C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – Gara San Giusto – Novoli (2-2) dell’01 ottobre2017. Campionato Provinciale Allievi B. In C.U. n. 12 del 04 ottobre 2017 D.P. Firenze.

Gara San Giusto – Novoli (2-2) dell’01 ottobre2017. Campionato Provinciale Allievi B. In C.U. n. 12 del 04 ottobre 2017 D.P. Firenze.

Reclama l‟A.S.D.C. San Giusto – Le Bagnese avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Travagli Francesco dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Firenze: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 04/01/2018 TRAVAGLI FRANCESCO (SAN GIUSTO LE BAGNESE) Per aver spinto il D.G. senza procurare alcuna conseguenza. Accompagnava tale gesto con frase offensiva.”. La Società reclamante afferma che il calciatore Travagli sarebbe stato espulso, insieme ad un calciatore avversario, al 30‟ del secondo tempo a seguito di un piccolo parapiglia creatosi a ridosso della porta della squadra del San Giusto, tuttavia durante tale parapiglia il Travagli si sarebbe in realtà trovato a centrocampo, a circa 40 metri dall‟accaduto. In ogni caso a seguito della doppia espulsione si sarebbe formato intorno al D.G. un capannello con i giocatori di entrambe le squadre in occasione del quale l‟Arbitro espelleva altresì il n. 5 del San Giusto Olmastroni Lorenzo. Ne consegue – sempre a detta della reclamante – che il D.G., affermando nel proprio rapporto che l‟espulsione del Travagli sia stata “a causa” di quella già inflitta all‟Olmastroni, lo abbia in realtà scambiato con un altro calciatore in quanto in quel momento il Travagli stesso si stava allontanando dal terreno di gioco essendo già stato espulso. All‟udienza del 03.11. 2017 la Società reclamante, così come richiesto, veniva ascoltata mediante soggetto fornito all‟uopo di delega il quale, nel riportarsi al reclamo, confermava l‟assoluta estraneità del Travagli noto per le proprie doti di tranquillità e pacatezza. Osservava che il gesto de quo fosse verosimilmente addebitabile ad un calciatore della squadra avversaria, ribadiva che il contesto che aveva dato luogo all‟espulsione del Travagli non era una rissa bensì un semplice parapiglia ed infine precisava nuovamente come il Travagli fosse stato, contrariamente a quanto riportato nel referto arbitrale, espulso precedentemente all‟Olmastroni. Richieste al D.G. osservazioni in merito all‟episodio in questione, il medesimo dapprima puntualizzava che ciò che aveva dato origine a tutto non era un “piccolo parapiglia”, bensì una vera e propria rissa. Successivamente il D.G. da un lato pareva escludere che il Travagli avesse partecipato a tale rissa, dall‟altro tuttavia confermava la condotta posta in essere ai propri danni da quest‟ultimo. Le dichiarazioni offerte dall‟Arbitro in sede di supplemento, che in parte confermavano il contenuto del reclamo proposto del San Giusto (in punto di estraneità del Travagli alla rissa o parapiglia che dir si voglia), lasciando anche intuire per il loro tenore (“sicuramente sono entrato in confusione a causa della rissa”) una certa incertezza da parte del D.G., suggerivano a questa Corte la necessità di un approfondimento istruttorio mediante l‟audizione anche del D.G. il quale veniva convocato per l‟udienza del 10.11.2017. In tale occasione l‟Arbitro, una volta spiegato di conoscere la differenza tra rissa e parapiglia, ha confermato con assoluta certezza che è stato il calciatore Travagli ad infliggerli la spinta, in quanto il medesimo gli appoggiava le mani sul petto facendolo indietreggiare di uno o due passi. Inoltre il D.G. ha precisato di essere riuscito ad identificare il Travagli in quanto indossava la maglia n. 7, ha confermato come effettivamente il Travagli non avesse preso parte alla rissa che aveva avuto luogo in prossimità della porta del San Giusto in quanto si trovava a circa 30/40 metri e che lo stesso gli si era avvicinato solo in un secondo tempo, in prossimità del centrocampo, quando intorno al D.G. si era formato un assembramento in conseguenza dell‟espulsione di due calciatori (uno per ciascuna squadra) avvenuta a seguito della predetta rissa e proprio in tale occasione il Travagli lo spintonava in segno di dissenso con l‟espulsione del compagno.In conclusione dalle risultanze istruttorie emerge che, se è pur vero che il Travagli non ha partecipato alla rissa verificatasi in prossimità della porta del San Giusto, lo stesso, successivamente ed a seguito dell‟espulsione del proprio compagno Olmastroni si avvicinava al D.G. spintonandolo. Il D.G. infatti ha confermato con assoluta certezza sia l‟identificazione del Travagli sia la circostanza che l‟espulsione del Travagli sia stata successiva e consequenziale rispetto a quella dell‟Olamstroni, diversamente da quanto invece assunto dalla Società reclamante.

Di guisa che, pur sussistendo a detta del Collegio qualche minimo dubbio in ordine al reale andamento dei fatti, dovendo il Giudicante – giova ricordare - attribuire, ai sensi dell‟art. 35 C.G.S., fede privilegiata al contenuto del rapporto arbitrale nonché dei successivi supplementi e dichiarazioni, questa Corte ritiene che nel caso di specie non vi siano margini per addivenire ad una qualsivoglia riforma della sanzione impugnata, peraltro sostanzialmente congrua e conforme ai precedenti giurisprudenziali anche sotto il profilo del quantum. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

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