C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 30/11/2017 – Delibera – Oggetto: Reclamo della F.C.D. Rapolano Terme avverso la squalifica del giocatore Landi Francesco per 4 gare (C.U. n. 22 del 15/11/2017)

Oggetto: Reclamo della F.C.D. Rapolano Terme avverso la squalifica del giocatore Landi Francesco per 4 gare (C.U. n. 22 del 15/11/2017)

Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 16 ottobre 2016, contro il Gruppo Sportivo San Godenzo: Landi Francesco: “Per aver dato una testata di lieve entità ad un giocatore avversario a gioco fermo. Il calciatore colpito rimaneva in piedi e non presentava ferite”.

Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, con riferimento alla posizione del tesserato, la sussistenza del gesto violento. Il giocatore avrebbe infatti reagito a tre pedate ricevute da dietro e non viste dal D.G. mimando una testata senza che vi fosse alcun contatto e pertanto conclude chiedendo una riduzione della squalifica. Il reclamo merita parziale accoglimento. Preliminarmente appare singolare che la società pur negando totalmente l'addebito concluda solo per la riduzione della sanzione. Nel supplemento il D.G. Attesta invece la sussistenza della testata sottolineando però che il contatto sarebbe stato minimo e che il giocatore colpito non avrebbe subito alcuna conseguenza fisica con ciò confermando la reale portata della condotta assunta. La condotta integra quanto contenuto nell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.”. Ovviamente non si evidenzia la particolare gravità che alla lettera c) porterebbe la squalifica a cinque giornate ed inoltre l'inconsistenza del contatto sembra attenuare la possibile aggravante del gioco fermo. La rivalutazione della sanzione, collegata alla puntuale analisi della condotta, così per come dettagliata e successivamente confermata dal D.G., appare dunque complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata per attestarsi sui minimi edittali. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della F.C.D. Rapolano Terme e riduce la squalifica del giocatore Landi Francesco per 3 gare anziché 4 disponendo la restituzione della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it