C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , NOIF. 3)-Giorgi Luca dirigente della società Cortona della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 ,del CGS , in relazione agli art.li 61 commi 1 e 5, 39 , commi 1 e 6 NOIF. 3)-Accioli Alessandro Presidente della società Cortona Camucia , della violazione di cui all’art.lo 1bis comma 1 CGS in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS : 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF In data 8 giugno 2018
20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , NOIF. 3)-Giorgi Luca dirigente della società Cortona della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 ,del CGS , in relazione agli art.li 61 commi 1 e 5, 39 , commi 1 e 6 NOIF. 3)-Accioli Alessandro Presidente della società Cortona Camucia , della violazione di cui all’art.lo 1bis comma 1 CGS in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS : 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF In data 8 giugno 2018 , il Presidente del Comitato Regionale Toscana , adiva la Procura Federale affinchè fossero svolti accertamenti in merito alla partecipazione del calciatore Medina Montero Jeson alla gara Cortona Camucia – Casellina del 18.02.2018 valida per il campionato allievi , nonostante non tesserato per la società Cortona Camucia. Effettuate le indagini di rito , il Procuratore Federale Interregionale , accertate le violazioni di cui in oggetto , deferiva i tesserati e la società in premessa indicati. La società Cortona Camucia in data 28 marzo 2019 , a seguito della contestazione ricevuta , inviava proprie controdeduzioni rilevando come l’inserimento del giovane Monteiro in società sia avvenuto unicamente per venire incontro alla richiesta del tutore sig. Herrn Rudolf , successivamente le pratiche di tesseramento hanno subito un rallentamento e quindi il calciatore non ha più partecipato a gare si è allontanato interrompendo ogni contatto con la società. Allega certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva. Rilevata l’esistenza in atti della comunicazione della conclusione delle indagini , il collegio ha convocato le parti per la data odierna accertando la presenza della -Procura Federale in persona dell’Avv Tullio Crtistaudo sostituto -Accioli Alessandro presidente della soc. Cortona Camucia --Giorgi Luca dirigente soc. Cortona Camcia -La società Cortona Camucia rappresentata dal Presidente Accioli Alessandro Non è presente nonostante ritualmente convocato il calciatore Monteiro Prima dell’inizio del dibattimento le parti, ad eccezione del calciatore Monteiro , unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. -Accioli Alessandro due mesi di inbizione ridotti per il rito a mesi 1 e giorni 10 -Gioirgi Luca pena base gg.30 ridotta per il rito a gg.20 -Cortona Camucia pena base 200,00 euro ammenda ridotta per il rito a euro 135 e un punto di penalizzazione da scontarsi nella prima squadra campionato 2019/2020. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Viene esaminata la posizione del calciatore Medina Montero Jason , oggi non comparso malgrado la rituale convocazione. La Procura Federerale chiede applicarsi una giornata di squalifica . Il collegio .passando a decidere , constato come il deferimento sia stato rilevato per tablus accoglie le richieste del Procuratore ed infligge al calciatore Monteiro UNA giornata di squalifica da scontarsi nel momento in cui tornerà a tesserarsi per la FIGC
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