C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 25 del 20/11/2017 – Delibera – Errata Corrige a C.U. n.24 del 16/11/2017

Errata Corrige a C.U. n.24 del 16/11/2017

Per un refuso di scrittura, si ripubblica di seguito la delibera n. 10 nella sua interezza.

Oggetto: C.U. n. 16 del 11.10.2017 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Bugiani Pool 84 PT avverso il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pistoia nei confronti del calciatore Ferretti Jacopo fino all'11.02.2018 (quattro mesi)

Con tempestivo reclamo la società Bugiani Pool 84 PT impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Pistoia, con la quale è stata inflitta al calciatore Ferretti Jacopo la squalifica per 4 mesi (fino all’11.02.2018), con la seguente motivazione: “espulso per offese al D.g., alla notifica gli correva incontro e arrivatogli vicino appoggiava entrambe le mani sul petto della stessa spingendolo e facendolo arretrare di 1 metro circa. Il D.G. non riportava alcuna conseguenza fisica’. La reclamante contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che il direttore di gara ha erroneamente descritto i fatti avvenuti sul campo di gioco, in quanto la vicenda si è verificata in termini difformi da quelli effettivamente riportati sul referto di gara: infatti, l’espulsione del Ferretti è avvenuta dopo e non prima che il Ferretti appoggiasse le mani sul petto del direttore di gara. Sottolinea, pertanto, che non vi è stata alcuna reazione del calciatore dopo la notifica del provvedimento di espulsione che, comunque, il gesto di appoggiare le mani sul petto del direttore di gara è frutto di imperizia e di disattenzione all’atto delle proteste e non finalizzato ad intimorire o arrecare violenza al direttore di gara. Evidenzia, al riguardo, che il gesto, caratterizzato dall’esplicarsi di inapprezzabile forza fisica, è stato solo l’effetto di un movimento poco controllato del calciatore, il quale, giunto di corsa vicino all’arbitro, ha erroneamente calcolato la distanza e, nell’atto di gesticolare, gli ha appoggiato le mani sul petto per un minimo periodo di tempo. Rileva, conseguentemente, che l’arretramento del direttore di gara non è figlio del gesto del calciatore, bensì frutto della decisione dell’arbitro di estrarre il cartellino rosso, chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. La Corte, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Le doglianze della reclamante sono essenzialmente finalizzate a rilevare che il provvedimento di espulsione è stato adottato dal direttore di gara per effetto di una condotta ‘unitariamente intesa’ del calciatore, il quale ha prima protestato e, successivamente, appoggiato le mani sul petto del direttore di gara; con ciò, sostanzialmente ritenendo eccessiva la sanzione comminata, in quanto figlia di un comportamento avvenuto in unico contesto, peraltro non caratterizzato da violenza. Il reclamo merita parziale accoglimento. Le risultanze arbitrali confermano quanto riferito dalla reclamante e, in particolare, che il provvedimento di espulsione è stato adottato dal direttore di gara dopo, e non prima, che il calciatore appoggiasse le mani sul petto del medesimo. L’arbitro, infatti, nel supplemento di rapporto ha confermato la suddetta circostanza, ponendo rimedio all’equivoco lessicale creato con quanto indicato nel referto gara, ove utilizzando il termine ‘nel frangente’ ha chiaramente indirizzato l’interpretazione del giudice di prime cure nel senso di ritenere che l’espulsione fosse avvenuta antecedentemente alla (leggera) spinta subita. Per queste ragioni, le doglianze della reclamante debbono ritenersi fondate e il provvedimento, perlomeno nella parte in cui motiva l’espulsione del giocatore per effetto delle offese, deve essere riformato. Ad avviso del Collegio, il comportamento del Ferretti deve essere inquadrato nel novero dei comportamenti altamente irriguardosi, ritenuto che non si rinvengono in atti elementi propri di una condotta violenta. Depone in tal senso, il fatto obbiettivo della leggerezza del gesto del calciatore (il quale ha appoggiato ‘lievemente’ le mani sul petto del direttore di gara) e che tale gesto, come onestamente riferito dall'arbitro, non ha cagionato dolore né conseguenza fisiche.

Ne segue pertanto che la condotta in esame possa essere considerata più l’effetto dell'eccessiva animosità e irruenza del calciatore all'atto di protestare, che una condotta deliberatamente finalizzata ad intimidire il direttore di gara. Alla luce di siffatte ragioni, è opinione della Corte che la sanzione debba essere ri-determinata nella misura complessiva di mesi 3 (tre), tenuto di conto, sia del principio della continuazione della condotta, essendo il fatto oggetto di contestazione esplicatosi in un unico contesto, che del principio dell’afflittività della sanzione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - accoglie il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore Jacopo Ferretti fino al 11.01.2018 (3 mesi); - ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo.

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