C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/10/2017 – Delibera – 05 Stagione sportiva 2017 -2018 Oggetto: C.U. n. 17 del 05.10.2017 Reclamo avverso decisione G.S.T. di cui al citato C.U., esito gara Santa Maria – Coiano del 24.09.2017

05 Stagione sportiva 2017 -2018 Oggetto: C.U. n. 17 del 05.10.2017 Reclamo avverso decisione G.S.T. di cui al citato C.U., esito gara Santa Maria – Coiano del 24.09.2017

Con reclamo datato 11.10.2017 la Polisportiva Santa Maria Asd impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 17 del 05.10.2017, qui di seguito riportata: „ALLIEVI REGIONALI DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 7- RECLAMO DELLA POL. S. MARIA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA‟ GARA COIANO SANTA LUCIA/ S. MARIA DEL 24.09.2017 (2-1) Avverso la regolarità della gara in epigrafe propone reclamo la Pol. S. Maria ASD ma lo stesso, benchè proposto nel rispetto dei termini procedimentali non è ammissibile. A norma dell‟art. 33 punti 1 e 2 CGS sono legittimate a proporre reclamo, in ordine allo svolgimento delle gare, le società che vi hanno partecipato in quanto titolari di interesse diretto. Ne consegue che i reclami debbono essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle società che vi abbiano interesso, pena la loro inammissibilità. E‟ di tutta evidenza, infatti, che la sottoscrizione è requisito necessario ed essenziale della validità del reclamo, che, se ne è privo ovvero è munito di sottoscrizione inefficace, va considerato tamquam non esset, con l‟ovvia conseguenza di non poter dare luogo agli effetti giuridici che gli sono propri. Nel caso in esame nel reclamo sotto la dizione „Il Presidente Pignatiello Giuseppe S. Maria ASD‟ è stata apposta una firma che non è riconducibile a quella del rappresentante Legale della Società depositata presso gli Uffici della Segreteria del Comitato regionale Toscana. In difetto di sottoscrizione autentica da parte del sig. Pignatiello va da sé, dunque, che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Quanto alla tassa di reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere addebitata (art. 33, punto 13 CGS). Per questi motivi il GST dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. S. Maria ASD di Empoli (FI), ai sensi dell‟art. 33 comma 1 e 2 CGS, perché non sottoscritto da persona legittimata ed ordina l‟addebito della tassa‟. La ricorrente contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, sottolineando l‟autenticità, la genuinità e la riferibilità della firma apposta sul ricorso di prima istanza dal Presidente della società, sig. Pignatiello Giuseppe, evidenziando, comunque, la non decisività ai fini della declaratoria di inammissibilità della non esatta corrispondenza tra la firma del ricorso e quella depositata al CRT con l‟atto di censimento. Rileva in proposito come nella stessa scheda di censimento non via sia alcun cenno circa la necessità di riprodurre fedelmente la sottoscrizione anche negli atti e nei documenti successivi, e che neppure il codice di giustizia sportiva all‟art. 33 prevede tra requisiti necessari di validità del ricorso quello di una sottoscrizione identica a quella apposta sulla scheda dichiarativa di inizio campionato.

