C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 30/11/2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società San Sisto Pisa Ovest in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Lucca ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 alla propria squadra, l’ammenda della somma di € 150,00, nonché l’inibizione fino al 1 dicembre 2017 al Dirigente Accompagnatore Botrugno William. (C.U. n.20 del 2.11.2017).

Reclamo proposto dalla Società San Sisto Pisa Ovest in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Lucca ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 alla propria squadra, l’ammenda della somma di € 150,00, nonché l’inibizione fino al 1 dicembre 2017 al Dirigente Accompagnatore Botrugno William. (C.U. n.20 del 2.11.2017).

Il reclamo tempestivamente prodotto dalla Società San Sisto Pisa Ovest è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento indicato in premessa. Contesta a tal fine la motivazione addotta dal G.S.T. che di seguito si riporta integralmente: “Propone reclamo la Società FORNACETTE CASAROSA in ordine alla regolarità della posizione del Calciatore BERTONI Luca in occasione della Gara in epigrafe. - Presupposto del suddetto Reclamo è la circostanza che il Calciatore BERTONI Luca nato il 16/12/2000 non aveva titolo a prendere parte alla Gara di che trattasi, non risultando tesserato per alcuna Società. - Il Ricorso é fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscano, risulta infatti che il Calciatore di cui sopra risulta svincolato dalla Società FORNACETTE CASAROSA dall'01/07/2017 e attualmente non tesserato per alcuna Società. P.Q.M. il G.S.T., in accoglimento del Reclamo come sopra proposto dalla Società FORNACETTE CASAROSA delibera di infliggere alla Società S. SISTO PISA OVEST la punizione sportiva della perdita della Gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) e l’inibizione fino al 01/12/2017 del Dirigente sig. BOTRUGNO WILLIAM. Dispone non addebitarsi la Tassa”. La reclamante, previa richiesta di personale audizione, motiva la propria doglianza con l’affermare la validità del tesseramento del Calciatore Luca Bertoni, il cui disconoscimento ha dato origine al provvedimento disciplinare, dichiarando, a tal fine, di:

- aver depositato in data 12 settembre 2017 (doc. n.1090792) la distinta delle richieste di tesseramento e trasferimento per sette calciatori, tra i quali il Bertone; - aver depositato, sempre in data 12 settembre, al competente Ufficio, presso la D. P. di Pisa, la richiesta singola di tesseramento di detto calciatore; - aver corrisposto la somma dovuta per tale adempimento. Deposita a sostegno di quanto sopra n. 3 documenti classificati rispettivamente con i numeri: - n. 3, distinta di presentazione n. 1090762, contenente una richiesta di trasferimento del Calciatore Mirko Barsotti e di tesseramento, relativa ai Calciatori: Batini Gian Luca, Bertoni Luca, Lentini Lorenzo, Marino Giuseppe, Oldani Simone, Scaglione Lorenzo, prevednte il versamento di euro 7(sette); - n. 4, richiesta di tesseramento del Calciatore Luca Bertoni; - n. 5, attestazione di pagamento della somma di € 95,50 relativa ad un tesseramento di Dirigenti per € 64,00, ad un versamento in conto per € 2,50, nonché il versamento di € 29,00 quale tesseramento di dilettanti, asserendo essere quest’ultimo relativo “…a quanto dovuto per il tesseramento del predetto giocatore” ( Bertoni, n.d.r.). Chiede di conseguenza, reiterando le medesime motivazioni anche nel corso della richiesta audizione avvenuta tramite soggetto delegato dal Presidente, l’annullamento delle sanzioni inflitte affermando che ad essa Società “….non può essere attribuita alcuna responsabilità per i fatti contestati, avendo operato con la massima trasparenza e nell’assoluto rispetto della normativa vigente”. Con atto trasmesso alla controparte, controdeduce la Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., la quale, dopo aver rilevato che: - la ricevuta di pagamento costituente il documento allegato al reclamo sotto il n° 5 non può essere riferita alla distinta di presentazione che indica un importo da corrispondere pari a € 7,00, - la richiesta di tesseramento n. DL6504619 relativa al Bertoni reca a stampa la dizione:”Il documento dovrà essere convalidato dall’Ufficio Tesseramento competente”, con ciò intendendo affermare l’incompletezza del documento allegato al reclamo, - la Società reclamante avrebbe potuto, mediante l’accesso agli archivi telematici del C.R.T, accertare la regolarità del tesseramento riguardante il Bertoni, eccepisce che: - la richiesta di tesseramento de quo è sottoscritta da uno solo degli esercenti la potestà genitoriale; - non è stata depositata alcuna documentazione ad integrazione della richiesta di tesseramento; - non è stato effettuato alcun controllo sulla effettiva convalida del tesseramento; - la partecipazione dei calciatori alle gare avviene sotto la piena responsabilità delle società di appartenenza. Afferma ancora di non aver “voluto, direi anzi non aver potuto, segnalare che anche un altro atleta almeno, oltre Bertoni Luca, per la precisione…….. , ha preso parte a quella gara, schierato con il n…., come a tante altre precedenti, pur non essendo in regola con il tesseramento” Seguono altre considerazioni del tutto estranee alla decisione da assumere. Conclude chiedendo la conferma della decisione emessa dal Giudice di prime cure. La Corte letti gli atti ha rilevato che la parte reclamante ha proposto tutta una serie di argomentazioni surrettizie comunque infondate. La parte resistente, a sua volta, oltre a dimostrare una non completa conoscenza delle procedure che regolano il tesseramento argomenta con riferimenti non puntuali. Di conseguenza prima di decidere, non potendo esprimersi esclusivamente sulla base della incompleta documentazione depositata con il reclamo, è stata richiesta all’Ufficio Tesseramento del C.R.T., ricevendola, tutta la documentazione originale depositata in riferimento al tesseramento in esame. La documentazione trasmessa è così costituita: - distinta n. 1090762 ricevuta dalla D.P. di Pisa in data 12 settembre c.a., in ordine al trasferimento del Calciatore Mirko Barsotti ed al tesseramento, dei Calciatori: Batini Gian Luca, Bertoni Luca, Lentini Lorenzo, Marino Giuseppe, Oldani Simone, Scaglione Lorenzo (riferita al documento allegato al reclamo recante il n. 3); - attestazione storica dell’attività calcistica del Calciatore Bertoni dalla quale risulta, come ultimo movimento, che egli è stato svincolato “per termine automatico tess, giov.” in data 1.7.2017;

