C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Pestello, avverso l’ ammenda di 600,00 Euro (C.U. n. 16 del 11/10/2017).

Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Pestello, avverso l' ammenda di 600,00 Euro (C.U. n. 16 del 11/10/2017).

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Pestello proponeva formale reclamo contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Per lancio, fuori dal tdg, di petardi da parte dei propri sostenitori in due distinte occasioni”; i fatti si riferiscono all'incontro casalingo disputato, in data 7/10/2017, contro la società Indomita Quarata. La società impugnante, nelle motivazioni del reclamo, attesta la presenza di alcuni sostenitori che avrebbero esploso un paio di petardi, all'esterno delle recinzioni che delimitano il campo da gioco, senza arrecare danno, senza costituire alcun pericolo e senza interferire con l'evento sportivo. La reclamante sostiene di aver adottato, con i pochi mezzi a disposizione, misure idonee a prevenire comportamenti analoghi con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 64 comma 4 e 5 NOIF. Conclude pertanto chiedendo, in tesi, l'annullamento della sanzione comminata e in subordine un’attenuazione dell'ammenda nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto della reale portata degli eventi. All'udienza del 3 novembre 2017 il dirigente delegato, Sig Matteo Monnanni, avuta lettura del supplemento si riportava alle argomentazioni contenute nel reclamo. Il ricorso risulta parzialmente accoglibile. Preliminarmente le forti istanze, interne alla Corte, dirette a far dichiarare l'inammissibilità del reclamo per apocrifia della sottoscrizione sono state arginate solo dai dubbi di alcuni componenti che non hanno rilevato, in termini di certezza, la totale difformità delle firme in atti. In effetti la firma rilasciata, nell'organigramma in deposito presso il Comitato, dal Presidente Dini Graziano (unico soggetto legittimato alla rappresentanza societaria) appare completamente diversa dalla sottoscrizione del reclamo che contiene una firma decisamente più compatibile proprio con quella del segretario Monnanni. In ogni caso la mancanza di unanimità dell'organo collegiale ha indotto la Corte a ritenere ammissibile il ricorso che pertanto è stato bonariamente preso in esame anche per non precludere, ab origine,il fondamentale esercizio del diritto di difesa. In sede di decisione, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana rileva che l'arbitro ha precisato, fin nel primo rapporto, il numero limitato di petardi ed il fatto che gli stessi siano esplosi a distanza dal campo di gioco. In ausilio a quanto dedotto dalla reclamante, anche nel supplemento il D.G., confermando le circostanze ed i rilievi ipotizzati nell'atto di impugnazione precisa che non vi è stato alcun pericolo per l'incolumità delle persone o degli atleti. Accertati i fatti non sembra però avere rilievo la deduzione difensiva ipotizzata con riferimento all'art. 64 comma 4 NOIF (il richiamo al comma 5 non appare pertinente) poiché tale contenuto dovrebbe essere coordinato con una serie di adempimenti specifici contenuti nell'art. 13 comma 1 C.D.S. per poter beneficiare della relativa esimente: “La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.” Anche la richiesta attenuazione, in ragione dell'unica circostanza dimostrata e cioè di avere richiesto tempestivamente l'ausilio della forza pubblica, appare non confortare il secondo comma di detto articolo che richiede almeno due delle condotte sopra riportate:

“La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.” Rileva che il Codice di Giustizia Sportiva pone comunque a carico delle Società, al punto 3 dell'art. 12 C.D.S., la responsabilità per “l’introduzione e l’utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere”. Si ricorda che la disposizione, dopo aver indicato le sanzioni previste a carico delle società professionistiche, nel punto 6 comma 4 indica, ovviamente con riferimento a tutte le infrazioni previste dalla norma stessa, che: “Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00”. Le concilianti dichiarazioni arbitrali, che attestano la tenuità dei fatti. depongono comunque, anche in linea con le precedenti determinazioni della Giustizia Sportiva, per l'appiattimento della sanzione sui minimi edittali. P . Q . M . la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e riduce l'ammenda irrogata a € 500,00 (anziché € 600,00) disponendo la restituzione della relativa tassa.

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