C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; – Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali Atletico Carrara / S. Marco Avenza dallo stesso arbitrata in data 6/1/2018. Con esso l’ufficiale di gara segnalava di essere stato, a pochi minuti dal termine della gara, aggredito verbalmente con offese e minacce da un calciatore indossante la tenuta sportiva dei calciatori della Società Atletico Carrara dei Marmi, successivamente identificato nel Federico Galloni tesserato da detta Società per il Campionato Allievi che si trovava nel recinto contiguo al campo di gara, in attesa della disputa della gara successiva. La Procura Federale, dopo aver convocato inutilmente per ben due volte il Calciatore Galloni, ha disposto il presente deferimento sulla base della dichiarazione resa dall’Arbitro denunciante. Disposto il dibattimento per la data odierna, previa comunicazione alle parti, il Collegio dà atto delle presenza di: – La Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; - Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali Atletico Carrara / S. Marco Avenza dallo stesso arbitrata in data 6/1/2018. Con esso l’ufficiale di gara segnalava di essere stato, a pochi minuti dal termine della gara, aggredito verbalmente con offese e minacce da un calciatore indossante la tenuta sportiva dei calciatori della Società Atletico Carrara dei Marmi, successivamente identificato nel Federico Galloni tesserato da detta Società per il Campionato Allievi che si trovava nel recinto contiguo al campo di gara, in attesa della disputa della gara successiva. La Procura Federale, dopo aver convocato inutilmente per ben due volte il Calciatore Galloni, ha disposto il presente deferimento sulla base della dichiarazione resa dall’Arbitro denunciante. Disposto il dibattimento per la data odierna, previa comunicazione alle parti, il Collegio dà atto delle presenza di: - La Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.

E’ assente il Calciatore Federico Galloni a proposito del quale il Collegio osserva che egli è stato sottoposto a giudizio disciplinare – nel corso della presente stagione – da parte di questo Tribunale per la medesima violazione, venendo sanzionato con la squalifica per un mese (C.U. n. 58 del 23.3.2019). E’ assente altresì l’A.S.D. Atletico Carrara nonostante rituale convocazione. In apertura di dibattimento l’Avvocato Stefanini dopo aver rilevato la fondatezza dell’atto di incolpazione e ricordato il comportamento omissivo del Calciatore in sede di indagine chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Calciatore Federico Galloni la squalifica per 8 gare - alla Società Atletico Carrara dei Marmi l’ammenda di € 400,00 Il Collegio rileva quanto segue: Il procedimento in esame trae origine dal comportamento del calciatore Galloni Federico, tesserato per l’Atletico Carrara, che in procinto di giocare una gara, rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro della partita che si stava disputando in precedenza e che vedeva giocare altra squadra dell’Atletico Carrara contro il San Marco Avenza. L’arbitro riportava l’episodio sul rapporto di gara indicando come il giocatore che gli aveva risvolto le frasi offensive e minacciose, indossasse i colori dell’Atletico Carrara. Successivamente veniva identificato come autore del fatto il Galloni. In proposito le indagini effettuate dal collaboratore della Procura appaiono puntuali e, del resto nessuna contestazione in merito viene o è stata effettuata dall’incolpato Galloni, né dall’Atletico Carrara che risponde per responsabilità oggettiva. Il Calciatore inoltre ha violato, per la seconda volta nel corso della presente stagione sportiva per cui deve essere considerato recidivo, il disposto del 3° comma dell’art. 1 bis non dando esito alle convocazioni ricevute dalla Procura Federale. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e, per gli effetti,infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Federico Galloni la squalifica per 8 gare da scontarsi nel campionato di competenza in relazione all’età - alla Società Atletico Carrara dei Marmi l’ammenda di € 200,00

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