C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – Reclamo della U.S. TORRITA avverso il provvedimento del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 800,00. C.U. n.18 del 18/10/2017.

Reclamo della U.S. TORRITA avverso il provvedimento del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 800,00. C.U. n.18 del 18/10/2017.

Nel corso della gara “ VALDORCIA – TORRITA” valevole per il campionato Allievi B provinciale, i sostenitori del Torrita facevano esplodere n.3 bombe carta di cui una esplosa in campo. Per tale condotta il G.S. sanzionava la U.S. TORRITA con una ammenda di euro 800,00. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società in oggetto, lamentandosi del fatto che non vi sarebbe alcuna certezza che la condotta contestata sia riferibile ai propri sostenitori. Difatti la reclamante pur avendo avendo condotto approfondite indagini ,all‟interno del gruppo dei propri sostenitori, non è riuscita ad individuare gli autori del lancio degli esplosivi in questione. Anzi secondo la società nessun ordigno avrebbe raggiunto il terreno di gioco e non escludono che i petardi siano stati lanciati dall‟esterno dell‟impianto sportivo. Per tali motivi chiede l‟annullamento del provvedimento. L‟arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma quanto già scritto in sede di rapporto gara. Conferma quindi che: 1) Le esplosioni sono state tre e tutte in tempi diversi ( 34” 1 tempo/ 12” 2 t/ 41” 2 t.); 2) Che tutte le esplosioni sono chiaramente riconducibili ai sostenitori del TORRITA calcio; 3) Che la terza esplosione avveniva all‟interno del campo per destinazione ( davanti la tribuna). Questa Corte d‟appello territoriale federale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene certamente provati i fatti contestati alla reclamante. Difatti l‟arbitro non nutre alcun dubbio circa il fatto che le esplosioni siano state provocate dai sostenitori della U.S. TORRITA. Così come conferma che l‟ultima delle esplosioni avveniva all‟interno del terreno di gioco. Altro dato da sottolineare è che il D.G. nel descrivere le esplosioni parla sempre di “ bombe carta” e non di “semplici” petardi. Siamo quindi nel campo dei simil esplosivi e quindi potenzialmente molto più pericolosi dei petardi. Per tali motivi questa Corte d‟appello nel ritenere molto grave e potenzialmente pericolosa la condotta dei sostenitori della società TORRITA calcio,nel confermare la responsabilità della reclamante, ritiene congrua anche la quantificazione dell‟ammenda. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.

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