C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 30/11/2017 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 22 del 02.11.2017 Reclamo dell’Asd Giovani Granata Monsummano avverso la squalifica inflitta all’allenatore Mattioli Domenico fino al 02.02.2018 (3 mesi).

Oggetto: C.U. n. 22 del 02.11.2017 Reclamo dell’Asd Giovani Granata Monsummano avverso la squalifica inflitta all’allenatore Mattioli Domenico fino al 02.02.2018 (3 mesi).

Reclama la società Giovani Granata Monsummano avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale all’allenatore Mattioli Domenico fino al 02.02.2018 3 mesi), con la seguente motivazione: “allontanato per proteste, alla notifica offendeva il D.g.. Di poi, da fuori accusava l’arbitro di parzialità e incitava le proprie calciatrici ad un comportamento antisportivo. Successivamente si rendeva colpevole di contegno oltraggioso verso l’arbitro”. La società impugna il provvedimento di squalifica sopraindicato negando gli addebiti contestati e chiedendo una riduzione della squalifica inflitta.. Precisa al riguardo che l’allenatore ha sì tenuto un atteggiamento di contestazione per la decisione arbitrale, ma nega che quest’ultimo abbia rivolto allo stesso offese o accuse di parzialità, le quali semmai sono state profferite dai tifosi ospiti. Contesta, inoltre, la motivazione della squalifica nella parte in cui addebita all’allenatore di aver incitato le proprie calciatrici ad un comportamento antisportivo, chiedendo di poter discutere e chiarire in udienza l’accusa di contegno oltraggioso verso l’arbitro. All’udienza del 24.11.17 fissata per la discussione del reclamo, il rappresentante della società, pur riconoscendo un atteggiamento di esagerata protesta dell’allenatore, ha ribadito la totale insussistenza degli addebiti contestati, insistendo per la riduzione della sanzione inflitta. La Corte, riunitasi in camera di consiglio e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, passa a decisione E noto il principio per cui gli Organi di Giustizia Sportiva adottano le proprie decisioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del C.G.S., sulla base delle risultanze contenute negli atti ufficiali ed in ragione del carattere fidefacente loro riconosciuto dalle Carte Federali. E’ noto altresì che tale basilare principio può essere compromesso solo in presenza di una rappresentazione dei fatti che si manifesti fumosa, non precisa, equivoca o, comunque, tale da destare dubbi sulla effettiva dinamica fattuale o anche sul percorso logico argomentativo descritto in atti. Nel caso di specie, le risultanze arbitrali appaiono circoscrivere con assoluta precisione la responsabilità dell’allenatore in ordine agli addebiti contestati, avendo il direttore di gara descritto con accuratezza, sia nel referto che nel supplemento di rapporto, la condotta complessivamente tenuta dal Mattioli nell’arco della gara, confermando, da un lato, l’espressione di critica irriguardosa profferita al momento dell’allontanamento; dall’altro, le accuse di parzialità e il comportamento antisportivo/oltraggioso tenuto dopo l’espulsione. Ciò considerato, è opinione del Collegio che una valutazione complessiva dell’insieme degli elementi acquisiti con l’istruttoria non possa che condurre ad una riduzione dell’entità della sanzione inflitta, in quanto, al di là dell’espressione pronunciata dall’allenatore al momento dell’allontanamento, frase che supera i criteri di una normale e rispettosa critica dell’operato arbitrale, i successivi atteggiamenti possono essere valutati e inquadrati all’interno di un unico e continuato contesto, ritenuto che le risultanze arbitrali sottolineano che il Mattioli, una volta allontanato dal terreno di giuoco, ha ‘parlato e urlato in continuazione’, tanto da togliere all’arbitro ogni minimo dubbio sull’identità della persona responsabile dei fatti contestati. E’ da evidenziare semmai il fatto che la sanzione avrebbe in astratto potuto trovare risposta maggiormente afflittiva nel caso in cui il Giudice di prime cure avesse contestato al Mattioli, come avrebbe in concreto potuto fare alla luce delle risultanze arbitrali contenute nel referto, di aver fomentato il pubblico presente sugli spalti alla protesta offensiva. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - accoglie il reclamo proposto dalla società Giovani Granata Monsummano, per l’effetto riduce la squalifica inflitta all’allenatore Mattioli Domenico al 02.01.2018; - ordina la restituzione della tassa di reclamo qualora addebitata.

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