TRIBUNALE C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 25/02/2021 – Delibera – 10/ P – Stagione Sportiva 2020/2021. La Procura Federale, con provvedimento n. 83/2020, ha deferito i seguenti soggetti: – Pantera Dario Riccardo, dirigente D.G. della U.S. MASSESE 1919 SSDRL, per la inosservanza degli artt. 4, comma 1, e 32 CGS vigente; – Nepori Giovanni, Presidente e legale rappresentante della U.S. MASSESE 1919 SSDRL
10/ P – Stagione Sportiva 2020/2021. La Procura Federale, con provvedimento n. 83/2020, ha deferito i seguenti soggetti: - Pantera Dario Riccardo, dirigente D.G. della U.S. MASSESE 1919 SSDRL, per la inosservanza degli artt. 4, comma 1, e 32 CGS vigente; - Nepori Giovanni, Presidente e legale rappresentante della U.S. MASSESE 1919 SSDRL, per la inosservanza degli artt. 4, comma 1 CGS; - U.S. MASSESE 1919 SSDRL, per la inosservanza degli artt. 6, commi 1 e 2 CGS per le condotte poste in essere dal Presidente e dai dirigenti Il deferimento trae le mosse dalla denuncia presentata attraverso proprio legale di fiducia da parte di un calciatore già tesserato per la U.S. Massese 1919 in ordine al comportamento tenuto dall’allenatore della società deferita Matteo Gassani nei confronti di due calciatori in due occasioni (8\11\2020 e 2\12\2020) tenendo verso gli stessi un comportamento minaccioso, offensivo e scurrile, pretendendo dagli stessi somme di denaro per potersi trasferire nella finestra di mercato invernale minacciando di farli rimanere fermi fino al termine della stagione, e, successivamente, una volta che uno dei giocatori otteneva il trasferimento, induceva il medesimo a rinunciare a due mensilità facendogli sottoscrivere, unitamente al direttore generale Pantera Dario Riccardo (che in tal modo aveva avallato comportamento del Gassani) una liberatoria in tal senso. Per tali comportamenti venivano deferiti il signor Gassani Matteo in quanto tecnico alla C.D. presso il settore tecnico, e a questo Tribunale Federale Toscano il signor Pantera Dario Riccardo quale direttore generale ed il signor Nepori Giovanni quale Presidente e legale rappresentante della U.S. Massese 1919 quest’ultimo per aver consentito e comunque non impedito i comportamenti di cui sopra ascritti a carico dei propri tesserati e per non aver ottemperato al pagamento dei rimborsi stabiliti a due calciatori. L’attività istruttoria era consistita in particolare nell’audizione di due conversazioni (registrate col telefonino dai calciatori coinvolti) in data 8\11\2020 presso un bar di Marina di Massa ed in data 2\12\2020 presso la sede della U.S. Massese. Tali conversazioni erano poi state confermate dai calciatori in sede di audizione personale, mentre gli incolpati negavano ogni addebito, tuttavia concordando (almeno in relazione all’incontro avvenuto presso la sede societaria, che questo era avvenuto e che vi avevano partecipato i soggetti coinvolti nella vicenda sia calci atori che dirigenti). Esperita l’attività di indagine ed accertate le violazioni la Procura ha quindi deferito presso questo Tribunale Federale i soggetti in epigrafe con deferimento in data 10 dicembre 2020. Il Tribunale ha convocato le parti per la data odierna per cui dà atto della presenza dei difensori nominati dagli incolpati e giusta procura in atti i quali compaiono in rappresentanza di: Pantera Dario Riccardo direttore generale della U.S. MASSESE 1919 SSDRL Nepori Giovanni Presidente della medesima U.S. Massese 1019; della U.S. MASSESE 1919 SSDRL E’ altresì presente in rappresentanze della Procura Federale l’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. In apertura di dibattimento l’Avvocato Cristaudo, riportandosi agli esiti dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio, afferma sussistere tutti i presupposti per la conferma del deferimento per cui chiede che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni: - Pantera Dario Riccardo direttore generale inibizione mesi 8 - Nepori Giovanni Presidente inibizione mesi 6 - U.S. M ASSESE 1919 SSDRL, ammenda di € 900,00. La difesa degli incolpati, riportandosi alla esaustiva memoria depositata in atti, pone l’accento sulla inutilizzabilità delle registrazioni telefoniche operate dai calciatori utilizzando il telefono cellulare. In particolare richiama gli artt. 2712 C.C. in quanto la prima registrazione sarebbe stata disconosciuta dal Gassani, sareebbe incerto il luogo dove è avvenuta infine adombrando come (trattandosi di dispositivo di ultima generazione) lo strumento utilizzato consentirebbe una manipolazione in modo tale da rendere artefatto il contenuto della registrazione medesima, richiama altresì la disposizione dell’art. 58 CGS che non consentirebbe l’utilizzabilità delle registrazioni in caso di incertezza della fonte.
Richiama infine l’art. 615 bis C.P. in relazione alla seconda registrazione avvenuta sicuramente all’interno della sede societaria. Ritenendo quindi assolutamente carente di prova il deferimento chiede il proscioglimento dei deferiti. Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione. Il deferimento si fonda oltre che sulle registrazioni sulle dichiarazioni rese avanti al rappresentante della Procura in sede inquirente. Tali dichiarazioni sarebbero di per sé, sufficienti per l’ordinamento sportivo a fornire piena prova dei fatti come rappresentati nella denuncia, tuttavia le registrazioni fornite corroborano l’impianto accusatorio. Del resto i riferimenti normativi forniti dalla difesa afferiscono all’ordinamento ordinari sia civile che penale e non trovano ingresso nella giustizia domestica che viene regolata da norme apposite, l’art. 58 CGS unico che potrebbe supportare le tesi difensive trova il suo limite nel fatto che quanto emerge dalle registrazioni non rimane l’unica fonte di prova, ma trova conferma nelle dichiarazioni in atti raccolte dalla Procura. Il deferimento è quindi da accogliere e gli incolpati da sanzionare anche in termini decisamente più severi rispetto alle richieste della Procura, infatti quanto ascritto agli incolpati è estremamente grave, proprio in relazione ai principi di lealtà correttezza che la norma intende tutelare. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e determina a carico degli incolpati le seguenti sanzioni: - Pantera Dario Riccardo dirigente inibizione mesi 12 - Nepori Giovanni Presidente inibizione mesi 8 - U.S. MASSESE 1919 SSRLD, ammenda di € 2000,00.
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