C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 30/11/2017 – Delibera – Oggetto: reclamo dell’ASD Piano di Conca avverso la squalifica inflitta al calciatore Martinelli Alessandro fino al 02.03.2018 (4 mesi) (C.U. n. 14 del 02.11.2017 + errata corrige C.U. n. 15 del 08.11.2017)

Oggetto: reclamo dell’ASD Piano di Conca avverso la squalifica inflitta al calciatore Martinelli Alessandro fino al 02.03.2018 (4 mesi) (C.U. n. 14 del 02.11.2017 + errata corrige C.U. n. 15 del 08.11.2017)

Con rituale reclamo l’Asd Piano di Conca ricorre avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale (Massa) al calciatore Martinelli Alessandro fino al 02 marzo 2018 (4 mesi), con la seguente motivazione: “a fine gara applaudiva ironicamente il d.g. e nel contempo lo offendeva, di poi lo spingeva da dietro senza conseguenze”. La reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore, contestando la motivazione con cui il Giudice di prime cure motiva il provvedimento impugnato, nella parte in cui addebita al calciatore di aver attinto con una spinta il Direttore di gara. Ritiene, infatti, che la spinta sia stata causata dall’assembramento di persone che si è verificato al momento di uscire dal terreno di giuoco, e quindi del tutto fortuitamente; conferma nel resto le espressioni irriguardose profferite dal calciatore all’indirizzo dell’arbitro. La Corte, riunitasi in camera di consiglio e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, passa a decisione Le argomentazioni e le considerazioni sostenute dalla reclamante a motivo della richiesta di riduzione sono scarsamente convincenti e, comunque, del tutto irrilevanti, a fronte di una ricostruzione arbitrale dei fatti che appare inequivocabilmente indirizzata a confermare l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Entrambi i rapporti arbitrali (referto e supplemento di rapporto), infatti, evidenziano in modo ordinato, coerente, preciso e assolutamente inequivoco la responsabilità del Martinelli per aver quest’ultimo attinto volontariamente con una spinta il direttore di gara; ciò in quanto l’arbitro afferma con sicumera di aver visto ‘chiaramente’ il giocatore all’atto del gesto e che nessun assembramento di persone si era creato. Per queste ragioni - e tenuto conto del carattere fidefacente degli atti arbitrali – non può trovare accoglimento la ricostruzione dei fatti operata dal reclamante tesa a negare la spinta nei confronti del Direttore di gara, non essendo rinvenibili, nel caso di specie, nei documenti ufficiali elementi atti a minare la veridicità di quanto riportato dal D.G., o semplicemente idonei a ipotizzare una diversa dinamica. Sanzione congrua in relazione agli addebiti contestati. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, 1. respinge il reclamo proposto dall’Asd Piano di Conca; 2. conferma la squalifica inflitta al calciatore Martinelli Alessandro fino al 02 marzo 2018 (4 mesi); 3. ordina l’addebito della tassa di reclamo

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