C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Spotti Giovanni, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Stigliano Lorenzo, Calciatore, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Fensi Franco, Dirigente, al quale vien contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.. Tutti i suddetti soggetti erano tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. San Pierino la quale viene anch’essa deferita in applicazione del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La documentata segnalazione trasmessa dal C.R.T. in data 8 giugno 2018, concernente la irregolare partecipazione del Calciatore Lorenzo Stigliano alle gare disputate dalla Società San Pierino nelle date 30/9 – 4/11 – 25/11/2017, ha determinato la Procura Federale ad avviare e concludere le opportune indagini. In sede di ricezione dell’avviso della conclusione delle indagini il Presidente della Società eccepisce che la mancata richiesta di tesseramento è stata causata da un disguido e di avere agito in assoluta buona fede come dimostra il fatto che il Calciatore, contrariamente a quanto assunto dalla P.F., era stato sottoposto in data 13.9.2017 ai controlli sanitari, dei quali trasmette documentazione. Chiede quindi non procedersi nei confronti dei tesserati ed applicarsi unicamente nei confronti della Società “..l’ammenda più favorevole…”
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Spotti Giovanni, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; - Stigliano Lorenzo, Calciatore, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; - Fensi Franco, Dirigente, al quale vien contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.. Tutti i suddetti soggetti erano tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. San Pierino la quale viene anch’essa deferita in applicazione del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La documentata segnalazione trasmessa dal C.R.T. in data 8 giugno 2018, concernente la irregolare partecipazione del Calciatore Lorenzo Stigliano alle gare disputate dalla Società San Pierino nelle date 30/9 – 4/11 – 25/11/2017, ha determinato la Procura Federale ad avviare e concludere le opportune indagini. In sede di ricezione dell’avviso della conclusione delle indagini il Presidente della Società eccepisce che la mancata richiesta di tesseramento è stata causata da un disguido e di avere agito in assoluta buona fede come dimostra il fatto che il Calciatore, contrariamente a quanto assunto dalla P.F., era stato sottoposto in data 13.9.2017 ai controlli sanitari, dei quali trasmette documentazione. Chiede quindi non procedersi nei confronti dei tesserati ed applicarsi unicamente nei confronti della Società “..l’ammenda più favorevole...”
La Procura Federale, ritenuta ininfluente la memoria, ha proposto il deferimento con notifica alle parti e trasmissione degli atti a questo Tribunale. All’udienza di discussione, fissata per la data odierna, è presente l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. Assenti tutti i tesserati e l’ente deferito, malgrado sia stato loro notificato l’avviso di fissazione dell’udienza. Il rappresentante della Procura in avvio di dibattimento, confermando che il calciatore era stato effettivamente sottoposto, prima delle gare sopracitate, ai controlli medici previsti, precisa che la violazione è stata rilevata dalla documentazione acquisita e convalidata dalle dichiarazioni rese alla Procura dal Presidente Spotti. Chiede che il Tribunale, confermato il deferimento, infligga le seguenti sanzioni: - a Spotti Giovanni, inibizione per mesi 4 (quattro); - a Fensi Franco, inibizione per mesi 2 (due); - A Stigliano Lorenzo, squalifica per 3 (tre) giornate; - alla Società A.S.D.Sporting San Pierino, ammenda di € 400,00 (quattrocento) oltre a 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2019/2020 nel Campionato disputato dalla I squadra. Nessun intervento a difesa è stato ulteriormente esperito Passando a decisione in Camera di consiglio, il Tribunale osserva che il deferimeno è basato su prova cartolare come emerge dal raffronto tra le liste delle gare indicate ed il certificato storico del Calciatore che indica il suo status di calciatore svincolato fin da due stagioni precedenti quella in corso. La circostanza è peraltro confermata, con apprezzata correttezza, dal Presidente della Società il quale ha immediatamente dichiarato che il calciatore non è stato tesserato. Il deferimento è pertanto da confermare. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, così sanziona i soggetti deferiti: - a Spotti Giovanni, inibizione per mesi 3 (tre); - a Fensi Franco, inibizione per 45 (quarantacinque) giorni; - a Stigliano Lorenzo, squalifica per 2 (due) giornate; - alla Società A.S.D .Sporting San Pierino, ammenda di € 300,00 (trecento), oltre alla penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nel Campionato di competenza della I Squadra. Dibattimento chiuso.
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