C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 23/11/2017 – Delibera – Oggetto: Reclamo della F.C. Sporting San Donato 1964 A.S.D. avverso l’ammenda di € 200,00 (C.U. n. 19 del 25/10/2017)

Oggetto: Reclamo della F.C. Sporting San Donato 1964 A.S.D. avverso l’ammenda di € 200,00 (C.U. n. 19 del 25/10/2017)

Il G.S.T. motivava così la sanzioni irrogata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 21 ottobre 2017, tra la ricorrente e l’Associazione Luccasette: “Tesserati non identificati che a fine gara scagliavano il porta shampoo in metallo nella zona dell'arbitro senza colpirlo.”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo ponendo a fondamento l'accidentalità dell'evento: l'oggetto, provvisoriamente appoggiato nell'intercapedine aperta che separa le docce, sarebbe, solo involontariamente, caduto non essendo stato lanciato da nessun giocatore. L'allenatore avrebbe immediatamente rappresentato al D.G. quanto sopra attribuendolo alla eccessiva euforia per la vittoria anticipando che il giocatore responsabile dell'accaduto sarebbe andato successivamente a scusarsi.

Successivamente l'atleta, avrebbe inutilmente cercato di interfacciarsi con l'arbitro non riuscendovi perché, all'uscita dal proprio spogliatoio, lo stesso aveva già abbandonato l'impianto. Conclude - considerata l'inesistenza di qualsiasi forma di dolo - per la riduzione della sanzione inflitta. Ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il reclamo della società non può essere accolto. Le Carte Federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. descrive nel rapporto di gara il lancio dell'oggetto precisando che il medesimo non lo avrebbe colpito. Il D.G. nel supplemento, espressamente richiesto da quest’organo giudicante, edotto del contenuto dell'atto di impugnazione, conferma la volontarietà del lancio attestando che il porta shampoo in metallo - oggetto di una certa consistenza e peso, pertanto potenzialmente idoneo a cagionare conseguenze sull'eventuale soggetto colpito – era stato lanciato da una zona dello spogliatoio nella quale, i giocatori della società reclamante, stavano “imprecando” contro l'operato dell'arbitro. Conferma che l'allenatore avrebbe immediatamente tentato di spiegare l'accaduto, affermando che un giocatore avrebbe voluto porgere le proprie scuse, ma rileva l'illogicità di tale proposito in considerazione della ventilata estraneità del giocatore al lancio. Ad onta di quanto dedotto nel reclamo il gesto illecito assume dunque un contenuto virtualmente lesivo e l'assenza di conseguenze fisiche subite da parte del D.G. sembra esclusivamente attribuibile ad una fortunata coincidenza. Occorre dunque evidenziare che l'entità della sanzione pecuniaria è stata giustamente parametrata dal Giudice di prime cure con riferimento alla doverosa tutela dell'incolumità arbitrale e che tale quantificazione appare corretta ed in linea con analoghe decisioni in materia. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo della Società Sporting San Donato 1964 e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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