C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico:
21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico: - del Calciatore Bregu Arlind tesserato, all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S.; - della Società A.S.D. Virtus Comeana a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La Procura Federale, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Firenze l’esposto del Dirigente della Società A.S.D. Sesto Calcio, Sandro Berti, che denunciava di essere stato colpito da un calciatore dell’A.S.D. Virtus Comeana prima della gara del Campionato Esordienti 2005 Sesto Calcio / Pontassieve in calendario per il giorno 24 febbraio 2018, che veniva disputata immediatamente dopo il termine della gara del Campionato Allievi 2002 Sesto Calcio / Virtus Coemana, ha proposto il deferimento indicato in epigrafe. Questi i fatti accertati dall’Ufficio. Mentre i calciatori della Società Sesto Calcio si accingevano ad entrare in campo per la disputa della gara Sesto Calcio / Pontassieve, nella quale il Signor Berti rivestiva la qualifica di Dirigente Accompagnatore dei ragazzi della Società Sesto Calcio, dallo spogliatoio della Società Virtus Comeana uscivano alcuni calciatori che si dirigevano verso il Berti; due di essi lo colpivano: uno, con un pugno dietro l’orecchio sinistro, un altro con un calcio “nelle parti basse”. Il Berti, che a suo dire si difendeva, ha a sua volta colpito un tesserato della Virtus che veniva identificato dall’Arbitro della gara Sesto / Comeana nel calciatore indossante la maglia n. 18, episodio per il quale il Dirigente è stato inibito per due mesi dal G.S.T. Provinciale di Firenze con il C.U. n. 36/2018. Nel corso dell’istruttoria la Procura, acquisite le testimonianze di tre tesserati, ha identificato nel Calciatore indossante la maglia n. 5, Bregu Arlind, colui che ha colpito il Dirigente Berti procedendo quindi a deferirlo a questo Tribunale previa comunicazione alle parti interessate dell’avvenuta conclusione delle indagini. Per quanto riguarda il comportamento del Dirigente Sandro Berti la Procura non ha ritenuto doversi procedere nei suoi confronti in applicazione del principio “ ne bis in idem” dato che la violazione dallo stesso commessa è stata oggetto di sanzione da parte del G.S.T. come da provvedimento adottato con il C.U. n. 36/2018. Disposta la trattazione per la data odierna e datane comunicazione alle parti, il Collegio dà atto dell’assenza dei deferiti, peraltro la Virtus Comeana ha prodotto ampia memoria difensiva contestando in toto la ricostruzione dei fatti ed in particolare l’attendibilità dei testimoni assunti dal collaboratore della Procura. La Procura è rappresentata dall’avv. Tullio Cristaudo sostituto La Società ha prodotto memoria a difesa. In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore Cristaudo, riportandosi alle testimonianze acquisite dall’Ufficio in sede istruttoria, ritiene accertata la responsabilità del Calciatore Bregu e, quindi, della Società di appartenenza in applicazione di quanto previsto dall’4, c. 2, del C.G.S.. Chiede che, accolto il deferimento, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: al Calciatore Arlind Bregu, la squalifica per mesi Tre; alla Società A.S.D. Virtus Comeana, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 450,00 Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decidere. Dall’esame di quanto riportato dal collaboratore della procura e dalle testimonianze assunte emergono due diverse versioni dei fatti che collidono tra loro. Da un lato vi sono i testi rappresentati dai tesserati del Sesto Calcio, e quindi appartenenti alla stessa società del denunciante, tutti volti ad attribuire al calciatore deferito un gesto violento nei confronti del signor Berti, tali testimoni sostengono altresì, con testimonianze invero identiche, che non differiscono nemmeno per piccole sfumature, che il comportamento violento del Berti (per il quale egli è già stato oggetto di sanzioni disciplinari), sarebbe stato a difesa. Nessun tesserato del Sesto Calcio è stato ascoltato, sebbene, a dire dei testimoni, molti fossero i calciatori coinvolti oltre al Bregu e quindi presenti. Sentito a discolpa solo quest’ultimo, egli nega fermamente di aver colpito il Berti, ammettendo però di essere uscito dagli spogliatoi per ritornare indietro per difendere un compagno a suo dire aggredito. La dinamica è abbastanza confusa e i fatti di cui è causa sembrerebbero svolgersi in due distinti momenti. Tuttavia l’unico vero soggetto terzo (l’arbitro dell’incontro) in qualità di testimone, colloca il contatto tra i due gruppi in uno stesso frangente a fine gara, individuando il solo Berti come autore di un gesto violento (manata al volto) nei confronti di un calciatore del Sesto Calcio (il n° 18 Tani). Nulla dice a proposito del Bregu né di cazzotti subiti dal Berti, pur avendo visto con chiarezza la manata del Berti al Tani che, a detta di tutti i testimoni, sarebbe avvenuta nello stesso momento. Orbene per questo Tribunale non pare essere stata raggiunta la prova che il Bregu abbia in qualche modo attinto il Berti, in tal senso i testi non sarebbero pienamente attendibili ed in verità nemmeno l’arbitro dell’incontro, presente all’episodio, ha visto il colpo che sarebbe stato inferto. D'altronde che il Bregu fosse presente è provato dalla stessa testimonianza dell’incolpato che, pur negando di aver colpito il Berti, ammette di essere tornato verso il gruppo di persone tra cui il Berti, per difendere un compagno aggredito. In sostanza non si è raggiunta la prova che il Bregu abbia colpito con un pugno Il Berti, ma è indubbio che l’incolpato sia tornato sui suoi passi senza rientrare negli spogliatoi ed abbia comunque partecipato ad una zuffa, contravvenendo in tal modo i principi di lealtà di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS. La sanzione quindi deve essere commisurata ai soli fatti per i quali si è raggiunta la prova. La società di appartenenza Virtus Comeana deve rispondere di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal tesserato ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, anch’essa in misura proporzionale. Il deferimento è parzialmente fondato e da accogliere nella misura di cui al dispositivo, ritenendo il Collegio dover ancora una volta richiamare l’attenzione delle Società sulla assoluta necessità di richiamare i propri tesserati al rispetto dei principi di correttezza e lealtà che, previsti dalla normativa federale, costituiscono normale bagaglio culturale, P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Arlind Bregu, la squalifica per un mese - alla Società A.S.D. Virtus Comeana, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di €.150,00