C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 30/11/2017 – Delibera – Gara Prato Nord – P.S.G. 2014 (5-0) del 28/10/2017. Categoria Giovanissimi Provinciali. In C.U. n.18 del 2/11/2017 Delegazione Provinciale di Prato.

Gara Prato Nord – P.S.G. 2014 (5-0) del 28/10/2017. Categoria Giovanissimi Provinciali. In C.U. n.18 del 2/11/2017 Delegazione Provinciale di Prato.

Reclama la società Prato Nord avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. AMMENDA Euro 250,00 PRATO NORD A.S.D. Prima della gara un proprio sostenitore tentava di entrare nel recinto spogliatoi e, al rifiuto del custode, tentava di afferrare il D.G. per un braccio, attraverso le sbarre del cancello. Successivamente lo stesso entrava indebitamente nel recinto spogliatoi e prendeva ripetutamente a calci la porta dello spogliatoio dell'arbitro, proferendo reiterate offese allo stesso, accompagnate da espressioni blasfeme. Al rientro in tribuna, lo stesso sostenitore, durante il momento di “riflessione” disposto prima dell'inizio della gara, reiterava le espressioni blasfeme. La reclamante relativamente all’imputazione contesta i calci alla porta dello spogliatoio arbitrale e le espressioni blasfeme reiterata in occasione del minuto di “riflessione”. Chiede la riduzione dell’ammenda sulla base dei fatti così come da essa riportati. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure aggiungendo addirittura maggiori particolari che, a giudizio del Collegio, avrebbero dovuto fare parte del primo rapporto. La società reclamante, dal canto suo, non produce o deduce significativi aspetti che possano in qualche modo mettere in dubbio la corretta versione dei fatti riportata dall’arbitro e comunque, la non contestazione di alcuni lati della vicenda la rendono responsabile di poca attenzione circa la sorveglianza dell’impianto di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. La versione arbitrale appare corretta anche se avrebbe dovuto essere maggiormente esplicativa in prime cure. Ad ogni buon conto, non vi è motivo di dubitare circa la descrizione dei fatti se non altro per il valore di prova privilegiata che, normativamente, ha il rapporto arbitrale ed il suo supplemento, se richiesto. In punto di quantificazione la sanzione appare ben calibrata e consona rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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