C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/11/2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Poggio United Football Club in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Territoriale ha squalificato per 10 (dieci) giornate il Calciatore Ciottoli Andrea. (C.U. n. 17 del 5.10.2017)

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Poggio United Football Club in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Territoriale ha squalificato per 10 (dieci) giornate il Calciatore Ciottoli Andrea. (C.U. n. 17 del 5.10.2017)

Il G.S. Territoriale di Prato ha così motivato la decisione sopra indicata: “ A fine gara rivolgeva ad un calciatore avversario frase derisoria e discriminatoria per motivi di razza.” La sanzione viene impugnata dalla Società la quale non contesta i fatti alla base della decisione del G.S. ma, dopo aver definito la frase usata dal calciatore come “inopportuna”….”istintiva sbagliata espressione”…, chiede che la Corte possa, nell‟ambito della propria sensibilità, rivedere il provvedimento. Assume, conclusivamente, essersi trattato “… di una parentesi inopportuna e non di un volontario episodio di natura razzista”. Ad ulteriore attenuante afferma che il Ciottoli si è scusato, negli spogliatoi, alla presenza dell‟Arbitro sia con il calciatore offeso sia con tutta la squadra avversaria. L‟episodio è avvenuto dopo la fine della gara allorché il Ciottoli, rivolgendosi ad un calciatore di colore lo ha apostrofato con l‟espressione:” Negro ora puoi rincorrere questa palla” calciando il pallone. Esaminati gli atti di gara, questa Corte rileva che il G.S ha assunto la decisione impugnata in applicazione di quanto disposto dall‟art. 11 del C.G.S., al comma 1 , il quale sanziona la”....... condotta che direttamente o indirettamente ,comporti offesa,denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica....... ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.” Al comma 2 la norma determina l‟entità delle sanzioni relative alla violazione stabilendo, quale minimo edittale per i calciatori la squalifica per dieci giornate di gara. Con il reclamo proposto, in sostanza, il Collegio viene chiamato a stabilire se la frase pronunciata dal Calciatore Ciottoli costituisca violazione della norma sopracitata per cui diviene necessario esaminare quale sia il significato da attribuire alla parola “negro” pronunciata dal tesserato. Indipendentemente dalla etimologia della parola, con la quale ci si riferisce alla tipologia di etnia dell‟individuo, è evidente che il termine ha acquisito una connotazione di carattere razzialmente spregiativo, tanto che oggi si usa per indicare un soggetto di pelle scura la parola “nero”. A prescindere da ciò, che il Ciottoli abbia inteso offendere, sotto il profilo razziale, l‟avversario emerge dal contesto in cui l‟episodio si é verificato: dopo la fine della gara, calciando via il pallone, aggiungeva “... ora puoi rincorrere questa palla”. E‟indubbio, quindi, l‟intento da parte del calciatore sanzionato di offendere l‟avversario con espressione di discriminazione razziale. Il tenore della frase pronunciata ha comunque indotto il giudice ad applicare la sanzione nella misura minima edittale. La decisione impugnata merita ampia conferma. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.S.A.T.) della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo, disponendo l‟acquisizione della relativa tassa.

 

 

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