- richieste singole di tesseramento relative ai Calciatori: Batini Gianluca (DL6504641); Lentini Lorenzo (DL6504598); Marino Giuseppe (DL6481609); Scaglione Lorenzo (DL6504656); - attestazione storica del tesseramento del Calciatore Oldani Simone. A detta documentazione si è aggiunta quella trasmessa con solerzia e precisione, su richiesta del Giudicante, dalla D.P. di Pisa in ordine a tutte le richieste di tesseramento depositate dalla A.S.D. S. Sisto di Pisa in data 12 settembre 2017. Il Collegio è così in grado di passare a decisione. A tal fine rileva preliminarmente che l’art. 39 delle N.O.I.F., regolante il tesseramento dei calciatori, indica, al comma 2, che: “La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati…….” Ciò significa che, nell’ambito della L.N.D. l’unico organismo deputato a rilasciare il tesseramento è il Comitato Regionale competente territorialmente. E’ quindi alla documentazione depositata presso quell’Ufficio che gli Organi della Disciplina sportiva debbono attingere nell’ambito della loro attività istituzionale. Si precisa ancora, stante la genericità della formulazione del comma 3 del richiamato art. 39, che l’eventuale deposito delle richieste di tesseramento presso le Delegazioni Provinciali – come accade per prassi e per comodità delle Società –non costituisce titolo per la convalida della richiesta di tesseramento, avendo tale deposito valenza unicamente al fine di determinarne la decorrenza. Sotto l’aspetto delle formalità da eseguire e rispettare, al fine di perfezionare il tesseramento, si chiarisce che, una volta inoltrata la richiesta ed in assenza di cause che possano farla rigettare dal C.R.T., – nel qual caso la Società richiedente viene prontamente informata – tale richiesta di tesseramento viene inserita nel sistema AS 400 la cui gestione è demandata in via esclusiva al C.R.T., Organismo al quale le società debbono fare riferimento al fine di conoscere quale sia, in qualsiasi frangente, la posizione federale dei calciatori già tesserati ed, eventualmente, da tesserare. Nessuna convalida viene espressa dal C.R.T. valendo, per quanto appena detto, il principio del “silenzio assenso”. Passando all’esame della fattispecie, dalla comparazione della documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria processuale con quella allegata al reclamo, il Collegio evince che né al C.R.T., né alla D.P. di Pisa, risultano depositate con la nota 1090762 (doc. n. 3 del reclamo) le richieste personali di tesseramento dei Calciatori Bertoni Luca (doc. n. 4) e Oldani Simone per cui ha ritenuto, al fine di chiarirne il motivo ed essendo già in possesso del relativo documento riferito al Bertoni, di richiedere anche quale fosse, alla data della gara, la posizione storica di tesseramento dell’Oldani rilevando, dal documento così ottenuto, che anch’egli risulta, a quella data, svincolato fin dal 1.7.2016. Entrambi i calciatori quindi erano, alla data del 14.10.2017 privi di tesseramento e se per l’Oldani tale circostanza di fatto non è produttiva - agli effetti della gara - di conseguenza alcuna, ben diversamente accade per il Bertoni dato che il mancato tesseramento gli vietava di parteciparvi, pena l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’assenza nella documentazione ufficiale delle richieste di tesseramento per i Calciatori Bertoni e Oldani induce a far ritenere che detta documentazione non sia stata mai inoltrata per cui nessun tesseramento poteva essere effettuato. Tale circostanza viene ulteriormente confermata dalla documentazione pervenuta dalla D.P. di Pisa della quale si dirà a proposito del documento n. 5 allegato al reclamo. Inoltre, nell’esaminare il documento n. 1090762, il Collegio ha notato che la richiesta di tesseramento qui inviata dal C.R.T. reca, accanto a ciascuno dei nominativi dei Calciatori regolarmente tesserati, un trattino, che, come successivamente confermato dall’Ufficio di Pisa, viene apposto per indicare l’avvenuto esame della documentazione depositata. Appare significativo, quindi, il fatto che detto trattino non si trovi invece, nella copia allegata al reclamo, a fianco dei nominativi dei Calciatori Bertoni ed Oldani che, come si è visto, sono stati entrambi svincolati in date antecedenti la gara in esame. Tale elemento che, se considerato come a sé stante, potrebbe non avere alcuna rilevanza, appare avere, nell’insieme del quadro appena delineato, una propria importanza.

