C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – Gara S. Banti Barberino – Gallianese (0-1). Coppa Toscana Seconda Categoria del 27 settembre 2017. In C.U. n. 17 del 05 ottobre 2017 C.R. Toscana.

Gara S. Banti Barberino – Gallianese (0-1). Coppa Toscana Seconda Categoria del 27 settembre 2017. In C.U. n. 17 del 05 ottobre 2017 C.R. Toscana.

 Reclama la A.S.D. S. Banti Barberino avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Nencini Marco dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 05/02/2018 NENCINI MARCO (S. BANTI BARBERINO) Per aver calciato, al termine della gara, il pallone con vigoria all’indirizzo del D.G., senza colpirlo. Il pallone sfiorava il D.G. ad una distanza di soli 50 centimetri”. La Corte, verificato che il reclamo risulta privo dei requisiti formali che ne consentono la decisione nel merito, considerato altresì che nel caso di specie non risulta possibile alcuna sanatoria, in applicazione dell’art. 33 comma 9 del C.G.S. reputa sussistano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità. Peraltro da un esame sommario e preliminare deve anche rilevarsi come il gravame fosse verosimilmente carente di fumus boni iuris, cosicché in ogni caso non era dato ritenere che sussistesse una evidente probabilità di riforma della decisione del G.S.T. impugnata. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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