C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.; – Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.; – della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a nome di quell’Ente, l’opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell’A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli Allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto – nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori. A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di categoria. La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall’art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base Stefano Lecci e Roberto Pistolesi. Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, Battaglini Riccardo, per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: - Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; - Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; - della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.; - Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.; - della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a nome di quell’Ente, l’opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell’A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli Allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto – nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori. A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di categoria. La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall’art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base Stefano Lecci e Roberto Pistolesi. Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, Battaglini Riccardo, per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale.

Non sono oggi presenti i Signori: - Poli Simone - Bucciantini Massimo - Soc. Venturina Per loro conto , come da delega in atti , è presente l’Avv. Samanta Poli E’ assente anche il sig. Battaglini Riccardo Per la soc. Atletico Piombino è presente il Presidente Massimiliano Spagnesi La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Massimiliano Spagnesi unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale che prevede: Pena base ammenda di Euro 200.00 ridotta per il rito ad Euro 135,00. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta dichiarando l’efficacia dell’accordo raggiunto .Dichiara altresì corretta la richiesta nei confronti del Sig. Battaglini . Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri deferiti .In apertura di dibattimento l’Avv. Poli, rileva la pendenza di giudizio avanti alla commissione del Settore Tecnico nei confronti degli allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto, procedimento connesso , chiede un rinvio in attesa della decisione del citato organo disciplinare. La Procura nulla osserva rimettendosi a giustizia. Il Tribunale accoglie l’istanza e rinvia il dibattimento all’udienza del 5 luglio 2019 ore 17,00. Le parti si dichiarano edotte della decisione assunta, Viene quindi esaminata la posizione del Tesserato Riccardo Battaglini per il quale l’Avv. Stefanini chiede riaffermarsi la sua colpevolezza e per l’effetto infliggergli la inibizione a mesi due (2) di inibizione Non avendo il Battaglini esplicato alcuna attività difensiva il Collegio passa a decidere. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone quanto segue: - applicarsi nei confronti della Società Atletico Piombino in esecuzione di quanto disposto dall’art. 23 del C:G:S., l’ammenda nella misura di pari a € 135,00 (centotrentacinque); -infliggere al Dirigente Battaglini Riccardo l’inibizione per mesi 2 (due) Dispone altresì il rinvio al 5 luglio 2019, della discussione riguardante la soc. Venturina e dei sig.ri Poli Simone e Bucciantini Massimo essendone le parti edotte.

 

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