C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 23/11/2017 – Delibera – Gara Avane – Grevigiana (1-1) del 23/10/2017. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.15 del 25/10/2017 della Delegazione Provinciale di Firenze.

 

Gara Avane – Grevigiana (1-1) del 23/10/2017. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.15 del 25/10/2017 della Delegazione Provinciale di Firenze.

Reclama la Società Avane avverso l’inibizione fino al 28/08/2018 inflitta dal G.S al dirigente Antonini Sandro il quale “ A fine gara in concomitanza con il triplice fischio del d.g. si voltava verso la tribuna e con un pugno colpiva uno spettatore al volto nonostante la rete divisoria. Lo spettatore colpito cadeva a terra coprendosi con le mani il volto. Nell’abbandonare l’impianto sportivo il d.g. notava una pattuglia della polizia di Stato ed una ambulanza intervenuta in soccorso allo spettatore colpito”. La reclamante contesta la versione arbitrale e di conseguenza la decisione del G.S sostenendo che “ Questo episodio di violenza non si è mai verificato come descritto dall’arbitro”. Chiede all’Organo giudicante di ascoltare i dirigenti presenti al fatto e una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quanto riferito in prima cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale passa quindi in decisione. In via preliminare occorre osservare che il gravame è ai limiti dell’ammissibilità in quanto afferma unicamente, senza altra specificazione, che la versione dell’arbitro non è corrispondente alla realtà dei fatti, omettendo peraltro di indicare quale sarebbe invece la verità sugli stessi, demandando il tutto a una richiesta istruttoria assolutamente generica e quindi priva di ogni possibilità di accoglimento. L’arbitro, da parte sua, ha confermato integralmente l’accaduto e non vi è motivo di dubitare della sua versione anche in virtù del fatto che la stessa, normativamente, assurge a prova privilegiata. Per quanto concerne l’entità della sanzione la stessa appare corretta in relazione alla gravità del fatto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it