C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 30/11/2017 – Delibera – Gara Manciano – Nuova Grosseto Barbanella (0-2) dell’11 novembre 2017. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 20 del 15 novembre 2017 D.P. Grosseto. Reclama l’U.S.D. Manciano avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Grosseto:

Gara Manciano – Nuova Grosseto Barbanella (0-2) dell’11 novembre 2017. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 20 del 15 novembre 2017 D.P. Grosseto. Reclama l’U.S.D. Manciano avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Grosseto:

 “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 500,00 (MANCIANO) Per minacce ed offese al D.G. per parte 2° tempo, minacce ed offese reiterate al rientro del D.G. nello spogliatoio; per sputi che hanno raggiunto il D.G. sul viso e sulla divisa accompagnati da scuotimenti di rete e per aver lasciato aperto il cancello principale dal quale è stato impedito l’ingresso ai tifosi più facinorosi solo per l’intervento di dirigenti e tifosi della squadra avversaria; per aver reiterato offese e minacce in diversi momenti al D.G. mentre si recava alla sua autovettura; la sanzione tiene conto della fattiva collaborazione dei Dirigenti della Società al momento dell’uscita dall’impianto sportivo del D.G.”. La Società reclamante ammette le offese e le minacce rivolte al D.G. da parte dei propri sostenitori per parte gara, mentre precisa che la contestazione a fine gara avrebbe avuto luogo solo in quanto provocata dal medesimo D.G. e gli sputi in realtà non lo avrebbero raggiunto. Nega che il cancello sia rimasto aperto e che conseguentemente si sia reso necessario qualsivoglia intervento da parte dei dirigenti e/o tifosi della squadra avversaria. Infine all’uscita del D.G. dal proprio spogliatoio vi sarebbe stato solo qualche applauso di scherno ed un’offesa rivoltagli da parte dell’occupante di un’autovettura che stava uscendo dal parcheggio ed anzi – a detta della Reclamante – in tale contesto sarebbe stato proprio il D.G. ad avere ancora una volta un atteggiamento provocatorio dal quale sarebbe nato un battibecco con offese e minacce reciproche con gli occupanti della predetta auto che avrebbe avuto termine in quanto questi ultimi se ne andavano onde non danneggiare la Società e l’Arbitro si risolveva infine ad accettare i consigli dei dirigenti a salire in macchina. Il D.G., ancorché richiesto in tal senso, non forniva osservazioni al reclamo in quanto dimissionario, come comunicato dal Presidente della Sezione A.I.A. di Grosseto. Nonostante tale circostanza, dagli atti non emergono elementi che consentano a questa Corte di derogare alla fede privilegiata che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara in sede di refertazione. Infatti sia la dinamica dei fatti che l’atteggiamento dell’Arbitro così come descritti dalla Società rimangono frutto di una ricostruzione unilaterale effettuata in sede di reclamo da quest’ultima, ricostruzione che, non trovando alcun conforto negli atti ufficiali, è destinata a soccombere rispetto alle dichiarazioni rese dal D.G. nel proprio rapporto cui deve essere appunto attribuita, in virtù della normativa vigente, una speciale preminenza. In punto di quantum l’ammenda appare senz’altro congrua agli addebiti contestati se non addirittura mite anche laddove si consideri, così come del resto ha fatto anche il G.S.T., il fattivo intervento della propria dirigenza. Infatti le offese e le minacce rivolte al D.G., nonché gli sputi diretti verso lo stesso sia che lo abbiano attinto o meno, circostanze sostanzialmente ammesse anche dalla Società, rappresentano condotte assolutamente censurabili e meritevoli di una sanzione degna e quantomeno pari a quella oggi reclamata. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa di reclamo

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