C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – Reclamo A.S.D. Academy Aglianese Avverso Squalifica Bardazzi Matteo Fino Al 30 Novembre 2017. (C.U. N° 16 Del 11\10\2017)

Reclamo A.S.D. Academy Aglianese Avverso Squalifica Bardazzi Matteo Fino Al 30 Novembre 2017. (C.U. N° 16 Del 11\10\2017)

Propone rituale reclamo la A.S.D. Academy Aglianese avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Pistoia nei confronti del calciatore Bardazzi Matteo con la seguente motivazione: “Senza procurargli dolore afferrava la mano destra del DG tirandola indietro al fine di impedirgli di riportare sul proprio taccuino la segnatura di una rete a suo avviso non valida”. La reclamante pur non negando il contatto, ritiene che il gesto del calciatore sia stato istintivo e privo di connotazioni violente, come del resto riconosciuto dal DG, chiede pertanto una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva, anche stante l’età del Bardazzi. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. Il DG nel supplemento conferma il rapporto, da quale si evince la non particolare gravità del gesto e, di sicuro, il carattere non violento del medesimo. Tuttavia non è consentito in alcun modo attingere l’arbitro, seppur senza avere intenti violenti, né la giovane età del calciatore riveste carattere di attenuante, anzi, come ha sempre rilevato questo Organo Giudicante, proprio i giovani calciatori debbono avere, attraverso le sanzioni comminate, la percezione della gravità dei loro comportamenti in campo, sia nei confronti degli avversari sia nei confronti dei direttori di gara. Nel caso di specie, proprio in ragione della palese istintività del gesto e della non violenza, il primo giudice ha inflitto una sanzione limitata, poiché in circostanze diverse sarebbe potuta essere superiore nell’entità, essendo prassi infliggere sanzioni superiori per gesti simili. La sanzione merita pertanto piena conferma. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.

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