C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/11/2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società C.F.C.S. Calasanzio avverso la decisione con la quale il G.S. Territoriale di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 27/2/2018 al Calciatore Diliberto Emanuele. (C.U. n. 11 del 27/9/2017)

Reclamo proposto dalla Società C.F.C.S. Calasanzio avverso la decisione con la quale il G.S. Territoriale di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 27/2/2018 al Calciatore Diliberto Emanuele. (C.U. n. 11 del 27/9/2017)

Il tempestivo reclamo proposto dalla Società Calasanzio è volto ad ottenere una riduzione della squalifica riportata in epigrafe, che il G.S.T. di Firenze ha così motivato: “Espulso per condotta violenta, alla notifica lanciava il pallone contro l’arbitro raggiungendolo alla vita senza peraltro procurargli conseguenze. Accompagnava tale gesto con frase irriguardosa” Questi i fatti alla base della decisione che qui si impugna. Al 47‟ del secondo tempo il Diliberto ha lanciato il pallone verso un avversario colpendolo al volto, senza provocare alcun danno. Espulso per tale comportamento ha raccolto il pallone caduto a terra e lo ha scagliato contro l‟arbitro raggiungendolo alla vita, senza alcuna conseguenza. Accompagnava tale ultimo gesto con frase irriguardosa. La reclamante, con l‟atto di impugnazione e con dichiarazioni rese nel corso della richiesta audizione, descrive l‟accaduto in maniera riduttiva rispetto a quanto indicato dal D.G., affermando che il lancio del pallone verso l‟avversario non può essere classificato come condotta violenta, dato che nessun danno può causare il lancio sul volto del pallone con le mani.Precisa a tal fine che la distanza tra i due calciatori, al momento del lancio, era di circa quattro metri. Ritiene che il gesto debba piuttosto considerarsi come condotta sleale. Circa l‟episodio che ha riguardato il D.G. la Società conferma il fatto, affermando però che la frase rivoltagli dal calciatore fosse altra che non quella indicata dall‟Arbitro, riportandone testualmente il contenuto (ma vai a c….). L‟Arbitro conferma integralmente, con due supplementi di rapporto, quanto riportato sul rapporto di gara, ribadendo in modo particolare, che il lancio del pallone verso il volto dell‟avversario è stato intenzionale. Le risultanze degli atti di gara evidenziano, in punto di fatto, quanto accaduto ed è ad esse che il Giudicante si deve riferire per espresso disposto normativo (art. 35 C.G.S.). I fatti accertati dal D.G., sono costituiti da due episodi ben distinti: - lancio volontario del pallone verso il volto del calciatore avversario; - altro lancio, questa volta verso il D.G., accompagnato da frase irriguardosa. Entrambi gli atti sono da considerarsi quali atti di violenza consistendo in gesti che intenzionalmente e volontariamente vengono compiuti al fine di recare, in via potenziale, danno ad altri. La circostanza che da tali comportamenti non siano derivati, nella fattispecie, ad alcuno dei destinatari danni fisici può avere valenza unicamente al fine della determinazione della entità della sanzione. Fatta questa premessa, si rileva come il reclamo sia assolutamente contraddittorio e pretestuoso, in particolare per quanto riguarda il lancio del pallone contro l‟avversario, in quanto la Società, dopo aver affermato che il gesto è stato compiuto involontariamente ed al solo fine di consentire all‟avversario di riprendere celermente il gioco, ritiene che esso debba essere considerato come “.. condotta gravemente sleale punita giustamente con l‟espulsione”. Il lancio del pallone se effettuato al solo fine di consentire una celere ripresa del gioco – atto in questo caso di interessata cortesia stante l‟imminente conclusione della gara – non può costituire condotta gravemente sleale. In riferimento al comportamento tenuto nei confronti del D.G., pienamente ammesso dalla Società, si rileva che, per costanza di decisioni di questa Corte, lo scagliare volontariamente e con intenzionalità il pallone verso il D.G. è stato oggetto di applicazione di sanzioni la cui entità è stata determinata in misura superiore a quella in esame, a prescindere da eventuali conseguenze fisiche.A tale gesto viene ad aggiungersi, nella fattispecie, la frase di carattere assolutamente irriguardosa rivolta al D.G., da questi integralmente confermata, il cui carattere è assolutamente lesivo della dignità e della funzione arbitrale.Non si rileva quindi alcun motivo per ridurre la sanzione irrogata che appare, per quanto fin qui detto, addirittura benevola. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, pronunciandosi in via definitiva, respinge il reclamo disponendo per l‟acquisizione della tassa.

 

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