contestati erano avvenuti con certezza perché indicati con precisione e coerenza dai dirigenti e calciatori della Società che li aveva segnalati, e che in quel caso essi erano corroborati da analoghe dichiarazioni rese dai rappresentanti di altre cinque società – ascoltati come testi dalla Procura – che si erano già calcisticamente confrontate con la Società Le Piagge ed i tesserati qui deferiti. Anche in questo caso le dichiarazioni dei Tesserati della Società Monsummano sono univoche e coerenti nel descrivere, il clima di paura e di intimidazione dal quale sono stati avvolti, come ampiamente indicato poco sopra, tanto da far contenere ai calciatori ogni carica agonistica.

A conferma ulteriore che i fatti fin qui descritti costituiscono consuetudinaria abitudine dei tesserati deferiti, il Collegio precisa che pende ancora presso la Procura Federale, forse perché per le violazioni contestate il termine prescrizionale si compie ala fine della stagione 2019/2020, una richiesta di ulteriori accertamenti da eseguirsi a carico dei tesserati oggi deferiti e della medesima Società , per fatti esattamente eguali fin dal 24.9.2012 (C.U. n. 31/2012) emersi nel corso del dibattimento relativo al deferimento della Procura recante il n. 981/2012, che per ciò stesso è stato sospeso. Le dichiarazioni rese dai Tesserati della Società Monsummano quindi acquisiscono, anche in questo caso, il carattere di prova a fronte delle quali i tesserati della Società deferita forniscono una semplicistica negazione, per mera difesa, di quanto accaduto. Osserva ancora il Collegio che l’istanza all’origine del deferimento non ha altro evidente interesse se non quello di portare a conoscenza di tutti quanto accade in quell’impianto sportivo, con ricorrenza periodica, non contenendo essa alcuna richiesta in ordine alla modifica del risultato della gara. Il deferimento è quindi fondato. Passando ad esaminare l’entità delle sanzioni da comminare il Collegio non può esimersi dal tener conto, opportunamente parametrando i fatti accaduti nelle due circostanze, che i medesimi soggetti oggi qui deferiti hanno subito, in altra occasione (C.U. n. 20/C.F.A. citato) sanzioni disciplinari per “ aver tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti la squadra avversaria all’atto dell’arrivo all’impianto sportivo, con minacce verbali e fisiche”. Per tali fatti detti soggetti sono stati così sanzionati in via definitiva: - Selvaggio Rosario, mesi 10 (dieci); - Lapi Gianluca, anni 1 (uno); - Società Le Piagge, ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento) e squalifica del campo di gioco per 2 (due) giornate di gara. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, in applicazione del principio di afflittività delle sanzioni commina: - al Signor Selvaggio Rosario, tenuto conto che egli, oltre ad essere tesserato quale Calciatore, ricopre l’incarico di Presidente della Società il divieto di ricoprire qualsiasi attività in ambito federale per 13 (tredici) giornate; - al Signor Lapi Gianluca la squalifica per 12 (dodici) giornate; - alla Società F.C.D. Le Piagge, la sanzione pecuniaria dell’ammenda € 1.500,00 (millecinquecento).

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