Infine per quanto riguarda il documento n. 5, depositato dalla reclamante a ulteriore fondamento della richiesta di tesseramento per il Calciatore Bertoni, questo Collegio ha potuto ricostruire, attraverso l’esame analitico delle singole richieste, a cosa si riferisca il versamento della somma di € 29,00 (tesseramento Dilettanti) assunto dal reclamo ad ulteriore prova della regolarità del tesseramento del Bertone, come evidenzia la seguente tabella: distinta n. trasferiti n. tesserati n. importo in € 1077523 2 13 15,00 1090762 1 4 5,00 * 1101363 1 4 5,00 1107624 1 1,00 1119490 1 1,00 6529640 1 1,00 6529640 1 1,00 Totale 5 24 29,00 *Versamento relativo a cinque calciatori e non sette come sostiene la reclamante Da tale prospetto, il cui importo corrisponde a tutti i nominativi analiticamente indicati sulle liste di richiesta di tesseramento (e/o di trasferimento) ad eccezione dei Calciatori Bertoni e Oldani, emerge che il documento n. 5 non ha alcun valore probatorio. E’ in ogni caso da osservare che tale documento non riveste, in sé e per sé, carattere di prova, essendo il tesseramento di un calciatore legato, non già al pagamento di una somma, quanto alla formale richiesta redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. di cui al comma 2 dell’art. 39 più volte richiamato. L’esame contabile così effettuato, unito alla assoluta assenza negli atti ufficiali (D.P. Pisa, C.R.T.) della richiesta di tesseramento del Calciatore Bertoni Luca, precludono l’accoglimento del reclamo. Inoltre la gravità e la specificità delle affermazioni dell’A.S.D. Fornacette Casarosa, l’avvenuto accertamento effettuato da questa Corte, anche della posizione del calciatore indicato da detta Società, postula la necessità di un approfondimento dell’intera vicenda attraverso l’accertamento, non solo della fondatezza delle affermazioni della Società resistente ma anche di tutti i comportamenti tenuti da entrambe le Società nel corso del Campionato in essere. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, pronunziandosi in via definitiva, respinge, previa acquisizione della tassa, il reclamo disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché provveda a quanto di competenza.

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