C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 8 del 02/08/2018 – Delibera – 34 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Pecorini Pietro per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli articoli: 40, c. 4, delle N.O.I.F. e 10, c. 2, del C.G.S.; – Club Sportivo Firenze P.D. in applicazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; – A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio, alla quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S.; In data 3/11/2017 il Delegato Provinciale di Firenze segnalava al Presidente del C.R. Toscana l’annullamento del tesseramento quale “Piccolo amico/primi calci” del calciatore Dendani Mohamed Ziad, nato il 21.11.2009, richiesto, in data 6/10/2017, dalla Società Club Sportivo Firenze, risultando detto Calciatore già tesserato, con decorrenza dal 22/9/2017, per la Società A.S.D. D.L. Firenze Calcio. La segnalazione veniva prontamente inoltrata dal C.R.T. alla Procura Federale la quale, acquisiti gli atti necessari, ha disposto il deferimento nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, ritenendo tuttavia di non doversi procedere nei confronti del Calciatore Dendani Mohamed Ziad perché non perseguibile, sia in funzione dell’età (anni otto) che ne determina l’inconsapevolezza dei comportamenti, sia in assenza in ambito federale di una qualsiasi norma sanzionatoria a carico di calciatori di età inferiore agli anni dodici.

34 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Pecorini Pietro per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli articoli: 40, c. 4, delle N.O.I.F. e 10, c. 2, del C.G.S.; - Club Sportivo Firenze P.D. in applicazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; - A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio, alla quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S.; In data 3/11/2017 il Delegato Provinciale di Firenze segnalava al Presidente del C.R. Toscana l’annullamento del tesseramento quale “Piccolo amico/primi calci” del calciatore Dendani Mohamed Ziad, nato il 21.11.2009, richiesto, in data 6/10/2017, dalla Società Club Sportivo Firenze, risultando detto Calciatore già tesserato, con decorrenza dal 22/9/2017, per la Società A.S.D. D.L. Firenze Calcio. La segnalazione veniva prontamente inoltrata dal C.R.T. alla Procura Federale la quale, acquisiti gli atti necessari, ha disposto il deferimento nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, ritenendo tuttavia di non doversi procedere nei confronti del Calciatore Dendani Mohamed Ziad perché non perseguibile, sia in funzione dell’età (anni otto) che ne determina l’inconsapevolezza dei comportamenti, sia in assenza in ambito federale di una qualsiasi norma sanzionatoria a carico di calciatori di età inferiore agli anni dodici.

Il Tribunale, rilevata l’esistenza in atti della copia della comunicazione – effettuata in data 13.3.2018 – dell’avvenuta conclusione delle indagini, ha convocato le parti per la data odierna dando atto della presenza dei Signori: - Giacomo Bosco, Dirigente, su delega del Presidente dell’A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio come da mandato contestualmente depositato; - Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore, in rappresentanza della Procura Federale. Sono assenti sia il Signor Pietro Pecorini sia la Società Club Sportivo Firenze P.D.. In apertura di dibattimento il Signor Bosco, in nome e per conto della Società D.L.F. Firenze, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue con l’esame della posizione dei deferiti assenti per i quali l’Avvocato Cristaudo dopo aver precisato che le violazioni contestate emergono, per tabulas, dalla documentazione ufficiale pervenuta, chiede che, confermato il deferimento, il Tribunale infligga ai tesserati deferiti le seguenti sanzioni: - al Presidente della Società Club Sportivo Firenze P.D., l’inibizione per mesi 2 (due); - alla suddetta Società in conseguenza del comportamento del proprio Presidente, l’ammenda di € 200,00 (duecento). Chiuso il dibattimento il Collegio riunito in Camera di consiglio decide precisando preliminarmente che ogni attività rilevante per l’ordinamento federale è regolata dal complesso di norme indicato come N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali) le quali, con gli articoli da 36 a 42, stabiliscono le modalità di tesseramento dei calciatori, indicandone anche i relativi limiti. Dette norme prevedono con disposizione di carattere generale: a) che la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data di deposito della relativa richiesta o di spedizione del plico postale contenente la richiesta stessa (art. 39, c. 3); b) che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società e che, in caso di più richieste di tesseramento è considerata valida quella depositata o pervenuta prima (art. 40, c. 4). Tali disposizioni presuppongono, quale elementare norma di cautela e di garanzia che i soggetti che intendano tesserarsi quali calciatori – con essi le società richiedenti il tesseramento – debbano opportunamente accertare, presso i competenti Uffici, l’inesistenza di vincoli di carattere federale che siano di ostacolo alla richiesta. La tassatività, infatti, di tali precetti determina, nel caso in cui essi non vengano osservati, l’applicazione delle norme del Codice di giustizia Sportiva, il quale prevede testualmente all’art. 1 bis, c. 1, che:“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.” Nel caso di specie la Società Club Sportivo, che ha richiesto il tesseramento in data 6.10.2017, avrebbe dovuto chiedere direttamente, accertandola anche in via telematica presso l’Ufficio competente, l’eventuale posizione pregressa di tesseramento del piccolo Dendani Mohamed Ziad. A tal proposito si rileva che a questo Collegio è stato sufficiente richiedere all’Ufficio Tesseramento del C.R.T. notizie sull’iter percorso dalla richiesta del Club Sportivo per vedere confermato che il Calciatore Dendani è stato tesserato per la Società A.S.D D.L.F. Firenze – a decorrere dal 22.9.2017 – con ciò attestandosi che la richiesta è stata depositata sotto quella data. E’ quindi evidente che la richiesta di tesseramento, proposta dal Club Sportivo Firenze P.D. in data 6.10. 2017 non solo non può essere accolta, ma costituisce violazione del richiamato art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. che comporta l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1 bis del C.G.S.. Peraltro il Collegio pone l’attenzione sul comportamento tenuto dalle parti richiedenti il secondo tesseramento che, se é riduttivo definire singolare, induce comunque ad una attenta riflessione circa l’attuale efficacia delle norme del C.G.S. nell’ambito della L.N.D.

Infatti: - la Società Club Sportivo Firenze, non ha svolto alcuna sia pur minima e cautelare attività di tipo conoscitivo presso l’Ufficio Tesseramento, depositario della prima richiesta. Comportamento che, se pur posto in essere in buona fede, costituisce indubbia violazione delle norme regolamentari; - le due richieste di tesseramento formulate per il minore sono state sottoscritte, la prima, per la Società D.L.F. dal padre del giovane calciatore mentre la seconda, a distanza di pochi giorni, dalla madre. Soggetti entrambi Federalmente non perseguibili. La violazione delle norme federali è ampiamente dimostrata per cui l’atto di incolpazione è fondato. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni - al Tesserato Pietro Pecorini, nella sua qualità di Presidente della Società Club Sportivo Firenze P.D., l’inibizione per mesi 2 (due); - alla Società Club Sportivo P.D. l’ammenda per € 200,00 (duecento). Dispone l’applicazione nei confronti della Società A.S.D. D.L.F. Firenze dell’ammenda di € 67,00 (sessantasette) secondo quanto disposto dall’art.23 del C.G.S.. Dichiara chiuso il dibattimento.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it