Ritiene, pertanto, del tutto irrilevanti le caratteristiche grafiche o morfologiche della sottoscrizione apposta, giudicando per converso decisivo ai fini dell‟ammissibilità del reclamo che la firma apposta al reclamo sia effettivamente riferibile al Presidente della società, come nella specie avvenuto, non mancando di evidenziare che l‟autenticità della sottoscrizione è confermata anche dalle modalità di redazione del ricorso (carta intestata e timbro della Associazione). Il reclamo non merita accoglimento. Occorre brevemente ricordare che il GST ha ritenuto inammissibile il ricorso di prima istanza presentato dalla S. Maria Asd avverso la regolarità della gara Coiano Santa Lucia – S. Maria ASD del 24.09.2017, in quanto ha rilevato la palese non conformità della sottoscrizione apposta dal Presidente. Sig. Pignatiello Giuseppe, sul ricorso di prima istanza, con la firma apposta da quest‟ultimo sulla scheda di censimento depositata presso gli uffici del CRT. Ne ha quindi tratto l‟assunto che la firma apposta sul reclamo sia stata vergata da persona diversa dal Presidente della società, traendone altresì, come conseguenza, l‟assenza del requisito essenziale di validità del reclamo, in quanto sottoscritto da persona non munita del potere rappresentativo della società. Le motivazioni spese dalla ricorrente, a sostegno della richiesta di annullamento con rinvio della decisione suddetta, appaiono invece, da un lato, finalizzate a rivendicare la genuinità e la riferibilità della sottoscrizione apposta al reclamo di prima istanza alla persona del Presidente, sig. Pignatiello Giuseppe; dall‟altro, sono tese a sostenere l‟irrilevanza della non esatta corrispondenza tra la firma del ricorso e quella contenuta nella scheda di censimento e, comunque, l‟inesistenza di un obbligo giuridico che imponga ai tesserati di „riprodurre fedelmente la sottoscrizione‟ negli atti e nei documenti federali. Le motivazioni della ricorrente non colgono il segno. La reclamante infatti non contesta in maniera specifica quanto rilevato dal giudice di prime cure (la non conformità/corrispondenza tra le sottoscrizioni) e vero motivo posto a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso di prima istanza, se non genericamente affermando e rivendicando, senza provarlo, la genuinità di una sottoscrizione (quella apposta al ricorso di prima istanza) in relazione alla quale è già intervenuto un accertamento giudiziale di non conformità da parte dello stesso GST, per superare il quale sarebbe stato necessario fornire al giudice di appello ulteriori elementi istruttori (di raffronto) sui quali poggiare le (seppur generiche affermazioni) di paternità della sottoscrizione. Tali necessarie allegazioni (carta di identità, patente, passaporto etc.), ove presenti, avrebbero infatti consentito alla Corte di verificare, seppur sommariamente e con valutazione ictu oculi, la conformità tra le sottoscrizioni e, in particolare, la corrispondenza tra la firma apposta sul ricorso e quella apposta sulla scheda di censimento. Per cui in assenza di tali ulteriori elementi il Collegio, per quanto occorrer possa, non può che effettuare la verifica anzidetta sui documenti presenti nel fascicolo (ricorso di prima istanza, scheda di censimento e reclamo di seconda istanza), dal cui semplice raffronto emerge inequivocabilmente che le firme ivi apposte, tutte asseritamente riferibili alla persona del Presidente, sig. Pignatiello Giuseppe, paiono differenziarsi in modo netto sia sotto il profilo grafico, che sotto il profilo morfologico. Ne deriva, pertanto, che allo stato non è possibile stabilire con certezza quale sia la firma del sig. Pignatiello Giuseppe, a meno di non prendere come punto di partenza, per la verifica e la valutazione di conformità delle sottoscrizioni, il dato conosciuto e dichiarato veritiero dallo stesso Pignatiello Giuseppe, vale a dire la sottoscrizione dallo stesso apposta sulla scheda di censimento depositata presso il CRT. Ciò posto, il raffronto tra le sottoscrizioni in atti conduce il Collegio a ritenere presumibile che, alla luce delle palesi ed evidenti differenze esistenti tra tutte le firme apposte sui documenti e sugli atti ufficiali, la sottoscrizione di cui si discute sia avvenuta per mano diversa da quella del Presidente della compagine societaria, così da escludere alla radice che si versi in un‟ipotesi di irregolarità formale „sanabile‟ a mente dell‟art. 33, comma 9, CGS, dovendosi diversamente ritenere che la questione integri la più grave fattispecie della irregolarità in senso sostanziale non sanabile. Non può non rilevarsi, infatti, come la evidenziazione di una palese difformità tra tutte le sottoscrizioni conduca nel senso di ritenere, ad escludendum, la genuinità di una a discapito delle altre. Non può d'altra parte ritenersi che con la dichiarazione di paternità espressa in questa sede con il reclamo da parte del Presidente della società sia intervenuta una ratifica espressa dell'atto compiuto dal falsus procurator, in quanto tale fattispecie richiederebbe come presupposto che la firma apposta in calce al ricorso di prima istanza sia stata vergata da persona diversa dal Presidente della società e non dallo stesso Presidente, come affermato e sostenuto dalla ricorrente.

Ad ulteriore supporto vi è poi l‟ulteriore verifica condotta d‟ufficio dalla Corte sulla possibile corrispondenza tra la sottoscrizione oggi in esame e quella apposta ad un precedente reclamo dal Presidente, sig. Pignatiello Giuseppe, della Santa Maria in data 14-19.04.2017, il cui esito non può che confortare le considerazioni precedenti, in quanto anche quest‟ultima sottoscrizione appare prima facie differire sia da quella presente sulla scheda di censimento, che da quelle apposte ai reclami di prima e seconda istanza, sì da rafforzare il convincimento della Corte che tale disinvolta pratica rappresenti una prassi costante all‟interno della compagine societaria. Per queste basilari ragioni, il Collegio giunge al convincimento di doversi discostare da quanto deciso dal Giudice di prime cure, non prima però dal rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l‟obbligo di riprodurre fedelmente nei documenti e negli atti ufficiali la sottoscrizione di colui che rappresenta la società costituisce espressione del generale dovere di lealtà, correttezza e probità normativamente previsti dalle Carte Federali, la cui violazione (senza star qui a richiamare la loro rilevanza anche dal punto di vista dell‟ordinamento statuale) acquisisce inevitabilmente valenza nell‟ambito dell‟ordinamento sportivo, sia dal punto di vista processuale (come nel caso di specie, per assenza dei requisito di validità del reclamo ex art. 33 CGS), che dal punto di vista sostanziale per violazione dei generali doveri che incombono sui tesserati e, in particolare, su coloro che, rappresentando la società, spendono il nome di quest‟ultima generando su coloro che vengono con essa in contatto un principio di buon affidamento sull‟attività compiuta o sul rapporto posto in essere. Conclusivamente, la Corte, alla luce di quanto sopra rilevato, rigetta il reclamo proposto dalla società Santa Maria Asd e dispone l‟invio degli atti alla Procura Federale perché accerti se, nel caso di specie, la condotta o le condotte sopra specificate abbiano determinato la violazione della normativa federale e i soggetti eventualmente ritenuti responsabili. P.Q.M. la C.S.A.T.T., per i motivi sopra esposti: - rigetta il reclamo proposto dalla società Santa Maria ASD; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale perché, esaminati gli atti, accerti l‟eventuale violazione di norme federali e i soggetti ritenuti responsabili; - ordina disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.

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